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701.1 GBRPLCAT CH-JU

7. Constructions, travaux publics, énergie, trasporti e comunicazioni » 70. Costruzioni e pianificazione del territorio » 701. Costruzioni (GBRP)

169 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Giura
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Indice delle disposizioni (169)

Art. 1 Legge sulle costruzioni e la pianificazione del territorio (LCAT) Art. 2 Legge sulle costruzioni e l’assetto territoriale (LCAT) Art. 3 Legge sulle costruzioni e sull’assetto del territorio (LCAT) Art. 4 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 5 Legge sulle costruzioni e l’ordinamento del territorio (LCOT) Art. 6 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 7 Legge sulle costruzioni e l’assetto del territorio (LCAT) Art. 8 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 9 Legge sulle costruzioni e l'urbanistica (LCAT) Art. 10 Legge sulle costruzioni e sull'assetto del territorio (LCAT) Art. 11 Legge sulle costruzioni e sull'assetto del territorio (LCAT) Art. 12 Legge sulla costruzione e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 12A Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 12B Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 12C Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 12D Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 12E Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 13 Legge sulle costruzioni e sull'assetto del territorio (LCAT) Art. 14 Legge sulle costruzioni e l’assetto del territorio (LCAT) Art. 15 Legge sulle costruzioni e sull'assetto del territorio (LCAT) Art. 16 Legge sulle costruzioni e l'urbanistica (LCAT) Art. 17 Legge sulle costruzioni e l’assetto del territorio (LCAT) Art. 18 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 18A Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 19 Legge sulle costruzioni e sul territorio (LCT) Art. 20 Legge sulle costruzioni e l'ordinamento del territorio (LCOT) Art. 21 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 21A Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 21B Legge sulle costruzioni e la pianificazione territoriale (LCPT) Art. 22 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 23 Legge sulle costruzioni e sull'urbanistica (LCU) Art. 24 Legge sulle costruzioni e sull'amministrazione del territorio (LCAT) Art. 25 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 26 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 27 Legge sulle costruzioni e sull'ordinamento del territorio (LCAT) Art. 28 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 29 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 29A Legge sulle costruzioni e l'urbanistica (LCAT) Art. 29B Legge sulle costruzioni e sull'urbanistica (LCAT) Art. 29C Legge sulle costruzioni e sull'assetto del territorio (LCAT) Art. 29D Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 30 Legge sulle costruzioni e sull'assetto del territorio (LCAT) Art. 31 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 32 Legge sulle costruzioni e l’assetto del territorio (LCAT) Art. 33 Legge sulle costruzioni e l’assetto del territorio (LCAT) Art. 33A Legge sulle costruzioni e la pianificazione del territorio (LCPT) Art. 34 Legge sulle costruzioni e l’assetto del territorio (LCAT) Art. 35 Legge sulle costruzioni e sull'assetto del territorio (LCAT) Art. 36 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 37 Legge sulle costruzioni e l'urbanistica (LCAT) Art. 38 Legge sulle costruzioni e l’assetto del territorio (LCAT) Art. 39 Legge sulla costruzione e l'urbanistica (LCU) Art. 40 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 41 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 42 Legge sulle costruzioni e la pianificazione del territorio (LCPT) Art. 43 Legge sulle costruzioni e l’assetto del territorio (LCAT) Art. 44 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 45 Legge sulle costruzioni e sull'assetto del territorio (LCAT) Art. 45A Legge sulle costruzioni e sull'assetto del territorio (LCAT) Art. 45B Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 46 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 47 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 48 Legge sulle costruzioni e l'assetto territoriale (LCAT) Art. 49 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 50 Legge sulle costruzioni e pianificazione del territorio (LCPT) Art. 51 Legge sulle costruzioni e sull'assetto del territorio (LCAT) Art. 52 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 53 Legge sulle costruzioni e l'amenagemento del territorio (LCAT) Art. 54 Legge sulle costruzioni e sull'assetto del territorio (LCAT) Art. 55 Legge sulla costruzione e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 56 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 57 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 57A Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 57B Legge sulle costruzioni e pianificazione del territorio (LCPT) Art. 58 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 59 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 60 Legge sulle costruzioni e sull'assetto del territorio (LCAT) Art. 61 Legge sulle costruzioni e sull'ordinamento del territorio (LCOT) Art. 62 Legge sulle costruzioni e l’assetto del territorio (LCAT) Art. 63 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 64 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 65 Legge sulle costruzioni e l'ordinamento del territorio (LCOT) Art. 66 Legge sulle costruzioni e l’assetto del territorio (LCAT) Art. 67 Legge sulle costruzioni e sull'assetto del territorio (LCAT) Art. 68 Legge sulle costruzioni e l'ordinamento del territorio (LCOT) Art. 69 Legge sulle costruzioni e sull'assetto del territorio (LCAT) Art. 69A Legge sulle costruzioni e sull'assetto del territorio (LCAT) Art. 70 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 71 Legge sulla costruzione e pianificazione del territorio (LCPT) Art. 72 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 73 Legge sulla costruzione e sull'assetto del territorio (LCAT) Art. 74 Legge sulle costruzioni e la pianificazione territoriale (LCPT) Art. 74A Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 75 Legge sulle costruzioni e l’assetto del territorio (LCAT) Art. 75A Legge sulle costruzioni e sull'assetto del territorio (LCAT) Art. 75B Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 75C Legge sulle costruzioni e l'urbanistica (LCU) Art. 75D Legge sulle costruzioni e lo sviluppo del territorio (LCAT) Art. 75E Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 75F Legge sulle costruzioni e pianificazione del territorio (LCPT) Art. 75G Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 75H Legge sulle costruzioni e sull’assetto territoriale (LCAT) Art. 75I Legge sulle costruzioni e sull'assetto del territorio (LCAT) Art. 75J Legge sulle costruzioni e l'urbanistica (LCAT) Art. 76 Legge sulla costruzione e la pianificazione territoriale (LCAT) Art. 77 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 78 Legge sulle costruzioni e sull'assetto del territorio (LCAT) Art. 79 Legge sulle costruzioni e l’assetto del territorio (LCAT) Art. 80 Legge sulle costruzioni e l'urbanistica (LCU) Art. 81 Legge sulle costruzioni e l’assetto territoriale (LCAT) Art. 82 Legge sulle costruzioni e la pianificazione del territorio (LCPT) Art. 83 Legge sulle costruzioni e sull'assetto territoriale (LCAT) Art. 84 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 85 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 86 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 87 Legge sulle costruzioni e sull'assetto del territorio (LCAT) Art. 87A Legge sulla Pianificazione del Territorio e delle Costruzioni (LPTC) Art. 87B Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 88 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 89 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 89A Legge sulle costruzioni e sull'ordinamento del territorio (LCOT) Art. 90 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 91 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 92 Legge sulle costruzioni e sull'ordinamento del territorio (LCOT) Art. 93 Legge sulle costruzioni e l'urbanistica (LCU) Art. 94 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 95 Legge sulle costruzioni e l'ordinamento del territorio (LCOT) Art. 96 Legge sulle costruzioni e sull'assetto del territorio (LCAT) Art. 97 Legge sulla costruzione e l'urbanistica (LCU) Art. 98 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 99 Legge sulle costruzioni e la pianificazione territoriale (LCPT) Art. 100 Legge sulle costruzioni e l'urbanistica (LCAT) Art. 101 Legge sulla costruzione e l'ordinamento del territorio (LCOT) Art. 102 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 103 Legge sulle costruzioni e sull'assetto del territorio (LCAT) Art. 104 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 105 Legge sulle costruzioni e l’assetto del territorio (LCAT) Art. 106 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 107 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 108 Legge sulla costruzione e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 109 Legge sulle costruzioni e l’assetto del territorio (LCAT) Art. 110 Legge sulle costruzioni e sull'urbanistica (LCU) Art. 111 Legge sulle costruzioni e sull'assetto del territorio (LCAT) Art. 111A Legge sulle costruzioni e sull'assetto del territorio (LCAT) Art. 111B Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 111C Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 111D Legge sulle costruzioni e sull'assetto del territorio (LCAT) Art. 111E Legge sulla costruzione e l'urbanistica (LCAT) Art. 111F Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 111G Legge sulle costruzioni e l'urbanistica (LCU) Art. 111H Legge sulle costruzioni e sull'assetto del territorio (LCAT) Art. 111I Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 111J Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 111K Legge sulla costruzione e pianificazione del territorio (LCAT) Art. 112 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 113 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 114A Legge sulle costruzioni e l’assetto del territorio (LCAT) Art. 115 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 116 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 117 Legge sulle costruzioni e sull'assetto territoriale (LCAT) Art. 118 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 119 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 120 Legge sulla costruzione e l'urbanistica (LCU) Art. 121 Legge sulle costruzioni e sull'assetto del territorio (LCAT) Art. 122 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT) Art. 123 Legge sulle costruzioni e l’assetto del territorio (LCAT) Art. 123A Legge sulle costruzioni e sull'assetto del territorio (LCAT) Art. 123B Legge sulle costruzioni e sull'ordinamento del territorio (LCOT) Art. 124 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT)

Testo normativo (169 Articoli)

7. Constructions, travaux publics, énergie, trasporti e comunicazioni » 70. Costruzioni e pianificazione del territorio » 701. Costruzioni

1 È richiesto un permesso di costruire per qualsiasi costruzione, impianto o misura soggetta alla legislazione in materia di costruzioni, in particolare

a) la costruzione, la trasformazione importante e la demolizione di edifici, parti di edifici e qualsiasi altra installazione;

b) la creazione e l'estensione di terreni per campeggi, discariche, siti di estrazione di materiali e parchi eolici, a meno che tutte le condizioni siano state definite con precisione dal piano speciale;

c) le modifiche significative apportate a un terreno.

2 Nessuna costruzione, impianto o misura soggetta ad autorizzazione può essere intrapresa prima che l'autorità competente abbia concesso un permesso di costruire entrato in vigore o abbia provvisoriamente autorizzato l'inizio dei lavori.

7. Constructions, travaux publics, énergie, trasporti e comunicazioni » 70. Costruzioni e pianificazione del territorio » 701. Costruzioni

Il permesso di costruire è concesso

a) se il progetto è conforme alle prescrizioni di diritto pubblico;

b) se non è contrario all’ordine pubblico e

c) purché non esistano ostacoli relativi alla pianificazione ai sensi degli articoli 20 e 21.

7. Constructions, travaux publics, énergie, trasporti e comunicazioni » 70. Costruzioni e pianificazione del territorio » 701. Costruzioni

1 Nessun edificio o impianto può essere costruito nei luoghi dove la vita e la proprietà sono, d'esperienza o in modo prevedibile, minacciate da cadute massi, frane, smottamenti, inondazioni e altri pericoli naturali.

2 Resta riservata, per il proprietario terriero, la possibilità di dimostrare che il pericolo che minaccia il terreno edificabile e la via d’accesso è stato eliminato tramite misure di sicurezza.

7. Constructions, travaux publics, énergie, trasporti e comunicazioni » 70. Costruzioni e pianificazione del territorio » 701. Costruzioni

1 L'equipaggiamento del terreno edificabile (vie d'accesso sufficienti, adduzione d'acqua e approvvigionamento energetico, evacuazione e depurazione delle acque reflue, evacuazione o infiltrazione delle acque meteoriche, drenaggi) deve essere garantito per la data in cui l'edificio o l'installazione saranno completati o, se necessario, anche prima che i lavori abbiano inizio.

2 Gli equipaggiamenti devono essere armonizzati e, qualora necessario, stabiliti congiuntamente; essi saranno definiti tramite il permesso di costruire (equipaggiamento privato) o, in linea generale, attraverso un piano speciale.

3 Si considera sufficiente una via d'accesso pubblica o privata che, per costruzione e allestimento, soddisfa l'utilizzo prevedibile e, laddove attraversa la proprietà altrui, è giuridicamente garantita; rimane riservato l'articolo 72 della legge sulla costruzione e manutenzione delle strade ("Accessi privati").

4 Il Governo definisce la nozione di equipaggiamento sufficiente e stabilisce le condizioni per moderare la circolazione su alcune strade nei quartieri residenziali e commerciali.

7. Constructions, travaux publics, énergie, trasporti e comunicazioni » 70. Costruzioni e pianificazione del territorio » 701. Costruzioni

1 Le costruzioni, le installazioni e i cartelli pubblicitari devono integrarsi nel paesaggio e nei siti; se necessario, possono essere imposte condizioni e oneri, o può essere richiesta la modifica del progetto, nell'ambito della procedura di rilascio del permesso.

2 Sono oggetto di particolare attenzione

a) i paesaggi, l'aspetto tipico dei luoghi edificati e delle strade, gli edifici, le installazioni e i punti di vista di particolare bellezza o carattere;

b) i monumenti storici e il loro ambiente, così come i siti archeologici;

c) i corsi d'acqua, i bacini idrici e le zone umide e i loro dintorni;

d) le stazioni botaniche e l'habitat degli animali;

e) i gruppi di alberi, siepi e boschetti che sono caratteristici di un paesaggio o di un ambiente edificato;

f) i frutteti, i pascoli magri e i terreni secchi.

3 Si applica la legislazione speciale agli oggetti inseriti negli inventari della Confederazione o del Cantone.

7. Constructions, travaux publics, énergie, trasporti e comunicazioni » 70. Costruzioni e pianificazione del territorio » 701. Costruzioni

1 Le distanze da una strada pubblica sono quelle prescritte dalla legge sulla costruzione e la manutenzione delle strade, a meno che disposizioni comunali non stabiliscano diversamente.

