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701.1 GBRPLCAT CH-JU

Art. 47 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, trasporti e comunicazioni » 70. Costruzioni e pianificazione del territorio » 701. Costruzioni
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Art. 47 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT)

1 Il decreto riguardante il regolamento-norma sulle costruzioni è applicabile ai comuni rurali dove si costruisce poco.

2 Quando le prescrizioni comunali non trattano un fatto importante in diritto edilizio o lo trattano in modo lacunoso, il regolamento-norma sulle costruzioni si applica come diritto complementare se contiene disposizioni appropriate alla situazione del comune.

3 Il regolamento-norma stabilisce in particolare

a) la definizione dell'ordine di costruzione e i principi che regolano la forma architettonica;

b) l'altezza totale massima e l'altezza di facciata massima degli edifici;

c) le distanze minime dal confine per gli edifici e le installazioni e le distanze minime tra gli edifici, nonché le condizioni di diritto pubblico relative alle costruzioni ravvicinate;

d) i principi di protezione dei siti locali e del paesaggio;

e) l'applicazione a titolo sussidiario, in qualità di diritto pubblico, di prescrizioni di diritto privato sulle costruzioni.

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