Art. 31 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT)
Art. 31 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT)
**1 Sono specificamente considerati costruzioni e installazioni particolari:**
a) le case-torri che contano più di otto livelli al di sopra del livello del terreno sistemato o la cui altezza totale supera i 25 m;
b) gli edifici e le installazioni che hanno un'altezza significativamente superiore a quella che è autorizzata per la zona interessata;
c) i campeggi;
d) i centri commerciali la cui superficie di vendita supera i 500 m²; nelle città, questa misura si applica solo al di fuori dei quartieri tradizionalmente commerciali;
e) le aree di discarica per automobili, macchine e attrezzi fuori uso;
f) i luoghi di discarica e i luoghi di estrazione, ad eccezione delle operazioni di minima importanza che possono essere autorizzate tramite deroga ai sensi dell'articolo 24 della legge federale sull'ordinamento del territorio.
**2 Non richiedono un piano speciale:**
a) le costruzioni a forma di torre come campanili, torri panoramiche, camini, antenne ecc.;
b) le costruzioni industriali in zona industriale o in zona esclusivamente artigianale a condizione che il regolamento edilizio non richieda un piano speciale;
c) gli edifici agricoli;
d) ...