Art. 46 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT)
Art. 46 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT)
1 Il consiglio comunale è l'autorità responsabile della pianificazione locale.
2 Il corpo elettorale comunale è competente per adottare o modificare il piano delle zone e la regolamentazione pertinente, così come i piani speciali, fatte salve le disposizioni del comma 3 qui di seguito.
3 Il regolamento comunale può conferire al consiglio generale (o consiglio di città) la competenza di adottare o modificare un piano speciale quando quest'ultimo è conforme al piano delle zone per quanto riguarda il tipo e il grado di destinazione o quando se ne discosta solo in modo irrilevante.
4 Il consiglio comunale è competente per adottare o modificare un piano direttore così come un piano speciale quando quest'ultimo è reso obbligatorio (art. 66) o regola soprattutto l’attrezzatura di dettaglio.
5 Quando i piani e le prescrizioni devono essere adattati, il Dipartimento invita il consiglio comunale a procedere entro un termine ragionevole; se l'autorità comunale competente non adatta i suddetti piani e prescrizioni, il Governo può autorizzare il Dipartimento a procedere a un'esecuzione tramite sostituzione.