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701.1 GBRPLCAT CH-JU

Art. 70 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, trasporti e comunicazioni » 70. Costruzioni e pianificazione del territorio » 701. Costruzioni
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Art. 70 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT)

1 I progetti di piani e prescrizioni dei comuni devono essere sottoposti al Dipartimento per un esame preliminare; saranno accompagnati dai rapporti tecnici richiesti e dal rapporto di partecipazione.

2 Il Servizio di pianificazione territoriale richiede i pareri dei servizi interessati, ne fa la sintesi e li coordina; redige a favore del Dipartimento il rapporto d’esame preliminare.

3 Il Dipartimento trasmette il rapporto d’esame preliminare al comune e apre le necessarie negoziazioni.

4 L'organo comunale competente non può essere chiamato a deliberare su prescrizioni comunali finché la procedura di esame preliminare non sia completata.

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