Art. 61 Legge sulle costruzioni e sull'ordinamento del territorio (LCOT)
Art. 61 Legge sulle costruzioni e sull'ordinamento del territorio (LCOT)
Il piano speciale può riguardare
a) il centro delle località e l’assetto dei quartieri;
b) il rinnovamento dei vecchi quartieri nonché la protezione legata al sito o al paesaggio;
c) la zona di case per le vacanze;
d) i settori di svago e i terreni per campeggi;
e) la protezione di alcune parti del territorio (biotopi, fiumi, margini di foresta, punti panoramici, alberi isolati, siepi, frutteti);
f) l’equipaggiamento tecnico del quartiere, in particolare le aree di circolazione per i pedoni e i veicoli, i garage e i parcheggi nonché il loro accesso, i collettori e i condotti di energia, esistenti o da creare, inclusi i loro allacciamenti;
g) la natura, il perimetro di evoluzione e le caratteristiche architettoniche degli immobili;
h) gli arredi esterni degli edifici e delle installazioni (strade, piazze, cortili interni, parcheggi, giardini, piantumazioni, aree giochi, ecc.);
i) le tappe e le condizioni di realizzazione.