Art. 47 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT)
Art. 47 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT)
1 Il decreto riguardante il regolamento-norma sulle costruzioni è applicabile ai comuni rurali dove si costruisce poco.
2 Quando le prescrizioni comunali non trattano un fatto importante in diritto edilizio o lo trattano in modo lacunoso, il regolamento-norma sulle costruzioni si applica come diritto complementare se contiene disposizioni appropriate alla situazione del comune.
3 Il regolamento-norma stabilisce in particolare
a) la definizione dell'ordine di costruzione e i principi che regolano la forma architettonica;
b) l'altezza totale massima e l'altezza di facciata massima degli edifici;
c) le distanze minime dal confine per gli edifici e le installazioni e le distanze minime tra gli edifici, nonché le condizioni di diritto pubblico relative alle costruzioni ravvicinate;
d) i principi di protezione dei siti locali e del paesaggio;
e) l'applicazione a titolo sussidiario, in qualità di diritto pubblico, di prescrizioni di diritto privato sulle costruzioni.