701.51
EBGDPC
CH-JU
Art. 19 Decreto riguardante il permesso di costruire (DPC)
7. Constructions, travaux publics, énergie, trasporti e comunicazioni » 70. Costruzioni e pianificazione del territorio » 701. Costruzioni
Art. 19 Decreto riguardante il permesso di costruire (DPC)
1 Tutte le domande di permesso di costruire (art. 7, 8 e 9, co. 3) da esaminare in procedura ordinaria devono essere pubblicate e depositate pubblicamente per 30 giorni.
1bis Nelle zone d'attività d'interesse cantonale, questo termine è ridotto a 14 giorni per le costruzioni e installazioni conformi, salvo che la legislazione federale non imponga un altro termine.
2 La pubblicazione avviene nel Giornale ufficiale su richiesta dell'autorità comunale, nonché mediante affissione pubblica.
3 Nel caso di costruzioni soggette a una legislazione particolare (industria, locanda, ecc.), si procederà alla pubblicazione simultanea della domanda di permesso di costruire e della richiesta speciale.
Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)
ADM 2013 22 · ju (art. 19 al. 1 DPC)
Timely Opposition Extends Construction Permit Review
Cited for the requirement of public deposit and publication of permit applications for 30 days in ordinary procedure.