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701.1 GBRPLCAT CH-JU

Art. 34 Legge sulle costruzioni e l’assetto del territorio (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, trasporti e comunicazioni » 70. Costruzioni e pianificazione del territorio » 701. Costruzioni
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Art. 34 Legge sulle costruzioni e l’assetto del territorio (LCAT)

1 La polizia delle costruzioni è esercitata dall'autorità comunale competente, sotto la sorveglianza della Sezione dei permessi di costruzione; sono riservate le attribuzioni del Dipartimento, secondo l'alinea 2 qui di seguito.

2 Sono di competenza del Dipartimento

a) la polizia delle costruzioni stradali, conformemente alla legge sulla costruzione e manutenzione delle strade;

b) la polizia delle costruzioni idrauliche, nei limiti previsti all'articolo 35.

3 Il Governo esercita l'alta sorveglianza sulla polizia delle costruzioni.

4 In caso di necessità, gli organi della polizia cantonale e della polizia comunale sono a disposizione delle autorità della polizia delle costruzioni.

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