701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 78 Legge sulle costruzioni e sull'assetto del territorio (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, trasporti e comunicazioni » 70. Costruzioni e pianificazione del territorio » 701. Costruzioni
Art. 78 Legge sulle costruzioni e sull'assetto del territorio (LCAT)
1 Attraverso l'adozione di un piano speciale cantonale, il Governo può determinare i seguenti elementi di interesse cantonale o regionale che producono gli effetti giuridici dei piani speciali comunali
a) le costruzioni e le installazioni pubbliche;
b) le vie e le installazioni di comunicazione;
c) le zone di attività;
d) i luoghi di scarico e di estrazione di materiali;
e) la protezione del paesaggio, dei siti e delle rive;
f) le zone riservate al relax e al tempo libero;
g) i parchi eolici.
2 Gli articoli 70 a 74 sono applicabili per analogia alla procedura di adozione.
Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)
ADM 2015 92 · ju (Art. 78 al. 2 LCAT)
Geothermal Project Approval Upheld Amidst Procedural and Environmental Challenges
Est utilisé pour appliquer par renvoi l'article 73 LCAT à la procédure d'adoption d'un plan spécial cantonal.