2 I comuni possono, nel loro regolamento

a) ridurre il limite di costruzione fino al confine della strada;

b) fissare una distanza inferiore lungo tratti determinati;

c) prescrivere la costruzione al confine della strada, all'interno di territori delimitati con precisione, in particolare nei vecchi quartieri.

7. Constructions, travaux publics, énergie, trasporti e comunicazioni » 70. Costruzioni e pianificazione del territorio » 701. Costruzioni

1 In applicazione delle norme di polizia delle acque, il Dipartimento dell'Ambiente e delle Infrastrutture (di seguito denominato: "Dipartimento") stabilisce caso per caso le distanze da osservare rispetto alle acque pubbliche o sottoposte alla sorveglianza dello Stato, a meno che delle prescrizioni comunali non fissino distanze generali sufficienti.

2 La distanza è misurata a partire dal bordo superiore della sponda; in caso di dubbio decide il Dipartimento.

7. Constructions, travaux publics, énergie, trasporti e comunicazioni » 70. Costruzioni e pianificazione del territorio » 701. Costruzioni

Sono riservate le distanze prescritte da leggi federali o altre leggi cantonali, in particolare le distanze rispetto alle ferrovie, alle strade nazionali e alle foreste.

7. Constructions, travaux publics, énergie, trasporti e comunicazioni » 70. Costruzioni e pianificazione del territorio » 701. Costruzioni

1 Le nuove costruzioni non devono toccare i confini nazionali o cantonali.

2 Esse comportano un adeguamento dei limiti comunali nella misura in cui li sovrappongono.

7. Constructions, travaux publics, énergie, trasporti e comunicazioni » 70. Costruzioni e urbanistica » 701. Costruzioni

1 L'ordine delle costruzioni, l'orientamento, le dimensioni, la densità e la forma architettonica sono regolati dalle prescrizioni comunali.

2 Gli usi locali si applicano quando le prescrizioni comunali non contengono alcuna precisazione al riguardo.

7. Constructions, travaux publics, énergie, trasporti e comunicazioni » 70. Costruzioni e pianificazione del territorio » 701. Costruzioni

1 Gli arredi esterni degli edifici e delle installazioni devono essere realizzati in modo tale da integrarsi nel paesaggio e nell'ambiente costruito, soddisfacendo al contempo le esigenze degli utenti.

2 Nei loro regolamenti, i comuni possono in particolare

a) imporre la piantumazione, la conservazione e la manutenzione degli alberi;

b) prescrivere una proporzione sufficiente di spazi verdi;

c) limitare i movimenti di terra;

d) prescrivere la natura dei muri, delle recinzioni e delle barriere.

7. Constructions, travaux publics, énergie, trasporti e comunicazioni » 70. Costruzioni e pianificazione del territorio » 701. Costruzioni

1 Durante la costruzione, l'ampliamento o il cambiamento di destinazione d'uso di un edificio o di un impianto, devono essere predisposti un numero adeguato di posti per il parcheggio delle automobili sulla stessa parcella o nelle immediate vicinanze.

2 Inoltre, devono essere predisposti un numero sufficiente di posti per il parcheggio di biciclette, ciclomotori e motocicli.

3 L'accesso, la posizione, le dimensioni e l'organizzazione dei posti e delle aree di parcheggio sono definiti in funzione delle esigenze del traffico, della protezione dell'ambiente costruito nonché della salvaguardia del sito e del paesaggio.

4 I posti di parcheggio per le automobili sono progettati, in una percentuale determinata dal Governo, per permettere l'installazione di colonnine di ricarica elettrica.

5 Nei loro piani speciali, i comuni, le regioni e il Cantone prevedono, in prossimità della carreggiata e a favore del parcheggio di breve durata, un numero adeguato di posti di parcheggio per automobili e un numero sufficiente di posti di parcheggio per biciclette, ciclomotori e motocicli.

6 Nei loro regolamenti edilizi o in un regolamento speciale, i comuni possono in particolare

a) ordinare, per un settore determinato, la creazione di impianti collettivi di parcheggio o la partecipazione alla costruzione e all'utilizzo degli stessi;

b) prevedere il versamento di una tassa di compensazione quando il committente è esonerato dall'obbligo di predisporre parte o tutti i posti di parcheggio adeguati; il ricavato di tale tassa deve consentire di garantire un'offerta di parcheggio soddisfacente e favorire la mobilità dolce nei centri; il Governo specifica l'utilizzo di questa tassa;

c) limitare o vietare la predisposizione di spazi di parcheggio nelle aree dove il traffico deve essere ridotto o vietato nonché nei luoghi sensibili.

7. Constructions, travaux publics, énergie, trasporti e comunicazioni » 70. Costruzioni e pianificazione del territorio » 701. Costruzioni

S'intende per area di parcheggio una superficie appositamente predisposta e delimitata destinata al parcheggio di un veicolo.

7. Constructions, travaux publics, énergie, trasporti e comunicazioni » 70. Costruzioni e pianificazione del territorio » 701. Costruzioni

Per superficie di parcheggio si intende una superficie composta da più posti auto nonché dall'accesso a questi ultimi.

7. Constructions, travaux publics, énergie, trasporti e comunicazioni » 70. Costruzioni e pianificazione del territorio » 701. Costruzioni

1 Si intende per opera di parcheggio collettivo qualsiasi area di parcheggio non collegata a uno o più edifici specifici.

2 Un'opera di parcheggio collettivo può essere costruita solo sulla base di uno studio del fabbisogno che dimostri la necessità di una tale installazione nel settore interessato.

7. Constructions, travaux publics, énergie, trasporti e comunicazioni » 70. Costruzioni e pianificazione del territorio » 701. Costruzioni

1 Si intende per area di parcheggio una superficie di parcheggio, costituita da più spazi di sosta e dai loro accessi, che non è integrata in un edificio a più piani.

2 Un'area di parcheggio non può superare in alcun caso i 1.800 m².

3 Qualsiasi eccedenza di superficie di parcheggio deve essere integrata in un edificio a più piani.

7. Constructions, travaux publics, énergie, trasporti e comunicazioni » 70. Costruzioni e pianificazione del territorio » 701. Costruzioni

1 Le deroghe all'articolo 12, commi 1, 2 e 4, rientrano nella competenza dell'autorità che rilascia il permesso di costruire.

2 Per il resto, sono applicabili gli articoli da 25 a 28.

7. Constructions, travaux publics, énergie, trasporti e comunicazioni » 70. Costruzioni e pianificazione del territorio » 701. Costruzioni

1 Durante la costruzione di complessi residenziali, gli spazi di svago sono predisposti dal committente.

2 Quando allestiscono spazi di svago, i comuni possono richiedere contributi ai proprietari terrieri in proporzione ai vantaggi che ne traggono.

7. Constructions, travaux publics, énergie, trasporti e comunicazioni » 70. Costruzioni e pianificazione del territorio » 701. Costruzioni

1 Tutte le costruzioni e installazioni devono essere edificate e mantenute in modo da non mettere in pericolo né le persone né le cose; devono soddisfare le prescrizioni delle polizie sanitarie, antincendio, industriali e del lavoro.

2 Gli oggetti degni di protezione devono essere mantenuti in modo da garantire la salvaguardia del patrimonio.

7. Constructions, travaux publics, énergie, trasporti e comunicazioni » 70. Costruzioni e pianificazione del territorio » 701. Costruzioni

1 Quando sono nuovi, gli edifici e le installazioni aperti al pubblico, gli alloggi per anziani, i complessi residenziali, le vie e le installazioni saranno progettati anche in funzione delle esigenze delle persone con disabilità.

2 Le esigenze delle persone con disabilità sono prese in considerazione, in particolare, mediante l’applicazione delle seguenti misure

a) l’accesso che conduce dalla strada ai locali aperti al pubblico deve essere praticabile in sedia a rotelle;

b) gli edifici di quattro piani o più devono essere dotati di un ascensore con dimensioni adatte alle sedie a rotelle;

c) la progettazione architettonica delle parti di edifici e installazioni destinate al pubblico deve tenere conto delle persone con disabilità;

d) devono essere riservati e segnalati posti auto per veicoli a motore delle persone con disabilità.

3 Il Dipartimento può esigere adattamenti semplici e poco costosi negli edifici esistenti, con l'obiettivo di facilitarne l'accessibilità alle persone con disabilità.

7. Constructions, travaux publics, énergie, trasporti e comunicazioni » 70. Costruzioni e pianificazione del territorio » 701. Costruzioni

Costruzioni e installazioni non devono provocare, per il vicinato, immissioni contrarie alla destinazione d'uso della zona.

7. Constructions, travaux publics, énergie, trasporti e comunicazioni » 70. Costruzioni e pianificazione del territorio » 701. Costruzioni

1 La richiesta di un permesso sarà indirizzata al consiglio comunale; sarà redatta su modulo ufficiale e accompagnata dal piano di situazione, dai piani, dai documenti eventualmente richiesti nonché, se del caso, dai motivi di deroga.

2 I documenti elencati nel comma 1 saranno conformi, nella presentazione, nel contenuto e nel numero, alle disposizioni del decreto riguardante il permesso di costruire.

3 Una copia della richiesta e degli altri documenti è trasmessa al consiglio comunale tramite l'applicazione per la gestione della procedura di permesso di costruire messa a disposizione dallo Stato.

7. Constructions, travaux publics, énergie, trasporti e comunicazioni » 70. Costruzioni e pianificazione del territorio » 701. Costruzioni

1 All'arrivo della richiesta di permesso di costruire, l'autorità comunale esamina se la richiesta è completa, la fa completare se necessario e, se non è essa stessa competente a rilasciare il permesso, trasmette il fascicolo alla Sezione dei permessi di costruire.

2 La Sezione dei permessi di costruire o, se del caso, l'autorità comunale competente per rilasciare il permesso procede immediatamente all'esame sommario del fascicolo. Restituisce al richiedente le richieste incomplete o contrarie alle prescrizioni invitandolo ad apportare gli integrazioni e le correzioni necessarie.

3 Quando la Sezione dei permessi di costruire è competente e il fascicolo è completo, ne trasmette, entro 10 giorni, un esemplare all'autorità comunale affinché proceda alla pubblicazione della richiesta (art. 19 LCAT). La pubblicazione avviene senza indugio, dopo che i profili eventualmente richiesti saranno stati posizionati.

4 Quando non è competente a rilasciare il permesso, l'autorità comunale trasmette il fascicolo alla Sezione dei permessi di costruire entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di opposizione, con il suo rapporto e le sue proposte.

5 Le autorità hanno l'obbligo di trattare i fascicoli tramite l'applicazione per la gestione della procedura di permesso di costruire.

7. Constructions, travaux publics, énergie, trasporti e comunicazioni » 70. Costruzioni e pianificazione del territorio » 701. Costruzioni

L'esame delle domande di concessione edilizia nelle zone di attività di interesse cantonale è accelerato secondo le modalità definite dal Governo.

7. Constructions, travaux publics, énergie, trasporti e comunicazioni » 70. Costruzioni e pianificazione del territorio » 701. Costruzioni

1 Le domande di permesso e di deroga devono essere pubblicate conformemente alle disposizioni del decreto riguardante il permesso di costruire o comunicate alle persone direttamente interessate; sarà menzionato il diritto di opposizione.

2 Hanno titolo per fare opposizione

a) i privati i cui interessi meritevoli di protezione sarebbero pregiudicati dalla costruzione proposta;

b) le organizzazioni private che, secondo i loro statuti, hanno come missione essenziale e permanente la tutela degli interessi protetti dalla presente legge, in particolare le società di protezione della natura e del patrimonio;

c) le autorità comunali, le associazioni di comuni e lo Stato, nell'ambito della salvaguardia degli interessi pubblici loro affidati.

3 L'opposizione, scritta e motivata, sarà presentata presso l'autorità comunale competente.

4 Nella procedura di opposizione, il richiedente sopporta le spese relative alla seduta di conciliazione, a meno che l'opposizione non sia manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, nel qual caso queste sono a carico dell'opponente. (...).

7. Constructions, travaux publics, énergie, trasporti e comunicazioni » 70. Costruzioni e pianificazione del territorio » 701. Costruzioni

1 La decisione concernente le domande di permesso sarà presa conformemente al diritto in vigore al momento della loro presentazione.

2 Sono riservate le seguenti disposizioni

a) saranno rinviati i progetti che, al momento della domanda, sono contrari a prescrizioni comunali in materia di costruzione che sono oggetto di un deposito pubblico; è applicabile l'articolo 21, comma 2, lettere c e d;

b) conformemente alle disposizioni della legge sulla costruzione e manutenzione delle strade riguardanti i piani stradali, i piani speciali cantonali entrano in vigore dal deposito pubblico;

c) se una domanda è stata presentata tenendo conto di nuove prescrizioni previste, la decisione sarà presa in base a queste ultime, una volta che saranno approvate.

7. Constructions, travaux publics, énergie, trasporti e comunicazioni » 70. Costruzioni e pianificazione del territorio » 701. Costruzioni

1 Se una domanda di permesso riguarda un bene immobile per il quale non esistono prescrizioni, o che ha prescrizioni insufficienti, e se la costruzione compromette interessi pubblici importanti, in particolare la pianificazione locale, l'autorità comunale competente può sospendere la procedura presentando opposizione.

