Art. 35 Legge sulle costruzioni e sull'assetto del territorio (LCAT)
Art. 35 Legge sulle costruzioni e sull'assetto del territorio (LCAT)
1 Nei limiti della loro competenza, gli organi della polizia edilizia adottano le misure necessarie per l’applicazione della presente legge, nonché delle prescrizioni e decisioni fondate su di essa.
2 Spetta loro in particolare
a) controllare il rispetto delle prescrizioni in materia di costruzione e delle condizioni e oneri legati al permesso di costruzione, durante la realizzazione dei progetti;
b) ripristinare lo stato conforme alla legge, quando dei lavori sono eseguiti in maniera illecita o quando le prescrizioni sulla costruzione o le condizioni e oneri sono violati successivamente;
c) far eliminare le perturbazioni dell’ordine pubblico dovute a costruzioni e installazioni incompiute, mal tenute o in qualsiasi altro modo contrarie alle disposizioni legali.
3 Sono riservate le attribuzioni della polizia locale conformemente al decreto sulla polizia locale.