Art. 40 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT)
Art. 40 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT)
1 È passibile di una multa massima di 40.000 franchi
a) chiunque, in qualità di responsabile, esegue o fa eseguire un progetto di costruzione senza permesso, in violazione delle disposizioni di un permesso o delle condizioni e riserve ad esso associate;
b) chiunque non osserva gli ordini esecutivi della polizia delle costruzioni.
2 Nei casi gravi, può essere pronunciata una multa massima di 70.000 franchi.
3 Se l'infrazione è stata commessa nella gestione di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, essa risponde solidalmente delle multe, delle spese e delle tasse; in procedura penale, essa ha i diritti di una parte.
4 Lo Stato, le associazioni intercomunali di diritto pubblico e i comuni le cui prescrizioni e decisioni sono state violate possono esercitare in procedura penale i diritti di una parte.