2 Si applicano da allora le seguenti disposizioni

a) entro tre mesi dal fallimento della conciliazione, il comune depositerà pubblicamente le prescrizioni utili o dichiarerà zona riservata (art. 75) il terreno oggetto della sua opposizione; in presenza di motivi importanti, l'autorità che rilascia il permesso può prorogare questo termine di massimo tre mesi;

b) per l'elaborazione di un piano di pianificazione locale, o se l'importanza del progetto lo richiede, il Servizio di pianificazione del territorio può, a titolo eccezionale, prorogare questo termine di massimo un anno;

c) successivamente il comune adotta le nuove prescrizioni e le sottopone per approvazione al Servizio di pianificazione del territorio; su richiesta del richiedente, il Servizio di pianificazione del territorio può assegnare al comune un termine adeguato a tale scopo;

d) se il comune non rispetta i termini, o se le nuove prescrizioni non sono approvate, la decisione riguardante la domanda di permesso sarà presa in base al diritto vigente.

3 Il Dipartimento può presentare opposizione al fine di salvaguardare importanti interessi della pianificazione cantonale; il comma 2 si applica per analogia.

7. Constructions, travaux publics, énergie, trasporti e comunicazioni » 70. Costruzioni e pianificazione del territorio » 701. Costruzioni

1 Una volta completato il dossier e senza attendere la pubblicazione, l'autorità competente per il rilascio del permesso di costruire raccoglie le autorizzazioni speciali e i pareri relativi al progetto presso le autorità interessate dalla procedura. Queste ultime si pronunciano entro 30 giorni.

2 Si assicura che le autorizzazioni speciali e i pareri siano coordinati.

3 Se le autorità interessate emettono pareri contraddittori o se l'autorità competente per il rilascio del permesso di costruire è essa stessa in disaccordo con i pareri espressi, quest'ultima determina un riesame delle autorizzazioni e dei pareri in questione.

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1 I dati relativi alla decisione unica riguardante la richiesta di permesso di costruire secondo l’articolo 22 sono coordinati all'interno di una cellula amministrativa che riunisce le autorità competenti, sotto la direzione della Sezione dei permessi di costruire.

2 Se la richiesta di permesso riguarda un progetto che si trova nel territorio di un comune con la competenza per il rilascio del permesso, quest'ultimo è integrato nella cellula.

3 Le autorità competenti sono tenute a collaborare nei termini previsti e secondo le modalità definite dal Governo.

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1 Dopo aver proceduto a una ponderazione complessiva degli interessi in causa, l’autorità competente per il rilascio del permesso adotta una decisione unica relativa alla domanda di permesso, includendo le autorizzazioni speciali e le eventuali deroghe. Se del caso, essa si pronuncia sulle opposizioni.

1bis Questa decisione deve essere presa entro 30 giorni dalla ricezione definitiva del fascicolo, di tutte le autorizzazioni speciali e di tutti i preavvisi richiesti. Il termine è di tre mesi quando l’autorità deve pronunciarsi su opposizioni.

1ter Nelle zone di attività di interesse cantonale, questa decisione interviene subito dopo la conclusione del deposito pubblico della domanda. Il termine è di due mesi quando l’autorità deve pronunciarsi su opposizioni.

2 Solo questa decisione può essere oggetto di opposizione conformemente agli articoli 94 e seguenti del Codice di procedura amministrativa.

3 Tuttavia, la via dell’opposizione è aperta solo quando il progetto non ha dato luogo a opposizioni ai sensi dell’articolo 19 o quando queste sono state tutte ritirate al momento in cui l’autorità ha deciso.

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1 Se l'opposizione è respinta ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o quando la via dell'opposizione non è stata aperta in base a tale disposizione, la decisione può essere impugnata, tramite ricorso, direttamente davanti al giudice amministrativo.

2 Hanno qualità per ricorrere davanti al giudice amministrativo il richiedente, gli opponenti e l'autorità comunale competente il cui parere non è stato seguito dall'autorità che ha rilasciato il permesso.

3 Il giudice amministrativo e la Corte amministrativa possono altresì riesaminare l'opportunità della decisione.

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1 Un permesso rilasciato in contrasto con le prescrizioni di diritto pubblico può, se l'interesse pubblico lo richiede, essere revocato dall'autorità che lo ha concesso; il Dipartimento può ordinarne la revoca, dopo aver consultato l'autorità in questione.

2 Se i lavori di costruzione sono già iniziati, la revoca è ammessa solo

a) se imperativi interessi pubblici lo richiedono; rimane salvo l'indennizzo del proprietario, applicandosi per analogia le disposizioni concernenti l'espropriazione materiale (art. 102 e seguenti);

b) se il richiedente ha ottenuto il permesso inducendo in errore l'autorità.

3 La decisione di revoca è applicabile immediatamente; può essere impugnata allo stesso modo delle decisioni concernenti il permesso (art. 22, co. 2, e 23, co. 2).

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1 Per motivi importanti, possono essere autorizzate deroghe a determinate prescrizioni, purché non compromettano un interesse pubblico.

2 Le deroghe non devono neppure ledere interessi importanti dei vicini, a meno che tale lesione non possa essere pienamente compensata mediante un risarcimento (compensazione degli oneri secondo gli art. 32 e 33).

3 La domanda di deroga deve essere allegata alla domanda di permesso; le domande di deroga presentate in ritardo saranno prese in considerazione solo se il ritardo è motivato.

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1 Le deroghe alla normativa comunale sulle costruzioni sono concesse dall'autorità comunale competente; esse sono soggette a ratifica della Sezione dei permessi di costruzione.

2 Le deroghe alle prescrizioni cantonali sono concesse dal Dipartimento.

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1 In deroga alle disposizioni del diritto pubblico relative alle costruzioni, in particolare al piano speciale, l'autorità che rilascia il permesso può autorizzare l'installazione di costruzioni amovibili e di edifici di piccole dimensioni, come capanni da giardino, chioschi, garage, ecc., nonché di piccoli lavori di ingegneria civile, come pozzi a cielo aperto e accessi ai garage.

2 L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento.

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1 La deroga può essere concessa per una durata determinata o con riserva di revoca in qualsiasi momento; può essere collegata a condizioni o oneri.

2 Alla scadenza del termine o in caso di revoca, il proprietario rimuoverà, entro un termine adeguato, la costruzione o l'installazione autorizzata; non ha diritto ad alcuna indennità.

3 L'autorità che concede la deroga può fare annotare nel registro fondiario la limitazione della durata, la riserva di revoca e l'esclusione di pretese di indennizzo per plusvalore (rivalsa di rimozione o di plusvalore).

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Le eccezioni fuori dalla zona edificabile sono disciplinate dalla legislazione federale sull'assetto del territorio, nonché dagli articoli 29a e 29b qui di seguito.

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L'utilizzazione a fini abitativi non connessi con l'agricoltura di edifici residenziali agricoli conservati nella loro sostanza è autorizzata alle condizioni stabilite all'articolo 24d, comma 3, della legge federale sulla pianificazione del territorio.

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1 Il cambiamento completo della destinazione d’uso di costruzioni o installazioni considerate meritevoli di protezione è autorizzato alle condizioni stabilite all’articolo 24d, paragrafi 2 e 3, della legge federale sull’assetto del territorio.

2 Le costruzioni o installazioni interessate devono essere state previamente oggetto di protezione. Questa può derivare

a) dai piani di assetto del territorio locale o

b) da una decisione presa in virtù della legislazione sulla conservazione dei monumenti storici.

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1 Fatte salve le disposizioni dei commi 2 e 3, il Servizio di sviluppo territoriale è competente per decidere se i progetti di costruzione situati al di fuori della zona edificabile siano conformi alla destinazione della zona o se possa essere concessa una deroga.

2 In zona agricola, il Servizio dell'economia rurale è competente per decidere se i progetti di costruzione siano conformi alla destinazione della zona.

3 Nell'area forestale, nei perimetri di protezione della natura e nei perimetri riservati alle acque, l'Ufficio dell'ambiente è competente per decidere se i progetti di costruzione siano conformi alla destinazione della zona o se possa essere concessa una deroga.

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L'autorità competente ai sensi dell'articolo 29c ordina nella sua decisione l'annotazione nel registro fondiario delle condizioni alle quali è subordinata la concessione dell'autorizzazione, nonché delle altre restrizioni al diritto di proprietà.

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1 Le costruzioni e le installazioni che si discostano notevolmente dalle prescrizioni comunali possono essere autorizzate solo in virtù di un piano speciale (art. 60).

2 Chi intende realizzare una tale costruzione o installazione può richiedere la procedura del piano speciale.

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**1 Sono specificamente considerati costruzioni e installazioni particolari:**

a) le case-torri che contano più di otto livelli al di sopra del livello del terreno sistemato o la cui altezza totale supera i 25 m;

b) gli edifici e le installazioni che hanno un'altezza significativamente superiore a quella che è autorizzata per la zona interessata;

c) i campeggi;

d) i centri commerciali la cui superficie di vendita supera i 500 m²; nelle città, questa misura si applica solo al di fuori dei quartieri tradizionalmente commerciali;

e) le aree di discarica per automobili, macchine e attrezzi fuori uso;

f) i luoghi di discarica e i luoghi di estrazione, ad eccezione delle operazioni di minima importanza che possono essere autorizzate tramite deroga ai sensi dell'articolo 24 della legge federale sull'ordinamento del territorio.

**2 Non richiedono un piano speciale:**

a) le costruzioni a forma di torre come campanili, torri panoramiche, camini, antenne ecc.;

b) le costruzioni industriali in zona industriale o in zona esclusivamente artigianale a condizione che il regolamento edilizio non richieda un piano speciale;

c) gli edifici agricoli;

d) ...

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1 Se un proprietario fondiario trae profitto da un vantaggio particolare che gli è stato concesso a discapito di un vicino a seguito di una deroga, di un piano speciale o di qualsiasi altra misura che si discosti dalle prescrizioni comunali sulla costruzione, egli deve risarcire il vicino qualora quest'ultimo subisca un danno notevole.

2 È tenuto alla compensazione degli oneri colui che, nel momento in cui la decisione sul permesso di costruzione è stata resa definitiva, è il proprietario del fondo o, se la costruzione è stata edificata con un diritto di superficie, il titolare di tale diritto.

3 La pretesa di compensazione degli oneri è garantita da un’ipoteca legale, conformemente all’articolo 88 della legge d’introduzione del Codice civile svizzero.

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1. L'agevolazione particolare ai sensi dell'articolo 32 sarà segnalata al momento della pubblicazione o comunicata mediante un avviso speciale ai vicini interessati, i quali saranno invitati a presentare all'autorità designata eventuali richieste a titolo di compensazione degli oneri entro il termine di opposizione o entro un termine particolare indicato nell’avviso.

2. L'autorità che rilascia il permesso notifica la sua decisione, al momento dell'entrata in vigore, alle persone che hanno presentato una richiesta a titolo di compensazione degli oneri e le informa che possono, entro 90 giorni, presentare al giudice amministrativo un'istanza di compensazione degli oneri.

3. Il diritto alla compensazione degli oneri è perento

a) quando non è stato annunciato nei termini, purché la pubblicazione del progetto o l'avviso dell'autorità locale contenessero una comminatoria di decadenza;

b) quando il termine per presentare l'istanza non è stato rispettato.

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1 Lo Stato crea e gestisce l’applicazione per la gestione della procedura di permesso di costruire considerando le esigenze degli utenti e delle autorità coinvolte nella procedura.

2 I comuni sostengono le proprie spese di attrezzature e di connessione.

3 L’applicazione è messa a disposizione dei comuni dietro pagamento di una tariffa stabilita dal Governo in modo da garantire la copertura dei costi.

4 L’importo di questa tariffa può essere trasferito sugli onorari percepiti per il rilascio del permesso di costruire.

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1 La polizia delle costruzioni è esercitata dall'autorità comunale competente, sotto la sorveglianza della Sezione dei permessi di costruzione; sono riservate le attribuzioni del Dipartimento, secondo l'alinea 2 qui di seguito.

2 Sono di competenza del Dipartimento

a) la polizia delle costruzioni stradali, conformemente alla legge sulla costruzione e manutenzione delle strade;

b) la polizia delle costruzioni idrauliche, nei limiti previsti all'articolo 35.

3 Il Governo esercita l'alta sorveglianza sulla polizia delle costruzioni.

4 In caso di necessità, gli organi della polizia cantonale e della polizia comunale sono a disposizione delle autorità della polizia delle costruzioni.

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1 Nei limiti della loro competenza, gli organi della polizia edilizia adottano le misure necessarie per l’applicazione della presente legge, nonché delle prescrizioni e decisioni fondate su di essa.

2 Spetta loro in particolare

a) controllare il rispetto delle prescrizioni in materia di costruzione e delle condizioni e oneri legati al permesso di costruzione, durante la realizzazione dei progetti;

b) ripristinare lo stato conforme alla legge, quando dei lavori sono eseguiti in maniera illecita o quando le prescrizioni sulla costruzione o le condizioni e oneri sono violati successivamente;

c) far eliminare le perturbazioni dell’ordine pubblico dovute a costruzioni e installazioni incompiute, mal tenute o in qualsiasi altro modo contrarie alle disposizioni legali.

3 Sono riservate le attribuzioni della polizia locale conformemente al decreto sulla polizia locale.

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1 Quando vengono eseguiti lavori di costruzione senza permesso o in violazione delle disposizioni di esso, l'autorità competente in materia di polizia delle costruzioni ordina la sospensione dei lavori; questa decisione è immediatamente esecutiva.

