701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 66 Legge sulle costruzioni e l’assetto del territorio (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, trasporti e comunicazioni » 70. Costruzioni e pianificazione del territorio » 701. Costruzioni
Art. 66 Legge sulle costruzioni e l’assetto del territorio (LCAT)
1 Un piano speciale può essere reso obbligatorio dal piano delle zone che deve fissare almeno le seguenti disposizioni
a) gli obiettivi della pianificazione;
b) il tipo e il grado di utilizzazione.
2 Nel settore a piano speciale obbligatorio, i progetti di costruzione sono autorizzati solo sulla base di un piano speciale esecutivo; è riservata l'autorizzazione di progetti che rispettano i fini della pianificazione.
3 Le zone di attività di interesse cantonale sono soggette a un piano speciale obbligatorio.
Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)
ADM 2019 101 · ju (Art. 66 al. 1 LCAT)
Construction Permit Denial Due to Insufficient Density Index and Lack of Special Zoning Plan
Cited regarding the potential for a zoning plan to mandate a special plan and the objectives of spatial planning.