701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 70 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, trasporti e comunicazioni » 70. Costruzioni e pianificazione del territorio » 701. Costruzioni
Art. 70 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT)
1 I progetti di piani e prescrizioni dei comuni devono essere sottoposti al Dipartimento per un esame preliminare; saranno accompagnati dai rapporti tecnici richiesti e dal rapporto di partecipazione.
2 Il Servizio di pianificazione territoriale richiede i pareri dei servizi interessati, ne fa la sintesi e li coordina; redige a favore del Dipartimento il rapporto d’esame preliminare.
3 Il Dipartimento trasmette il rapporto d’esame preliminare al comune e apre le necessarie negoziazioni.
4 L'organo comunale competente non può essere chiamato a deliberare su prescrizioni comunali finché la procedura di esame preliminare non sia completata.