2 Se il vizio può eventualmente essere corretto mediante un permesso rilasciato successivamente, l'autorità di polizia delle costruzioni assegna al proprietario o al titolare del diritto di superficie un termine per presentare una domanda di permesso o di modifica dei lavori informandolo che, se questa domanda non viene presentata entro tale termine, ordinerà il ripristino dello stato conforme alla legge.

3 Se appare immediatamente che il vizio non può essere corretto mediante un'autorizzazione rilasciata successivamente, o se la domanda non viene presentata conformemente al comma 2 sopra menzionato, o infine se essa viene respinta, l'autorità di polizia delle costruzioni assegna al proprietario o al titolare del diritto di superficie un termine appropriato per eliminare o modificare le costruzioni o le parti di costruzioni edificate in modo illecito, sotto comminatoria di esecuzione per sostituzione.

4 Alla scadenza di un termine di cinque anni a partire dalla data di completamento dei lavori illeciti, il ripristino dello stato conforme alla legge può essere richiesto solo se è dettato da interessi pubblici imperativi.

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1 Le decisioni prese ai sensi degli articoli 35 e 36 possono essere impugnate entro 30 giorni mediante ricorso presso il giudice amministrativo.

2 La Sezione dei permessi di costruzione sarà ascoltata nel corso della procedura.

3 Se il ricorso viene respinto, la sentenza fisserà un nuovo termine per l'esecuzione delle misure che erano state ordinate.

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1 Quando le misure non sono state eseguite nei termini stabiliti o non sono state eseguite secondo le prescrizioni, l'autorità di polizia edilizia le fa eseguire da terzi a spese dell'obbligato.

2 Tali spese sono garantite da un'ipoteca legale, conformemente all'articolo 88 della legge d'introduzione del Codice civile svizzero.

3 ...

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1 Se l'autorità comunale trascura i suoi doveri in materia di polizia delle costruzioni e ne derivano minacce agli interessi pubblici, la Sezione dei permessi di costruire adotta le misure necessarie al suo posto; se gli interessi in questione rientrano nella competenza di un altro servizio, è quest'ultimo ad essere competente.

2 Le spese sono a carico del comune, fatto salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli obbligati, conformemente all'articolo 38.

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1 È passibile di una multa massima di 40.000 franchi

a) chiunque, in qualità di responsabile, esegue o fa eseguire un progetto di costruzione senza permesso, in violazione delle disposizioni di un permesso o delle condizioni e riserve ad esso associate;

b) chiunque non osserva gli ordini esecutivi della polizia delle costruzioni.

2 Nei casi gravi, può essere pronunciata una multa massima di 70.000 franchi.

3 Se l'infrazione è stata commessa nella gestione di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, essa risponde solidalmente delle multe, delle spese e delle tasse; in procedura penale, essa ha i diritti di una parte.

4 Lo Stato, le associazioni intercomunali di diritto pubblico e i comuni le cui prescrizioni e decisioni sono state violate possono esercitare in procedura penale i diritti di una parte.

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L'uso del territorio

L'uso del territorio ha lo scopo di utilizzare in modo oculato il suolo e di occupare razionalmente il territorio in funzione dello sviluppo desiderato del Cantone; assicura il coordinamento delle attività che hanno effetti sull'organizzazione del territorio e la distribuzione equa del suolo tra i diversi utilizzatori.

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**1. I comuni, le regioni e il Cantone tengono conto dei principi dell'urbanistica in tutte le loro attività; nell'adempimento dei loro compiti, tengono conto dei dati naturali, delle esigenze della popolazione e dell’economia, così come dei principi dello sviluppo sostenibile.**

**2. A tal fine, essi devono in particolare:**

a) proteggere le basi naturali della vita (suolo, aria, acqua, foresta);

b) preservare le terre adatte allo sfruttamento agricolo, in particolare le terre coltivabili;

c) organizzare lo spazio in modo da favorire lo sviluppo dei settori economici delle diverse parti del Cantone;

d) pianificare e mantenere un ambiente edificato favorevole all'habitat e alle attività economiche;

e) conservare i paesaggi originali, i siti naturali e gli spazi necessari al rilassamento;

f) mantenere libere le rive dei corsi d'acqua e facilitarne l'accesso e l'uso al pubblico;

g) preservare, curare e, se necessario, ristabilire le qualità particolari dei siti edificati, dei quartieri e degli oggetti degni di protezione;

h) favorire l'adempimento dei compiti che incombono ai poteri pubblici in materia di ambiente, infrastrutture, costruzione e approvvigionamento.

**3. Le misure adottate nel quadro dell'urbanistica non limiteranno l'autonomia comunale, la libertà individuale e gli interessi privati se non nella misura in cui l'interesse generale lo richieda.**

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1 Le autorità cantonali, regionali e comunali forniscono alla popolazione un'informazione completa riguardo ai piani, agli obiettivi e allo svolgimento dei lavori di pianificazione.

2 La partecipazione della popolazione deve essere garantita nell'elaborazione dei piani previsti dalla presente legge.

3 Ciascuno avrà la facoltà di presentare osservazioni e proposte motivate; queste saranno riportate in un rapporto e comunicate alle autorità incaricate della decisione e dell'approvazione.

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1 L’ordinamento territoriale cantonale viene effettuato a livello locale, regionale e cantonale.

2 L’ordinamento locale è di competenza dei comuni; esso consiste nell’organizzare il territorio comunale tramite un piano di ordinamento locale e dei compiti particolari ad esso collegati (art. 45).

2bis L’ordinamento regionale è di competenza delle regioni. Consiste in particolare nell’elaborare un piano direttore regionale che avrà forza obbligatoria per i comuni della regione e il Cantone.

3 L’ordinamento cantonale consiste in particolare nell’elaborare un piano direttore ai sensi degli articoli 6 e seguenti della legge federale sull’ordinamento territoriale, che avrà forza obbligatoria per le autorità dei diversi livelli.

4 Il Governo esercita l’alta sorveglianza sull’ordinamento territoriale.

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1 L'urbanistica locale comprende i seguenti elementi, elaborati in funzione delle esigenze del comune

a) gli studi di base;

b) i piani direttori comunali;

c) il piano delle zone per l'intero territorio comunale;

d) il regolamento delle zone e di polizia delle costruzioni;

e) i piani speciali contenenti regole più dettagliate applicabili a una parte determinata del territorio comunale.

2 I compiti particolari dell'urbanistica locale sono inoltre i seguenti

a) l'equipaggiamento dei terreni edificabili;

b) l'equipaggiamento e la valorizzazione del centro delle località e delle zone di svago;

c) il riordino dei terreni edificabili, l'adeguamento dei limiti e la soppressione delle servitù;

d) la messa a disposizione di terreni per la costruzione;

e) la valorizzazione del patrimonio immobiliare mediante la sua riabilitazione.

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1 Le comuni si adoperano per la realizzazione effettiva della loro pianificazione attraverso una politica fondiaria attiva, adeguata alle circostanze del luogo, oltre alle misure previste dalla legislazione.

2 Le comuni adottano misure per garantire la disponibilità del suolo, in particolare in occasione di nuove zonizzazioni o di cambiamenti di destinazione d'uso.

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1 I fondi destinati alla zona edificabile devono essere utilizzati conformemente alla loro destinazione entro sei anni dalla realizzazione delle attrezzature tecniche del quartiere (art. 85). Il Servizio dello sviluppo territoriale può prorogare questo termine per giusti motivi. Il termine inizia a decorrere al più presto con l'entrata in vigore della presente disposizione.

2 Se i fondi non sono costruiti in questo lasso di tempo, il comune dispone di un diritto di prelazione legale al valore di mercato su tutta o parte della superficie interessata, purché l'interesse pubblico prevalga sull'interesse privato. Quando il comune desidera avvalersi del suo diritto, emette una decisione.

3 Se i fondi non sono costruiti, si trovano al di fuori dell'ambiente edificato e non sono necessari alla costruzione nei quindici anni successivi, il comune procede al loro declassamento.

4 Per aumentare ulteriormente la disponibilità delle zone edificabili, il comune può concludere contratti di diritto amministrativo con i proprietari che fissano un diritto di prelazione a favore del comune in un termine più breve di quello del comma 1. Questo diritto di prelazione è menzionato nel registro fondiario.

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1 Il consiglio comunale è l'autorità responsabile della pianificazione locale.

2 Il corpo elettorale comunale è competente per adottare o modificare il piano delle zone e la regolamentazione pertinente, così come i piani speciali, fatte salve le disposizioni del comma 3 qui di seguito.

3 Il regolamento comunale può conferire al consiglio generale (o consiglio di città) la competenza di adottare o modificare un piano speciale quando quest'ultimo è conforme al piano delle zone per quanto riguarda il tipo e il grado di destinazione o quando se ne discosta solo in modo irrilevante.

4 Il consiglio comunale è competente per adottare o modificare un piano direttore così come un piano speciale quando quest'ultimo è reso obbligatorio (art. 66) o regola soprattutto l’attrezzatura di dettaglio.

5 Quando i piani e le prescrizioni devono essere adattati, il Dipartimento invita il consiglio comunale a procedere entro un termine ragionevole; se l'autorità comunale competente non adatta i suddetti piani e prescrizioni, il Governo può autorizzare il Dipartimento a procedere a un'esecuzione tramite sostituzione.

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1 Il decreto riguardante il regolamento-norma sulle costruzioni è applicabile ai comuni rurali dove si costruisce poco.

2 Quando le prescrizioni comunali non trattano un fatto importante in diritto edilizio o lo trattano in modo lacunoso, il regolamento-norma sulle costruzioni si applica come diritto complementare se contiene disposizioni appropriate alla situazione del comune.

3 Il regolamento-norma stabilisce in particolare

a) la definizione dell'ordine di costruzione e i principi che regolano la forma architettonica;

b) l'altezza totale massima e l'altezza di facciata massima degli edifici;

c) le distanze minime dal confine per gli edifici e le installazioni e le distanze minime tra gli edifici, nonché le condizioni di diritto pubblico relative alle costruzioni ravvicinate;

d) i principi di protezione dei siti locali e del paesaggio;

e) l'applicazione a titolo sussidiario, in qualità di diritto pubblico, di prescrizioni di diritto privato sulle costruzioni.

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1 Gli studi di base raccolgono i dati essenziali della situazione esistente e dei requisiti legali.

2 I piani direttori definiscono a grandi linee gli obiettivi da raggiungere, tenendo conto dello sviluppo desiderato e dell'evoluzione delle esigenze.

3 I piani direttori vincolano le autorità esecutive comunali e cantonali.

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1 Il regolamento edilizio contiene le prescrizioni generali del comune in materia, la regolamentazione relativa al piano delle zone nonché eventuali disposizioni riguardanti la riscossione di contributi.

2 Secondo le loro esigenze, i comuni emanano in particolare disposizioni dettagliate riguardanti

a) il tipo e il grado di destinazione d'uso;

b) l'equipaggiamento tecnico (art. 4);

c) la protezione dei siti e del paesaggio (art. 5);

d) le costruzioni e le installazioni particolari (art. 30 e 31);

e) i confini di costruzione e le distanze tra edifici (art. 6 a 8);

f) l'ordine e le dimensioni delle costruzioni, nonché la forma architettonica e la scelta dei colori (art. 10);

g) le piazzole e le installazioni per il parcheggio dei veicoli (art. 12);

h) gli allestimenti esterni e gli spazi per il tempo libero (art. 11 e 13);

i) le antenne collettive, le modifiche apportate al terreno, le installazioni collettive, ecc.

2bis I comuni stabiliscono nel loro regolamento un indice lordo minimo di utilizzo del suolo, conformemente alle norme stabilite nella pianificazione direttiva cantonale.

2ter I piani speciali possono discostarsi dall'indice lordo minimo di utilizzo del suolo previsto per la zona.

2quater I comuni possono prevedere un indice lordo massimo di utilizzo del suolo.

3 Quando la qualità di residenza principale all'interno della zona edificabile è minacciata da una presenza eccessiva di residenze secondarie, i comuni possono designare zone in cui è prescritto un tasso massimo di abitazioni secondarie.

4 Nel loro regolamento edilizio o in regolamenti speciali, i comuni possono prevedere i seguenti contributi

a) contributi o tasse dovuti dai proprietari fondiari per l'equipaggiamento (art. 90) e per le opere di interesse pubblico (art. 92);

b) contributi o tassa compensativa per le spese di allestimento di piazzole di parcheggio (art. 12) e di spazi per il tempo libero (art. 13);

c) tasse di raccordo e di utilizzo (ad esempio della rete di antenne collettive).

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1 Il piano di zonizzazione delimita il terreno edificabile e le sue suddivisioni, la zona agricola nonché le altre zone; designa le zone da proteggere, le zone sensibili ai fenomeni naturali nonché le zone di disturbo.

2 In generale, il piano di zonizzazione comprende, a titolo indicativo, le misure adottate in virtù di altre disposizioni legali che gravano sulla proprietà fondiaria; esse si riferiscono in particolare

a) ai settori soggetti alla legislazione forestale;

b) alle riserve naturali e agli oggetti protetti;

c) alle zone e ai perimetri di protezione delle acque.

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### 1 La zona edificabile comprende i terreni adatti alla costruzione che

a) sono già ampiamente edificati o

b) saranno probabilmente destinati alla costruzione entro i prossimi quindici anni e saranno attrezzati in questo lasso di tempo.

