Art. 36 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT)
Art. 36 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT)
1 Quando vengono eseguiti lavori di costruzione senza permesso o in violazione delle disposizioni di esso, l'autorità competente in materia di polizia delle costruzioni ordina la sospensione dei lavori; questa decisione è immediatamente esecutiva.
2 Se il vizio può eventualmente essere corretto mediante un permesso rilasciato successivamente, l'autorità di polizia delle costruzioni assegna al proprietario o al titolare del diritto di superficie un termine per presentare una domanda di permesso o di modifica dei lavori informandolo che, se questa domanda non viene presentata entro tale termine, ordinerà il ripristino dello stato conforme alla legge.
3 Se appare immediatamente che il vizio non può essere corretto mediante un'autorizzazione rilasciata successivamente, o se la domanda non viene presentata conformemente al comma 2 sopra menzionato, o infine se essa viene respinta, l'autorità di polizia delle costruzioni assegna al proprietario o al titolare del diritto di superficie un termine appropriato per eliminare o modificare le costruzioni o le parti di costruzioni edificate in modo illecito, sotto comminatoria di esecuzione per sostituzione.
4 Alla scadenza di un termine di cinque anni a partire dalla data di completamento dei lavori illeciti, il ripristino dello stato conforme alla legge può essere richiesto solo se è dettato da interessi pubblici imperativi.