Art. 21 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT)
Art. 21 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT)
1 Se una domanda di permesso riguarda un bene immobile per il quale non esistono prescrizioni, o che ha prescrizioni insufficienti, e se la costruzione compromette interessi pubblici importanti, in particolare la pianificazione locale, l'autorità comunale competente può sospendere la procedura presentando opposizione.
2 Si applicano da allora le seguenti disposizioni
a) entro tre mesi dal fallimento della conciliazione, il comune depositerà pubblicamente le prescrizioni utili o dichiarerà zona riservata (art. 75) il terreno oggetto della sua opposizione; in presenza di motivi importanti, l'autorità che rilascia il permesso può prorogare questo termine di massimo tre mesi;
b) per l'elaborazione di un piano di pianificazione locale, o se l'importanza del progetto lo richiede, il Servizio di pianificazione del territorio può, a titolo eccezionale, prorogare questo termine di massimo un anno;
c) successivamente il comune adotta le nuove prescrizioni e le sottopone per approvazione al Servizio di pianificazione del territorio; su richiesta del richiedente, il Servizio di pianificazione del territorio può assegnare al comune un termine adeguato a tale scopo;
d) se il comune non rispetta i termini, o se le nuove prescrizioni non sono approvate, la decisione riguardante la domanda di permesso sarà presa in base al diritto vigente.
3 Il Dipartimento può presentare opposizione al fine di salvaguardare importanti interessi della pianificazione cantonale; il comma 2 si applica per analogia.