### 2 I comuni possono suddividere la zona edificabile in zone per le quali si applicano le stesse prescrizioni riguardanti il tipo o il grado di utilizzo, in particolare in zona residenziale, zona centrale, zona industriale e artigianale, zona mista, zona di villaggio.

### 2bis I comuni possono delimitare sul loro territorio zone di attività di interesse cantonale, di status regionale, conformi ai principi di organizzazione del piano direttore cantonale.

### 3 I comuni possono, secondo le necessità, prevedere altri tipi di utilizzo: zona di fattorie, zona di utilità pubblica, zona verde, zona sportiva e ricreativa, zona di case per vacanze.

### 4 I tipi di utilizzo possono essere esclusivi, prioritari o misti.

### 5 Un piano speciale può essere reso obbligatorio (art. 66) per una parte determinata della zona edificabile quando si tratta di adattare la costruzione al paesaggio, al sito edificato, allo sviluppo del centro o all'estensione armoniosa della località; è obbligatorio per la zona di case per vacanze.

7. Constructions, travaux publics, énergie, trasporti e comunicazioni » 70. Costruzioni e pianificazione del territorio » 701. Costruzioni

1 I fondi possono essere dichiarati zona di aziende agricole purché siano situati nella zona edificabile e costituiscano un'azienda agricola composta da costruzioni e impianti agricoli, nonché dalle superfici circostanti necessarie all'azienda; tuttavia, quest'ultima deve apparire garantita sia dal punto di vista economico che pratico.

2 Le prescrizioni riguardanti le costruzioni e gli impianti sono identiche a quelle che regolano la zona agricola; tuttavia, le immissioni non devono superare un tasso normale.

3 Una zona di aziende agricole può essere soppressa prima della scadenza del termine di quindici anni in funzione di esigenze imperative legate all'assetto locale, o se i mezzi di sussistenza dell'azienda agricola non sono più garantiti.

4 In caso di soppressione, l'obbligo di pagare i contributi per l'equipaggiamento tecnico installato, di cui trae beneficio la nuova zona, rimane dovuto; l'ammontare dei contributi è determinato in funzione della nuova destinazione.

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1 La zona di pubblica utilità comprende i terreni già utilizzati per installazioni e opere di interesse pubblico o destinati a tale uso, come ad esempio

a) edifici amministrativi, scuole, ospedali, chiese, cimiteri, impianti di servizi pubblici, locali collettivi di protezione civile;

b) edifici e impianti di istituzioni culturali e di utilità pubblica;

c) sviluppo di centri abitativi o di quartieri, parchi, giardini, terreni di gioco e sport;

d) piste da sci, terreni per l'installazione di impianti di risalita, nonché per le vie di accesso e le aree di parcheggio.

2 La collettività competente decide quali sono le installazioni e le opere pubbliche da costruire nella zona di pubblica utilità che essa ha determinato.

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1 La zona verde è destinata a strutturare l'ambiente edificato, a separare le zone abitate dalle zone industriali, a mantenere spazi verdi all'interno dei centri abitati, a proteggere i punti di vista e l'aspetto caratteristico dei luoghi e dei monumenti.

2 Nella zona verde possono essere autorizzate solo costruzioni e installazioni sotterranee o edifici e installazioni necessari allo sfruttamento della suddetta zona, a condizione che non compromettano lo scopo della stessa; nel suo regolamento edilizio, un comune può autorizzare, alle stesse condizioni, l'erezione di edifici di piccole dimensioni ai sensi dell'articolo 27.

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1 Lo sviluppo di campi sportivi e da gioco, così come di terreni destinati ad attività di svago aperte al pubblico, può avvenire nella zona dedicata allo sport e al tempo libero.

2 Nel suo regolamento edilizio, il comune prescrive la natura delle costruzioni autorizzate, nonché le misure di polizia edilizia; può essere autorizzata in particolare la costruzione di

a) edifici accessori come chioschi, spogliatoi, docce e servizi igienici, depositi di materiale, locali di riunione per gli utenti;

b) palestre, foyer e dormitori.

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1 Nella zona delle case per vacanze, la regolamentazione del piano speciale può escludere, o legare a servizi particolari dei proprietari terrieri, la fornitura di servizi pubblici nella zona quali il servizio stradale, lo sgombero della neve e la lotta contro il ghiaccio; i proprietari terrieri organizzeranno, se necessario, i propri servizi e garantiranno in particolare un'eliminazione impeccabile dei rifiuti.

2 Le installazioni collettive di equipaggiamento devono essere predisposte sin dall'inizio della costruzione nell'area; i lavori devono essere organizzati in modo da svolgersi per fasi.

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**1 Le zone agricole servono a garantire la base di approvvigionamento del paese a lungo termine, a salvaguardare il paesaggio e gli spazi di svago e ad assicurare l’equilibrio ecologico. Dovrebbero essere mantenute il più possibile libere da costruzioni a causa delle diverse funzioni della zona agricola e comprendono:**

a) i terreni che si prestano allo sfruttamento agricolo o all’orticoltura produttiva e che sono necessari per l’adempimento dei vari compiti attribuiti all’agricoltura;

b) i terreni che, nell'interesse generale, devono essere sfruttati dall'agricoltura.

**2 Costruzioni e installazioni vi sono autorizzate se conformi alla destinazione della zona agricola. Rimangono riservate le disposizioni contrarie della legislazione federale e gli articoli 29a e 29b.**

**3 Il collocamento delle costruzioni e installazioni deve essere scelto in funzione delle esigenze di uno sfruttamento razionale del suolo e rispettare l’aspetto del paesaggio e del sito; l’articolo 5 è tra l'altro applicabile.**

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1 La zona agricola speciale costituisce una suddivisione della zona agricola nella quale sono autorizzate le costruzioni e le installazioni destinate alla produzione agricola non dipendente dal suolo che superano i limiti dello sviluppo interno definiti dalla legislazione federale sull'ordinamento del territorio.

2 Il piano direttore cantonale menziona i territori protetti nei quali le zone agricole speciali sono escluse; esso stabilisce i criteri che devono soddisfare la delimitazione di tali zone nei piani di sviluppo locale.

3 La costruzione e la manutenzione dell'equipaggiamento tecnico sono a carico dei proprietari.

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1 Il piano direttore cantonale designa le piccole entità urbanizzate situate al di fuori della zona edificabile che i comuni possono delimitare nei loro piani di sviluppo locale come zone di borgate; definisce i principi applicabili a queste zone.

2 La procedura prevista all’articolo 29c, paragrafo 1, è applicabile per analogia ai progetti di costruzione, trasformazione o cambio di destinazione d'uso nella zona di borgata.

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1 I comuni designano come zone da proteggere i paesaggi o parti di paesaggi, i siti edificati e i siti archeologici che si distinguono in modo particolare per la loro bellezza, originalità, valore culturale o scientifico; si tratta in particolare di corsi d'acqua e delle loro rive, gruppi di alberi, frutteti, siepi, punti panoramici, strade pittoresche, siti locali, nonché altri oggetti meritevoli di protezione e lo spazio che li circonda.

2 I comuni emanano le restrizioni richieste dalle misure di protezione; possono imporre misure di sostituzione o di compensazione.

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1 Le comuni tengono conto della zona di protezione "S" e delle zone sensibili ai fenomeni naturali e, se del caso, le menzionano nel loro piano delle zone.

2 Nelle zone sensibili ai fenomeni naturali, l'assegnazione alla costruzione e la progettazione delle infrastrutture sono soggette a misure adeguate dettate dalla natura dei rischi.

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1 Il piano speciale regola, tramite un piano e delle prescrizioni, la costruzione, la protezione e l'organizzazione di una porzione delimitata del territorio comunale.

2 Il perimetro del piano speciale è stabilito in modo coerente; esso può modificare la regolamentazione comunale per quanto riguarda la natura e il grado dell'assegnazione.

3 Il piano speciale può riservare delle convenzioni particolari tra i comuni e i proprietari terrieri o includerle nel medesimo piano.

4 Le prescrizioni possono prevedere che il piano speciale perda la sua validità se l'esecuzione del progetto non è stata avviata o è stata iniziata solo parzialmente, entro un termine ragionevole fissato secondo l'ampiezza del progetto; resta salvo l'articolo 46, comma 5.

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Il piano speciale può riguardare

a) il centro delle località e l’assetto dei quartieri;

b) il rinnovamento dei vecchi quartieri nonché la protezione legata al sito o al paesaggio;

c) la zona di case per le vacanze;

d) i settori di svago e i terreni per campeggi;

e) la protezione di alcune parti del territorio (biotopi, fiumi, margini di foresta, punti panoramici, alberi isolati, siepi, frutteti);

f) l’equipaggiamento tecnico del quartiere, in particolare le aree di circolazione per i pedoni e i veicoli, i garage e i parcheggi nonché il loro accesso, i collettori e i condotti di energia, esistenti o da creare, inclusi i loro allacciamenti;

g) la natura, il perimetro di evoluzione e le caratteristiche architettoniche degli immobili;

h) gli arredi esterni degli edifici e delle installazioni (strade, piazze, cortili interni, parcheggi, giardini, piantumazioni, aree giochi, ecc.);

i) le tappe e le condizioni di realizzazione.

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1 Un allineamento è stabilito nei piani speciali

a) in linea generale, lungo le vie di comunicazione esistenti o progettate, come strade, piazze e vie ferroviarie;

b) secondo le necessità, lungo corsi d'acqua, margini di boschi e condotte importanti;

c) come allineamento posteriore, allineamento di cortile interno, allineamento di impianto, perimetro di evoluzione o allineamento accessorio;

d) come allineamento speciale per gli elementi della costruzione, come livelli a sbalzo, arcate, piccole costruzioni, annessi, costruzioni mobili, costruzioni sotterranee e costruzioni parzialmente sotterranee.

2 Se la distanza rispetto al bosco è inferiore a quella legalmente prescritta, un allineamento può essere autorizzato solo con il consenso del Servizio forestale e in conformità alla legge sulle foreste.

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1 Gli allineamenti costituiscono il limite di costruzione dettato in particolare da motivi di urbanistica o riservando lo spazio a installazioni esistenti o progettate.

2 I comuni possono prescrivere la costruzione lungo l’allineamento.

3 Ad eccezione dei lavori di manutenzione, le trasformazioni di un immobile o di una parte di immobile che superano l'allineamento possono essere autorizzate solo a titolo eccezionale (art. 25); resta riservato il comma 4 qui di seguito.

4 Saranno emanate prescrizioni speciali per determinare se e in quale misura elementi di costruzione, impianti mobili fissati all'edificio o costruzioni e installazioni sotterranee possono superare l’allineamento; in assenza di tali prescrizioni, si applicano, per quanto riguarda la relazione con le strade pubbliche, le disposizioni della legge sulla costruzione e manutenzione delle strade relative all’uso delle zone di interdizione a costruire e, per quanto riguarda la relazione con il terreno confinante, le disposizioni della legge di introduzione del Codice civile svizzero.

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1 Gli allineamenti posteriori e gli allineamenti dei cortili interni determinano la profondità orizzontale tollerata per la costruzione e le dimensioni dei cortili interni.

2 Gli allineamenti accessori indicano la linea fino alla quale è permesso edificare se le distanze al confine e tra edifici previste dal regolamento edilizio lo consentono.

3 Gli allineamenti di impianto permettono di determinare la posizione e la configurazione degli edifici su tutti i lati o di disporre in continuità le facciate.

4 Il perimetro di evoluzione è la superficie edificabile delimitata nell’ambito di un piano di assegnazione e che può discostarsi dalle norme di distanza.

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1 I limiti delle strade indicano l'estensione attuale o prevista dello spazio riservato alla circolazione pubblica.

2 Se la costruzione di una nuova strada o l'estensione di un'installazione esistente rendono necessario lo spostamento o l'estensione dello spazio riservato alla circolazione pubblica, tale modifica può avvenire all'interno dei limiti senza modificare il piano speciale; è tenuto conto, nella misura più ampia possibile, degli interessi dei residenti; resta riservata la procedura prevista nella legge sull'espropriazione riguardante l'entità dell'obbligo di cessione.

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1 Un piano speciale può essere reso obbligatorio dal piano delle zone che deve fissare almeno le seguenti disposizioni

a) gli obiettivi della pianificazione;

b) il tipo e il grado di utilizzazione.

2 Nel settore a piano speciale obbligatorio, i progetti di costruzione sono autorizzati solo sulla base di un piano speciale esecutivo; è riservata l'autorizzazione di progetti che rispettano i fini della pianificazione.

3 Le zone di attività di interesse cantonale sono soggette a un piano speciale obbligatorio.

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1 I piani speciali sono stabiliti su iniziativa del comune o di uno o più dei proprietari fondiari.

2 Prima dell'elaborazione del piano speciale, il comune ascolta i proprietari interessati.

3 Prima di sottoporre il progetto di piano all'esame preliminare (art. 70), il comune raccoglie le proposte o determinazioni dei proprietari del perimetro; può anche convocare i proprietari dei terreni adiacenti; un verbale della seduta è inviato agli interessati.

4 Durante l'esame preliminare, i proprietari fondiari e i proprietari dei terreni adiacenti possono essere consultati dal comune, alla presenza di un dipendente del Servizio di pianificazione territoriale.

