Art. 75 Legge sulle costruzioni e l’assetto del territorio (LCAT)
Art. 75 Legge sulle costruzioni e l’assetto del territorio (LCAT)
1 Il Dipartimento e i comuni sono competenti per creare delle zone riservate, il cui scopo è evitare le violazioni ai principi della pianificazione territoriale (art. 27 LAT), in considerazione in particolare della pianificazione direttiva o di una modifica della legislazione.
2 Una zona può essere dichiarata riservata per una durata non superiore a cinque anni. Il Dipartimento può prorogare questo termine di un massimo di tre anni.
3 Per le zone riservate create dai comuni, si applica per analogia la procedura prevista dagli articoli 71 a 73, essendo tuttavia il consiglio comunale l'autorità di adozione e il Dipartimento l'autorità di approvazione. Per quelle create dal Dipartimento, si applica per analogia la procedura del piano speciale cantonale.