Art. 4 Decreto relativo al permesso di costruire (DPC)
Art. 4 Decreto relativo al permesso di costruire (DPC)
1 Fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, è necessario un permesso di costruzione per la costruzione e l'ampliamento
a) di edifici e parti di edifici;
b) di altre strutture, quali
- cisterne, impianti di stoccaggio e distribuzione di benzina, lubrificanti e gas;
- torri, camini, antenne, stazioni trasformatrici;
- recinzioni fisse al limite, palizzate, muri;
- rampe, sporgenze, piscine, costruzioni sotterranee e parzialmente sotterranee, serre, pannelli solari;
- vasche per liquami, concimaie, impianti di depurazione, fosse di decantazione, pozzi perdenti;
- attrezzature private (strade, accessi, posti auto, condutture, ecc.);
- posti di ormeggio per imbarcazioni, boe di ormeggio;
c) di aree di campeggio, di discariche e di siti di estrazione di materiali, salvo che tutte le condizioni siano state definite precisamente dal piano speciale;
d) di impianti di cantiere fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, comma 1, lettera g.
2 È necessario un permesso di costruzione anche per
a) l'installazione di residenze mobili, caravan abitabili, tende, ecc., all'esterno di un'area di campeggio autorizzata, purché siano installate nello stesso luogo per più di due mesi all'anno solare;
b) le modifiche apportate a un terreno per mezzo di riempimento o scavo; tale requisito si applica solo alle modifiche superiori a 1,20 m di altezza del terreno o a quelle inferiori a 1,20 m quando la superficie interessata supera i 500 m2.