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1 In caso di disaccordo tra il comune e i proprietari interessati, occorre procedere come segue

a) entro tre mesi, il consiglio comunale deve presentare per esame preliminare il progetto di piano speciale e metterlo in inchiesta nel mese successivo alla fine dell'esame preliminare;

b) nei tre mesi successivi, deve adottare il piano speciale e presentarlo per approvazione.

2 Quando la suddivisione delle proprietà non consente la realizzazione di un piano speciale, il consiglio comunale deve avviare, entro tre mesi, una procedura di accorpamento particellare dei terreni edificabili.

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1 Se i termini sopra indicati non sono rispettati, i proprietari interessati possono rivolgersi al Servizio per l'assetto del territorio.

2 Il Servizio per l'assetto del territorio concede un breve termine supplementare al comune e, qualora quest'ultimo non venga rispettato, può, se necessario, integrare la proposta, chiudere la procedura e adottare il piano speciale in sostituzione.

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1 I progetti di piani speciali devono essere accompagnati da un progetto preliminare di piano di frazionamento delle particelle comprese nel perimetro del piano speciale.

2 Il frazionamento deve essere effettuato in modo da consentire il rispetto dell'indice lordo minimo di utilizzo del suolo su ciascuna delle particelle o, globalmente, sull'insieme del perimetro.

3 I progetti di frazionamento non possono essere iscritti nel registro fondiario se non dopo essere stati approvati dal Servizio dello sviluppo territoriale. Lo stesso vale in caso di modifica del frazionamento iniziale, quando la particella interessata non è ancora edificata.

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1 I progetti di piani e prescrizioni dei comuni devono essere sottoposti al Dipartimento per un esame preliminare; saranno accompagnati dai rapporti tecnici richiesti e dal rapporto di partecipazione.

2 Il Servizio di pianificazione territoriale richiede i pareri dei servizi interessati, ne fa la sintesi e li coordina; redige a favore del Dipartimento il rapporto d’esame preliminare.

3 Il Dipartimento trasmette il rapporto d’esame preliminare al comune e apre le necessarie negoziazioni.

4 L'organo comunale competente non può essere chiamato a deliberare su prescrizioni comunali finché la procedura di esame preliminare non sia completata.

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1 I piani e le prescrizioni pertinenti alla normativa in materia di costruzioni devono essere depositati pubblicamente per almeno trenta giorni, con l'avviso che opposizioni motivate possono essere formulate durante il periodo del deposito pubblico; i piani che regolano essenzialmente l'equipaggiamento di dettaglio non sono soggetti al deposito pubblico.

2 Gli oppositori sono convocati a una seduta di conciliazione; il risultato delle trattative è riportato in un verbale; la qualità di oppositore è definita conformemente all'articolo 19, comma 2.

3 In caso di opposizione manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, le spese relative alla seduta di conciliazione sono poste a carico dell'oppositore. (...).

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1 I piani e le prescrizioni sono sottoposti per adozione all'autorità comunale competente; quest'ultima è informata del risultato delle trattative di conciliazione.

2 Quando i piani o le prescrizioni che sono stati oggetto di un deposito pubblico vengono modificati prima o durante l'adozione o nel corso della procedura di approvazione, gli interessati devono essere informati e vedersi offrire la possibilità di presentare opposizione o ricorso; lo stesso vale per quanto riguarda le modifiche di scarsa importanza.

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1 Il consiglio comunale trasmette senza indugio, per approvazione, al Servizio di pianificazione territoriale i piani e le prescrizioni adottati; allega tutti i documenti utili, comprese le opposizioni e le osservazioni derivanti dall'indagine, il verbale delle sedute di conciliazione, le sue proposte motivate relative alle opposizioni non ritirate, nonché il verbale delle sedute del consiglio comunale o dell'assemblea comunale.

2 Il Servizio di pianificazione territoriale verifica l'opportunità di tali piani e prescrizioni e la loro conformità alla legge e all'interesse pubblico; può, dopo aver consultato il consiglio comunale e i proprietari interessati, modificare le prescrizioni che sono contrarie a questi principi; inoltre, delibera sulle opposizioni.

3 L'atto di approvazione può, entro 30 giorni, essere oggetto di ricorso presso il Tribunale amministrativo, che dispone di un libero potere di esame ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera b, della legge federale sulla pianificazione territoriale; hanno diritto di ricorrere gli oppositori e il comune.

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1 Le norme comunali in materia di costruzione si applicano al massimo dalla data di entrata in vigore della decisione di approvazione del Servizio per l'assetto territoriale; restano riservati gli articoli 20 e 21.

2 Il comune rende pubblica l'approvazione; le norme ed i piani approvati possono essere consultati presso la sede dell'amministrazione comunale.

3 Per quanto riguarda il resto, le disposizioni previste dalla legislazione che disciplina i comuni sono applicabili a titolo sussidiario.

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1 Qualsiasi nuova assegnazione a zona edificabile legata a un progetto particolare è subordinata alla condizione che i lavori di costruzione inizino entro tre anni dall'entrata in vigore della decisione di approvazione. Il Servizio dello sviluppo territoriale può prorogare il termine per giusti motivi.

2 Se questa condizione non è soddisfatta alla scadenza di tale termine, il fondo ritorna alla sua destinazione precedente, senza ulteriori procedure.

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1 Il Dipartimento e i comuni sono competenti per creare delle zone riservate, il cui scopo è evitare le violazioni ai principi della pianificazione territoriale (art. 27 LAT), in considerazione in particolare della pianificazione direttiva o di una modifica della legislazione.

2 Una zona può essere dichiarata riservata per una durata non superiore a cinque anni. Il Dipartimento può prorogare questo termine di un massimo di tre anni.

3 Per le zone riservate create dai comuni, si applica per analogia la procedura prevista dagli articoli 71 a 73, essendo tuttavia il consiglio comunale l'autorità di adozione e il Dipartimento l'autorità di approvazione. Per quelle create dal Dipartimento, si applica per analogia la procedura del piano speciale cantonale.

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Le mansioni della regione in materia di pianificazione territoriale consistono in particolare nel

a) elaborare studi di base;

b) stabilire un piano direttore regionale;

c) coordinare i piani di sviluppo locale;

d) pianificare e realizzare i compiti speciali affidati alla regione;

e) destinare territori per scopi specifici di interesse regionale o proporlo al Cantone.

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1 I comuni di una stessa regione, aventi un comune-centro e interessi urbanistici, economici e culturali comuni, possono costituirsi in raggruppamenti di comuni ai sensi della legge sui comuni al fine di studiare e realizzare compiti di pianificazione regionale.

2 Un comune può far parte di più regioni, a condizione che motivazioni sufficienti lo giustifichino.

3 Il Governo può autorizzare la creazione di organismi intercantonali per la pianificazione regionale. A tal fine, può stipulare convenzioni con i cantoni vicini.

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1 Al fine di salvaguardare gli interessi regionali, l'organo regionale competente può emanare piani speciali regionali quando il piano direttore regionale lo prevede.

2 Un piano speciale regionale produce gli stessi effetti giuridici dei piani speciali comunali.

3 Gli articoli 43 e 70 a 74 si applicano per analogia alla procedura di elaborazione.

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1 Il piano direttore regionale determina gli obiettivi dello sviluppo e della pianificazione sostenibile della regione e il modo di coordinare le questioni di organizzazione del territorio che superano l'ambito comunale.

2 Esso stabilisce i principi per i settori di cui si occupa e ripartisce i compiti tra la regione e i comuni che ne sono membri. Definisce le misure da intraprendere e identifica i progetti da realizzare per lo sviluppo territoriale della regione.

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1 Il piano direttore regionale si basa su

a) il piano direttore cantonale;

b) gli studi di base regionali;

c) le opzioni possibili per lo sviluppo regionale futuro.

2 Dimostra la sua conformità con il piano direttore cantonale e tiene conto, se del caso, dei piani direttori delle regioni e dei cantoni vicini.

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1 Il piano direttore regionale tratta i cinque ambiti del piano direttore cantonale, ovvero

a) urbanizzazione e valorizzazione del territorio edificato;

b) trasporti e comunicazioni;

c) natura e paesaggio;

d) ambiente;

e) approvvigionamento e gestione dei rifiuti.

2 Il piano direttore regionale può anche riguardare altri temi, come lo sviluppo economico, il turismo, l'organizzazione interna della regione, ecc.

3 Il piano direttore regionale comprende un testo e una mappa di sintesi che costituiscono un contenuto vincolante.

4 È accompagnato da un rapporto esplicativo e dal rapporto di partecipazione.

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1 I progetti di piani direttori regionali, le proposte e i documenti che li accompagnano sono sottoposti alla consultazione del pubblico secondo la procedura prevista all’articolo 43.

2 Sono successivamente sottoposti all’esame preliminare del Dipartimento. L’articolo 70 si applica per analogia.

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L'organo regionale competente adotta il piano direttore regionale e lo comunica al Dipartimento per la sua approvazione.

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1 Una volta approvato dal Dipartimento, il piano direttore regionale vincola le autorità cantonali, regionali e comunali.

2 I comuni membri della regione adattano i loro piani di sviluppo locale al piano direttore regionale.

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1 Il piano direttore regionale è soggetto alle necessarie modifiche qualora lo richiedano nuove circostanze.

2 È applicabile la procedura prevista dagli articoli 75g e 75h.

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Le funzioni della pianificazione cantonale consistono in

a) elaborare la concezione direttiva della pianificazione territoriale;

b) elaborare gli studi di base e i piani settoriali;

c) emanare il piano direttore ai sensi della legge federale sulla pianificazione del territorio;

d) stabilire, se del caso, i piani speciali cantonali;

e) promuovere e coordinare la pianificazione locale e regionale.

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1. I compiti relativi alla pianificazione territoriale sono eseguiti dal Dipartimento.

2. Il Governo affida agli altri dipartimenti o servizi competenti l'elaborazione degli studi di base e dei piani settoriali necessari per lo svolgimento dei compiti che hanno un'incidenza sull'organizzazione del territorio.

3. Il Governo istituisce una commissione consultiva per l'assetto del territorio; la commissione comprende rappresentanti delle diverse parti del Cantone, dell'economia e della scienza.

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1 Attraverso l'adozione di un piano speciale cantonale, il Governo può determinare i seguenti elementi di interesse cantonale o regionale che producono gli effetti giuridici dei piani speciali comunali

a) le costruzioni e le installazioni pubbliche;

b) le vie e le installazioni di comunicazione;

c) le zone di attività;

d) i luoghi di scarico e di estrazione di materiali;

e) la protezione del paesaggio, dei siti e delle rive;

f) le zone riservate al relax e al tempo libero;

g) i parchi eolici.

2 Gli articoli 70 a 74 sono applicabili per analogia alla procedura di adozione.

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1 Il Governo adotta il concetto direttore dell'assetto territoriale; questo esprime gli orientamenti fondamentali a lungo termine dell'assetto territoriale cantonale e le misure previste.

2 Il concetto direttore permette al Governo di coordinare le politiche settoriali dei dipartimenti e di indicare gli studi di base da intraprendere.

3 Esso è sottoposto a discussione al Parlamento.

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1 Gli studi di base e i piani settoriali raccolgono i dati essenziali della situazione esistente, gli obiettivi da raggiungere e le misure da adottare riguardanti in particolare

a) i territori adatti allo sfruttamento agricolo e forestale;

b) i territori adatti all’urbanizzazione secondo le necessità di sviluppo del Cantone;

c) i territori che meritano una protezione particolare dal punto di vista dei siti naturali o costruiti;

d) i territori necessari al relax nonché alle attività di turismo e di svago;

e) i territori sensibili ai fenomeni naturali;

f) le vie e le installazioni di trasporto e di comunicazione;

g) le installazioni di approvvigionamento idrico ed energetico;

h) le installazioni di depurazione delle acque e di eliminazione dei rifiuti;

i) gli edifici e le installazioni di interesse generale;

j) le riserve di acqua potabile e i giacimenti importanti.

2 Gli studi di base e i piani settoriali tengono conto dei piani di sviluppo locali, del programma di sviluppo della Regione Giura, delle concezioni e dei piani settoriali della Confederazione nonché dei piani direttori dei cantoni confinanti.

3 I piani settoriali sono approvati dal Governo.

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Il piano direttore ai sensi della legge federale sull'ordinamento del territorio definisce almeno

a) il modo di coordinare le attività che hanno effetti sull'organizzazione del territorio, tenuto conto dello sviluppo desiderato;

b) l'ordine in cui si prevede di esercitare queste attività e i mezzi da mettere in atto.

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1 Il Dipartimento organizza la partecipazione della popolazione alla stesura dei piani (art. 43) nonché la procedura di consultazione presso i comuni; conduce i colloqui di conciliazione riguardanti il progetto di piano direttore.

2 In caso di divergenza tra un comune o un servizio interessato e il Dipartimento, il Governo decide sull'oggetto della controversia.

3 Dopo la sua adozione da parte del Governo, il piano direttore è sottoposto al Parlamento per la ratifica; la decisione del Parlamento determina l'entrata in vigore del piano direttore per le autorità cantonali e comunali; solo l'approvazione del Consiglio federale gli conferisce forza obbligatoria per le autorità della Confederazione e dei cantoni vicini (art. 11, cpv. 2, LAT).

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1 Il piano direttore è riesaminato interamente ogni dieci anni.

2 Su richiesta di un dipartimento, di una regione o di un comune, il piano direttore può essere adattato quando le condizioni previste all'articolo 9, comma 2, della legge federale sulla pianificazione del territorio sono soddisfatte.

