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701.1 GBRPLCAT CH-JU

Art. 22 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, trasporti e comunicazioni » 70. Costruzioni e pianificazione del territorio » 701. Costruzioni
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Art. 22 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT)

1 Dopo aver proceduto a una ponderazione complessiva degli interessi in causa, l’autorità competente per il rilascio del permesso adotta una decisione unica relativa alla domanda di permesso, includendo le autorizzazioni speciali e le eventuali deroghe. Se del caso, essa si pronuncia sulle opposizioni.

1bis Questa decisione deve essere presa entro 30 giorni dalla ricezione definitiva del fascicolo, di tutte le autorizzazioni speciali e di tutti i preavvisi richiesti. Il termine è di tre mesi quando l’autorità deve pronunciarsi su opposizioni.

1ter Nelle zone di attività di interesse cantonale, questa decisione interviene subito dopo la conclusione del deposito pubblico della domanda. Il termine è di due mesi quando l’autorità deve pronunciarsi su opposizioni.

2 Solo questa decisione può essere oggetto di opposizione conformemente agli articoli 94 e seguenti del Codice di procedura amministrativa.

3 Tuttavia, la via dell’opposizione è aperta solo quando il progetto non ha dato luogo a opposizioni ai sensi dell’articolo 19 o quando queste sono state tutte ritirate al momento in cui l’autorità ha deciso.

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