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Art. 21 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, trasporti e comunicazioni » 70. Costruzioni e pianificazione del territorio » 701. Costruzioni
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Art. 21 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT)

1 Se una domanda di permesso riguarda un bene immobile per il quale non esistono prescrizioni, o che ha prescrizioni insufficienti, e se la costruzione compromette interessi pubblici importanti, in particolare la pianificazione locale, l'autorità comunale competente può sospendere la procedura presentando opposizione.

2 Si applicano da allora le seguenti disposizioni

a) entro tre mesi dal fallimento della conciliazione, il comune depositerà pubblicamente le prescrizioni utili o dichiarerà zona riservata (art. 75) il terreno oggetto della sua opposizione; in presenza di motivi importanti, l'autorità che rilascia il permesso può prorogare questo termine di massimo tre mesi;

b) per l'elaborazione di un piano di pianificazione locale, o se l'importanza del progetto lo richiede, il Servizio di pianificazione del territorio può, a titolo eccezionale, prorogare questo termine di massimo un anno;

c) successivamente il comune adotta le nuove prescrizioni e le sottopone per approvazione al Servizio di pianificazione del territorio; su richiesta del richiedente, il Servizio di pianificazione del territorio può assegnare al comune un termine adeguato a tale scopo;

d) se il comune non rispetta i termini, o se le nuove prescrizioni non sono approvate, la decisione riguardante la domanda di permesso sarà presa in base al diritto vigente.

3 Il Dipartimento può presentare opposizione al fine di salvaguardare importanti interessi della pianificazione cantonale; il comma 2 si applica per analogia.

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