3 Il Governo procede alle modifiche minori; ne informa le autorità interessate.

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2 L'attrezzatura tecnica comprende le vie d'accesso, l'approvvigionamento di acqua ed energia, le telecomunicazioni, lo smaltimento delle acque reflue e, se del caso, le piantumazioni e le aree di raccolta dei rifiuti domestici.

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1 L'attrezzatura di base comprende le reti principali delle strutture di impianto e le sistemazioni ad esse connesse, in particolare

a) le strade principali, collettive, così come i collegamenti pedonali;

b) le piazze e le strade commerciali nel centro delle località;

c) le strade destinate principalmente a consentire l'accesso agli edifici e impianti pubblici;

d) se del caso, le piste ciclabili e i sentieri escursionistici.

2 L'attrezzatura di dettaglio comprende le strade di servizio, i percorsi pedonali, le condutture e i canali necessari per la vivibilità dei terreni edificabili e per il collegamento di questi all'attrezzatura di base.

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1 Il collegamento privato collega un edificio o un impianto, rispettivamente un gruppo di edifici o impianti, alla rete di attrezzature pubbliche; è realizzato e mantenuto dai loro proprietari e a loro spese.

2 Il comune può imporre condizioni alla loro realizzazione.

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1 Le comuni realizzano le installazioni di equipaggiamento sulla base di un programma di equipaggiamento.

2 I sindacati di comuni e le imprese concessionarie incaricate di stabilire e gestire gli equipaggiamenti descritti all'articolo 84 hanno gli stessi incarichi e competenze delle comuni.

3 Le installazioni di equipaggiamento devono essere realizzate conformemente a un piano speciale.

4 Per le servitù private, la procedura è quella del permesso di costruire.

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1 Il programma di attrezzature è un documento pubblico che stabilisce, in relazione alla pianificazione finanziaria comunale, i termini entro i quali le zone edificabili saranno dotate di infrastrutture.

2 Il programma di attrezzature è redatto dal consiglio comunale e vincola quest'ultimo.

3 Il consiglio comunale lo aggiorna quando motivi oggettivi lo giustificano, in particolare in caso di modifica delle circostanze, per tenere conto delle esigenze di costruzione e ad ogni adeguamento del piano di sviluppo locale.

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1 La panoramica dello stato delle attrezzature è un documento pubblico che presenta le parti della zona edificabile adatte alla costruzione, tenendo conto della pianificazione e delle attrezzature, o che verosimilmente potranno esserlo nei cinque anni successivi se i lavori realizzati proseguiranno conformemente al programma stabilito. Può essere consultato da chiunque.

2 Il consiglio comunale redige la panoramica dello stato delle attrezzature e la aggiorna regolarmente.

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1 Se il comune non dota le zone edificabili nei termini previsti, deve, tramite un accordo scritto, permettere ai proprietari terrieri di equipaggiare essi stessi il loro terreno secondo i piani da esso approvati o autorizzarli ad anticipare i costi delle attrezzature.

1bis Prima del termine dei termini, il comune può procedere allo stesso modo nei confronti dei proprietari terrieri che ne fanno richiesta.

2 L'accordo specifica in particolare

a) i rapporti con altri proprietari confinanti non firmatari;

b) il tasso e le modalità della partecipazione finanziaria del comune;

c) le condizioni particolari per la ripresa dell'opera.

3 I proprietari non firmatari interessati dall'accordo ne saranno informati; su richiesta di uno dei firmatari, l'accordo può essere annotato nel registro fondiario.

4 L'elaborazione dei piani e la costruzione delle installazioni sono poste sotto la sorveglianza del comune.

5 Una volta completate, le installazioni d’equipaggiamento diventano di diritto proprietà del comune che deve assicurarne la manutenzione, a meno che l'accordo non disponga diversamente; il consiglio comunale constata il trasferimento di proprietà in una decisione che notifica ai precedenti proprietari; quando la decisione è divenuta obbligatoria, iscrive la nuova situazione giuridica nel registro fondiario.

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1 Il conteggio relativo all'installazione degli equipaggiamenti dovrà essere regolato alla scadenza delle quote dovute dal comune, ma al più tardi entro i quindici anni che seguono la messa in servizio dell'opera.

2 Salvo indicazione contraria nella convenzione, le anticipazioni concesse dai proprietari fondiari non producono interessi e non sono indicizzate.

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1 Quando, alla scadenza dei termini fissati dal programma di attrezzature, il comune non adotta le misure che consentono la realizzazione delle attrezzature da parte dei proprietari che ne fanno richiesta o da parte del comune previa anticipazione delle spese, il Dipartimento impartisce le istruzioni necessarie e, se necessario, agisce in luogo e vece del comune.

2 Quando le circostanze giustificano una tale misura, il Dipartimento può altresì ordinare un adattamento del piano di sviluppo locale.

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1 I proprietari terrieri sono tenuti a partecipare alle spese di attrezzature; la riscossione dei contributi avviene sulla base di un regolamento comunale (art. 49) oppure, in mancanza, in applicazione del decreto riguardante i contributi dei proprietari terrieri.

2 Il regolamento comunale può prevedere un contributo secondo il principio

a) della copertura delle spese effettive e in funzione dei vantaggi ricavati; il contributo è esigibile non appena il proprietario può fare uso dell’attrezzatura considerata; in questo caso, è applicabile il decreto riguardante i contributi dei proprietari terrieri, oppure

b) della tassa di attrezzatura calcolata sulla base dei piani direttori proporzionalmente al valore ufficiale dell’edificio o dell’impianto, il tasso essendo modulato in funzione delle condizioni particolari del luogo; la tassa è esigibile al più presto al momento del rilascio del permesso di costruire; l’importo è versato al fondo comunale di attrezzature la cui dotazione deve rispettare il principio della copertura delle spese effettive di attrezzature, con esclusione della manutenzione ordinaria.

3 ...

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1 La partecipazione dei proprietari terrieri è compresa tra

a) 80% e 100% delle spese effettive per le attrezzature dettagliate, nonché per l'attrezzatura della zona delle case di vacanza;

b) 50% e 80% delle spese effettive per le attrezzature di base con carattere collettore di quartieri;

c) 30% e 50% delle spese effettive per le altre attrezzature di base.

2 La quota delle spese di equipaggiamento a carico dei proprietari terrieri deve essere stabilita nella procedura di pianificazione urbanistica ed è specificata nella decisione di apertura di credito emessa dall'organo comunale competente.

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1 I proprietari terrieri possono essere obbligati, dal regolamento comunale o in virtù di un regolamento di organizzazione di un sindacato di comuni, a versare un contributo per coprire le spese sostenute per le opere e le misure di interesse pubblico che conferiscono loro un vantaggio particolare; il contributo deve essere proporzionale al vantaggio ottenuto.

2 Il modo di contribuzione è stabilito dal decreto riguardante i contributi dei proprietari terrieri.

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Le controversie relative all'attrezzamento del terreno edificabile sono risolte dal giudice amministrativo.

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1 Quando la realizzazione di un piano di zonizzazione o di un piano speciale lo richiede (art. 45, cpv. 2), è necessario procedere al raggruppamento fondiario di terreni edificabili.

2 Il raggruppamento fondiario deve consentire una suddivisione razionale ed economica o la ristrutturazione di alcuni quartieri mediante la modifica delle particelle nonché attraverso la ridistribuzione della proprietà e degli altri diritti reali ad essi connessi.

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1 La procedura di riordino parcellare è introdotta

a) per decisione della maggioranza dei proprietari interessati o

b) per decisione del consiglio comunale o

c) per decisione del Dipartimento.

2 Conformemente al decreto riguardante il riordino dei terreni edificabili, si può procedere per via

a) di riordino consensuale;

b) di cooperativa di riordino;

c) di adeguamento dei confini.

3 Beni situati al di fuori della zona edificabile possono essere inclusi nel riordino parcellare quando ciò è necessario per una ripartizione oculata.

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Un riordino parcellare di terreni edificabili può essere approvato solo se l'attrezzatura tecnica è garantita di fatto e di diritto, in linea di principio da un piano speciale.

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Sous réserve de la loi sur l’expropriation, les servitudes ci-après seront supprimées ou transférées

1) les servitudes contraires à des prescriptions impératives en matière de construction;

2) les servitudes qui font obstacle à une utilisation rationnelle du sol dans l’intérêt public, sans qu’un intérêt suffisant du propriétaire du fonds dominant le justifie.

**Articolo 1: Soppresse o Trasferite le Servitù Soggette alla Legge sull'Espropriazione**

Salvo quanto previsto dalla legge sull'espropriazione, le servitù di seguito elencate saranno soppresse o trasferite

a) le servitù contrarie a prescrizioni imperative in materia edilizia;

b) le servitù che ostacolano un utilizzo razionale del suolo nell'interesse pubblico, senza che un interesse sufficiente del proprietario del fondo dominante lo giustifichi.

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1 Il consiglio comunale emette una decisione di liberazione o di trasferimento; essa è notificata ai proprietari interessati; la decisione può essere impugnata mediante ricorso davanti alla Corte amministrativa, che decide in via definitiva.

2 Il proprietario del fondo dominante deve essere indennizzato secondo i principi della legislazione in materia di espropriazione; il proprietario del fondo servente è tenuto a pagare un contributo corrispondente al vantaggio che ne trae; in caso di controversia, decide il giudice amministrativo.

3 La liberazione o il trasferimento diventano legalmente efficaci dal momento del pagamento dell'indennità.

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La legge sull'espropriazione è applicabile in materia di espropriazione formale o materiale, purché la presente legge non contenga disposizioni complementari o contrarie.

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1 L'approvazione di un piano regolatore o di un piano speciale comporta l'espropriazione dei fondi, delle parti di fondi e dei diritti reali su di essi, delimitati come

a) zona di utilità pubblica (art. 53);

b) zona verde la cui acquisizione da parte del comune è menzionata nel piano (art. 54);

c) impianto pubblico destinato all'approvvigionamento, allo smaltimento, alle telecomunicazioni;

d) via di comunicazione e piazza, pista ciclabile, percorso pedonale e sentiero escursionistico lungo i corsi d'acqua;

e) zona industriale e artigianale.

2 La necessità di mantenere e costruire alloggi a canoni moderati può altresì comportare espropriazione.

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1 Il diritto di espropriazione appartiene alla collettività che ha deciso i piani che implicano il diritto di espropriazione.

2 La collettività può delegare il suo diritto di espropriazione a coloro che, di pieno diritto, sono autorizzati a realizzare il progetto.

7. Constructions, travaux publics, énergie, trasporti e comunicazioni » 70. Costruzioni e urbanistica » 701. Costruzioni

1 Restrizioni alla proprietà, quali l'incorporazione permanente di un fondo in una zona di utilità pubblica, una zona verde o una zona da proteggere, fondano il diritto all'indennizzo del proprietario interessato, quando equivalgono, nei loro effetti, a un'espropriazione.

2 L'indennità è dovuta dalla collettività che ha deciso le restrizioni.

3 La collettività che ha pagato l'indennità ha un diritto di regresso contro il beneficiario diretto della restrizione ordinata; quest'ultimo deve essere udito nella procedura davanti al giudice competente in materia di espropriazione.

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1 Il fatto che un piano speciale preveda un'installazione di equipaggiamento non giustifica, di regola, alcuna rivendicazione a titolo di espropriazione materiale.

2 Alla scadenza di un termine di dieci anni a partire dalla pubblicazione del piano, il proprietario fondiario, i cui interessi siano manifestamente lesi dalla protrazione della durata del piano, può esigere dalla collettività

a) che acquisti la superficie destinata alla realizzazione del piano o faccia in modo che l'espropriante la acquisti, oppure

b) che liberi detta superficie mediante l'abrogazione o la modifica del piano.

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1 Se la restrizione alla proprietà viene successivamente rimossa o gli effetti che avevano originato l'obbligo di indennizzare cessano di sussistere, il proprietario terriero è tenuto a una restituzione proporzionale.

2 La collettività farà annotare l'obbligo di restituzione nel registro fondiario.

3 Le controversie relative all'entità dell'obbligo di restituzione sono risolte dal giudice amministrativo.

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1 L'azione per il pagamento di un'indennità si prescrive in cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del piano o del regolamento.

2 Si applicano le norme del Codice delle obbligazioni in materia di interruzione della prescrizione.

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1 Il diritto di prelazione deve consentire allo Stato e ai comuni di acquisire in via prioritaria un terreno o un altro bene immobile messo in vendita dal suo proprietario quando un interesse pubblico preponderante lo richiede.

2 Il diritto di prelazione può essere esercitato quando lo Stato, o il comune, intende adottare una misura nei settori descritti all’articolo 100.

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1 L'autorizzazione a iscrivere un diritto di prelazione è concessa dal giudice amministrativo su richiesta motivata del comune o della provincia interessata; il giudice decide dopo aver ascoltato il proprietario fondiario.

2 Il proprietario di un fondo gravato dal diritto di prelazione dispone, entro 30 giorni, di un diritto di ricorso al Tribunale amministrativo.

3 Su comunicazione della decisione definitiva, il conservatore annota nel registro fondiario il diritto di prelazione e ne informa il proprietario interessato.

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1 Il proprietario che intende alienare a un terzo un immobile soggetto al diritto di prelazione in virtù delle presenti disposizioni deve informarne il titolare, al più tardi al momento del deposito dell'atto nel registro fondiario; contestualmente, gli comunica una copia conforme certificata di tale atto.

