Art. 51 Legge sulle costruzioni e sull'assetto del territorio (LCAT)
Art. 51 Legge sulle costruzioni e sull'assetto del territorio (LCAT)
### 1 La zona edificabile comprende i terreni adatti alla costruzione che
a) sono già ampiamente edificati o
b) saranno probabilmente destinati alla costruzione entro i prossimi quindici anni e saranno attrezzati in questo lasso di tempo.
### 2 I comuni possono suddividere la zona edificabile in zone per le quali si applicano le stesse prescrizioni riguardanti il tipo o il grado di utilizzo, in particolare in zona residenziale, zona centrale, zona industriale e artigianale, zona mista, zona di villaggio.
### 2bis I comuni possono delimitare sul loro territorio zone di attività di interesse cantonale, di status regionale, conformi ai principi di organizzazione del piano direttore cantonale.
### 3 I comuni possono, secondo le necessità, prevedere altri tipi di utilizzo: zona di fattorie, zona di utilità pubblica, zona verde, zona sportiva e ricreativa, zona di case per vacanze.
### 4 I tipi di utilizzo possono essere esclusivi, prioritari o misti.
### 5 Un piano speciale può essere reso obbligatorio (art. 66) per una parte determinata della zona edificabile quando si tratta di adattare la costruzione al paesaggio, al sito edificato, allo sviluppo del centro o all'estensione armoniosa della località; è obbligatorio per la zona di case per vacanze.