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701.1 GBRPLCAT CH-JU

Art. 66 Legge sulle costruzioni e l’assetto del territorio (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, trasporti e comunicazioni » 70. Costruzioni e pianificazione del territorio » 701. Costruzioni
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Art. 66 Legge sulle costruzioni e l’assetto del territorio (LCAT)

1 Un piano speciale può essere reso obbligatorio dal piano delle zone che deve fissare almeno le seguenti disposizioni

a) gli obiettivi della pianificazione;

b) il tipo e il grado di utilizzazione.

2 Nel settore a piano speciale obbligatorio, i progetti di costruzione sono autorizzati solo sulla base di un piano speciale esecutivo; è riservata l'autorizzazione di progetti che rispettano i fini della pianificazione.

3 Le zone di attività di interesse cantonale sono soggette a un piano speciale obbligatorio.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

ADM 2019 101 · ju (Art. 66 al. 1 LCAT)
Construction Permit Denial Due to Insufficient Density Index and Lack of Special Zoning Plan
Cited regarding the potential for a zoning plan to mandate a special plan and the objectives of spatial planning.