Art. 16 Decreto relativo al permesso di costruire (DPC)
Art. 16 Decreto relativo al permesso di costruire (DPC)
1 Simultaneamente al deposito della domanda del permesso, il richiedente deve fissare e contrassegnare con profili (sagome) nel terreno i limiti esterni delle costruzioni e delle installazioni previste. I profili devono indicare l'altezza totale e l'altezza della facciata, nonché l'inclinazione delle linee del tetto. La quota del terreno finito del piano terra sarà segnata mediante una stecca trasversale.
2 I profili saranno mantenuti fino all'entrata in vigore della decisione presa riguardo al progetto.
3 L'autorità comunale competente può, qualora lo richiedano motivi rilevanti, prevedere misure speciali o concedere agevolazioni riguardo ai profili. Tuttavia, deve essere garantita un'adeguata informazione ai vicini e al pubblico.
4 Se una costruzione prevista non è adeguatamente piantata al momento della pubblicazione conformemente alle prescrizioni (art. 19 e 20), o se i profili differiscono considerevolmente rispetto al progetto, la pubblicazione viene ripetuta una volta corretto il difetto e il termine per le opposizioni è prolungato di conseguenza.