Art. 22 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT)
Art. 22 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT)
1 Dopo aver proceduto a una ponderazione complessiva degli interessi in causa, l’autorità competente per il rilascio del permesso adotta una decisione unica relativa alla domanda di permesso, includendo le autorizzazioni speciali e le eventuali deroghe. Se del caso, essa si pronuncia sulle opposizioni.
1bis Questa decisione deve essere presa entro 30 giorni dalla ricezione definitiva del fascicolo, di tutte le autorizzazioni speciali e di tutti i preavvisi richiesti. Il termine è di tre mesi quando l’autorità deve pronunciarsi su opposizioni.
1ter Nelle zone di attività di interesse cantonale, questa decisione interviene subito dopo la conclusione del deposito pubblico della domanda. Il termine è di due mesi quando l’autorità deve pronunciarsi su opposizioni.
2 Solo questa decisione può essere oggetto di opposizione conformemente agli articoli 94 e seguenti del Codice di procedura amministrativa.
3 Tuttavia, la via dell’opposizione è aperta solo quando il progetto non ha dato luogo a opposizioni ai sensi dell’articolo 19 o quando queste sono state tutte ritirate al momento in cui l’autorità ha deciso.