701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 34 Legge sulle costruzioni e l’assetto del territorio (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, trasporti e comunicazioni » 70. Costruzioni e pianificazione del territorio » 701. Costruzioni
Art. 34 Legge sulle costruzioni e l’assetto del territorio (LCAT)
1 La polizia delle costruzioni è esercitata dall'autorità comunale competente, sotto la sorveglianza della Sezione dei permessi di costruzione; sono riservate le attribuzioni del Dipartimento, secondo l'alinea 2 qui di seguito.
2 Sono di competenza del Dipartimento
a) la polizia delle costruzioni stradali, conformemente alla legge sulla costruzione e manutenzione delle strade;
b) la polizia delle costruzioni idrauliche, nei limiti previsti all'articolo 35.
3 Il Governo esercita l'alta sorveglianza sulla polizia delle costruzioni.
4 In caso di necessità, gli organi della polizia cantonale e della polizia comunale sono a disposizione delle autorità della polizia delle costruzioni.