2 Entro un termine di 45 giorni dalla data del deposito dell'atto nel registro fondiario, il titolare del diritto notifica all'interessato

a) la sua decisione di rinunciare all'esercizio del diritto di prelazione;

b) la sua decisione di acquistare alle condizioni e al prezzo fissati;

c) la sua offerta di acquistare alle condizioni e al prezzo da lui fissati e, in caso di mancata accettazione di tale offerta, di ricorrere, se le condizioni legali sono riunite, alla procedura di espropriazione conformemente all'articolo 100.

3 In assenza di opzione nel termine indicato al comma 2, il titolare è ritenuto aver rinunciato all'esercizio del suo diritto di prelazione.

4 Il proprietario contro il quale un diritto di prelazione è stato esercitato dispone di un diritto di riscatto; gli articoli 24 e seguenti della legge sull'espropriazione sono riservati.

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1. Le misure elencate di seguito, adottate dalla comunità competente o dall'impresa da essa incaricata, costituiscono restrizioni alla proprietà di importanza secondaria; in quanto tali, devono essere autorizzati

a) gli atti necessari per la predisposizione dei piani, come passaggi, rilievi topografici, misurazioni e studi del suolo;

b) l'installazione su terreni privati di segnali di circolazione, di segnali per installazioni pubbliche di ogni genere, di prese d'acqua, di dispositivi per l'illuminazione, di orologi pubblici, ecc.;

c) la posa di condutture e canalizzazioni nel luogo delle future strade prima dell'acquisizione del terreno.

2. Il proprietario terriero sarà informato in tempo utile; si eviterà di arrecare inutilmente danno ai luoghi e, nella misura del possibile, si terrà conto delle richieste giustificate presentate dai proprietari terrieri riguardo alla posizione e al tipo di questi dispositivi.

3. I danni causati ai beni e alle colture saranno oggetto di risarcimento; ugualmente, esiste un diritto all'indennizzo in caso di grave e manifesto ostacolo all'uso o allo sfruttamento del fondo.

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Il giudice amministrativo decide su tutte le controversie che possono derivare dalle disposizioni dell'articolo 109, fatto salvo il ricorso alla Corte amministrativa.

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I principali vantaggi e svantaggi che derivano da misure di pianificazione o dal rilascio di autorizzazioni eccezionali al di fuori della zona edificabile sono oggetto di compensazione.

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1 L’aumento del valore di un terreno è considerato un vantaggio significativo quando deriva da

a) l’assegnazione del terreno alla zona edificabile;

b) un cambiamento di destinazione d’uso o un incremento delle possibilità di utilizzo all’interno della zona edificabile;

c) un’autorizzazione eccezionale al di fuori della zona edificabile legata a un cambiamento di destinazione d’uso, esclusi quei casi basati sull’articolo 24b della legge federale sull’assetto del territorio.

2 La plusvalenza è la differenza tra il valore di mercato stimato del terreno prima e dopo l'adozione della misura di pianificazione o la concessione dell’autorizzazione eccezionale. Quando diversi terreni beneficianti della misura di pianificazione appartengono a un unico proprietario, la plusvalenza è calcolata sull'insieme di detti terreni.

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1 In caso di plusvalore, lo Stato percepisce un contributo come segue

a) 30% quando la plusvalore deriva dalla destinazione del fondo alla zona edificabile o da un'autorizzazione eccezionale al di fuori della zona edificabile;

b) 20% quando deriva da un cambiamento di destinazione o da un aumento delle possibilità di utilizzo all'interno della zona edificabile.

2 Il Governo fissa l'importo della plusvalore al di sotto del quale non viene percepito alcun contributo.

3 Il contributo è dovuto

a) in caso di destinazione alla zona edificabile, di cambiamento di destinazione o di aumento delle possibilità di utilizzo all'interno della zona edificabile, dal proprietario del fondo al momento in cui il contributo è fissato;

b) in caso di autorizzazione eccezionale al di fuori della zona edificabile, dal suo beneficiario.

4 Gli enti pubblici e i loro istituti non sono soggetti al contributo quando la plusvalore è realizzata su un fondo di loro proprietà e necessario per l'adempimento di compiti pubblici.

5 La percezione di un'imposta sui guadagni immobiliari è riservata.

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1 Dopo consultazione con il comune, il Servizio dello sviluppo territoriale stabilisce l'importo della plusvalenza e quello del contributo nel momento in cui la misura d'assetto o l'autorizzazione eccezionale entra in vigore.

2 Nell'esercizio di tale compito, il Servizio dello sviluppo territoriale può avvalersi di periti esterni, remunerati secondo gli stessi principi dei periti cantonali che collaborano alla valutazione e al controllo dei valori ufficiali.

3 Il contributo è esigibile dal momento in cui il bene immobile viene edificato o alienato.

4 Di regola, è considerata alienazione qualsiasi atto giuridico che possa dar luogo alla riscossione di un'imposta sui guadagni immobiliari. Un immobile si reputa edificato dal momento in cui viene utilizzato il permesso di costruire o l'autorizzazione eccezionale.

5 Quando particolari circostanze lo giustificano, il Servizio dello sviluppo territoriale può, su richiesta del debitore, concedere agevolazioni di pagamento. In tutti i casi, l'alienazione del bene immobile o l'utilizzo dell'autorizzazione eccezionale rende esigibile il contributo.

6 In caso di ritardo nel pagamento, il credito porta interesse al tasso fissato dal Governo.

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L'importo utilizzato per l'acquisizione o la costruzione di un edificio agricolo di sostituzione comparabile ai sensi dell'articolo 5, comma 1quater, della legge federale sull'assetto del territorio è dedotto dalla plusvalenza quando l'investimento avviene entro tre anni dall'entrata in vigore della misura di assetto. Il Servizio dello sviluppo territoriale può prorogare questo termine per giusti motivi, in particolare quando è in corso una procedura di permesso di costruire.

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Il Governo può esonerare dalla plusvalenza le persone che alienano il loro fondo senza profitto per un fine di utilità pubblica o quando il fondo appartiene a una persona incaricata di un compito pubblico e che è destinato a tale compito.

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Il diritto di fissare il contributo si prescrive entro due anni dall'entrata in vigore della misura di sistemazione o dall'autorizzazione eccezionale, quello di percepirlo entro cinque anni dalla sua esigibilità.

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1 Il contributo è garantito da un'ipoteca legale conformemente all'articolo 88 della legge di introduzione del Codice civile svizzero.

2 L'ipoteca legale sarà iscritta nel registro fondiario.

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1 I contributi di plusvalore percepiti sono versati nel fondo di compensazione 5 LAT. È fatto salvo l'articolo 12 della legge sulle foreste.

2 Il fondo è utilizzato per la concessione di sovvenzioni fondate sull'articolo 113 nonché per coprire le spese legate alla tassazione e alla percezione dei contributi.

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Una restrizione del diritto di proprietà conseguente a una misura di pianificazione è considerata un inconveniente maggiore quando costituisce un'espropriazione materiale.

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1 In caso di espropriazione materiale, viene concessa un'equa indennità.

2 La legge sull'espropriazione e gli articoli da 102 a 105 della presente legge sono altresì applicabili.

3 Il comune e il proprietario del fondo possono concordare l'indennità tramite contratto di diritto amministrativo. Il contratto deve essere approvato dal Servizio dello Sviluppo Territoriale.

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1 L'indennità è versata alla persona che era proprietaria del fondo interessato al momento in cui il suo importo è stato definitivamente fissato.

2 Se, nell'ambito di un trasferimento del fondo, le parti del contratto hanno concordato diversamente, l'indennità è versata alla persona designata nel contratto.

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1 I comuni si assumono le spese per l'urbanizzazione locale e regionale e per i compiti che ne derivano (art. 45 e 75a).

2 Lo Stato si assume le spese per l'urbanizzazione cantonale.

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1 Lo Stato concede ai comuni aiuti finanziari per le indennità da versare ai proprietari fondiari per gli inconvenienti derivanti da misure di pianificazione territoriale.

2 Lo Stato può concedere aiuti finanziari agli enti pubblici nonché ai privati per

a) l'elaborazione e la revisione dei piani di sviluppo regionale;

b) l'elaborazione e la revisione dei piani di sviluppo locale di interesse regionale;

c) le misure di protezione dei siti e del paesaggio;

d) i programmi volti all'uso razionale del territorio, se conformi al piano direttore cantonale.

3 Questi sussidi sono esclusivamente a carico del fondo di compensazione 5 LAT (art. 111h). Fatta salva una fase iniziale di dieci anni durante la quale il patrimonio del fondo potrà essere negativo, essi saranno versati solo nella misura delle disponibilità del fondo.

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Salvo disposizioni contrarie, le decisioni emesse in applicazione della presente legge sono suscettibili di opposizione e di ricorso conformemente al Codice di procedura amministrativa.

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Il Parlamento emette i seguenti decreti

a) decreto relativo al regolamento-norma sulle costruzioni;

b) decreto relativo al permesso di costruire;

c) decreto relativo ai contributi dei proprietari terrieri;

d) decreto relativo al riorganizzazione dei terreni edificabili;

e) ...

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1 Salvo quanto previsto da decreti del Parlamento, il Governo emana le disposizioni necessarie per l’applicazione della presente legge.

2 In particolare, può regolare mediante ordinanza le seguenti materie

a) la natura e le esigenze dell'equipaggiamento tecnico;

b) la protezione dei siti e del paesaggio, nonché le prescrizioni relative alle antenne esterne;

c) le prescrizioni riguardanti le installazioni di campeggi, centri commerciali così come il deposito, l’evacuazione e la demolizione di veicoli, macchine e attrezzature fuori uso;

d) gli allestimenti esterni degli edifici e delle installazioni, ivi comprese le aree di parcheggio per veicoli e i campi da gioco;

e) le esigenze in materia di sicurezza, polizia del fuoco, igiene ed energia che disciplinano i progetti di costruzione;

f) le esigenze in materia di sicurezza, polizia del fuoco, igiene ed energia che disciplinano i progetti di costruzione;

g) le costruzioni e le installazioni particolari;

h) la determinazione, in maniera imperativa e generale, di concetti legali in materia di costruzione e pianificazione territoriale;

i) la concezione materiale e tecnica dei piani previsti dalla presente legge;

j) la definizione della procedura e delle competenze in materia di piani e prescrizioni;

k) le modalità di concessione dei sussidi.

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La legge del 26 ottobre 1978 recante introduzione della legge federale del 12 giugno 1951 sul mantenimento della proprietà fondiaria rurale è modificata come segue

Art. 2, comma 1

...

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La legge del 26 ottobre 1978 sulle migliorie fondiarie ed i fabbricati agricoli è modificata come segue

Art. 45

Abrogato

Art. 56, comma 2

...

7. Constructions, travaux publics, énergie, trasporti e comunicazioni » 70. Costruzioni e pianificazione del territorio » 701. Costruzioni

La legge del 26 ottobre 1978 sulle costruzioni è abrogata.

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1. I piani e le prescrizioni dei comuni devono, ove necessario, essere adattati alla presente legge e alla legge federale sulla pianificazione del territorio; l'articolo 46, comma 5, è applicabile.

2. I piani e le prescrizioni dei comuni adottati in virtù del vecchio diritto restano in vigore purché non siano in contrasto con le prescrizioni imperative del diritto di rango superiore; il “resto del territorio” definito dai piani delle zone attualmente in vigore è assimilato alla zona agricola.

3. I terreni edificabili delimitati provvisoriamente secondo il vecchio diritto devono essere stati dichiarati zona edificabile entro il 31 dicembre 1987; altrimenti, sono considerati zona agricola.

4. Le procedure in corso sono concluse sotto il regime del vecchio diritto.

5. Il consiglio comunale è competente per procedere agli adattamenti redazionali riguardanti

a) la sostituzione della terminologia;

b) la sostituzione dei riferimenti legali.

L'approvazione da parte del Servizio di pianificazione del territorio rimane riservata (art. 73).

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Le domande di permesso la cui inchiesta pubblica è conclusa prima dell'entrata in vigore della presente legge, così come le procedure in corso in materia di polizia delle costruzioni, sono trattate secondo il diritto precedente.

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Le sfruttamento di materiali così come le piazzole di discarica per veicoli che non sono in possesso di un'autorizzazione rilasciata dopo il 1º gennaio 1979 sono soggetti all'obbligo di permesso e a quello di fornire garanzie per le misure di sistemazione.

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I terreni di campeggio il cui stato legale non è definito nel piano delle zone del comune sono soggetti alla procedura del piano speciale (art. 30 e 31) entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

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1 Le comuni adattano la loro normativa sulle costruzioni alla modifica del 17 aprile 2019 fino al 31 dicembre 2024.

2 Gli indici di utilizzazione del suolo sono sostituiti dagli indici lordi di utilizzazione del suolo. I valori corrispondenti sono modificati conformemente all'elenco riportato nell'allegato 1.

3 Il nuovo diritto è applicabile nei comuni che hanno adattato la loro normativa a partire dall'entrata in vigore della stessa. Il vecchio diritto resta applicabile negli altri comuni.

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1 Durante un periodo di prova della durata di sei mesi, la modifica del 2 ottobre 2019 si applica solo in massimo otto comuni.

2 Il Governo designa, su proposta dell’Associazione giurassiana dei comuni, i comuni che partecipano al test.

3 Il Governo può, se necessario, prorogare il periodo di prova per una durata aggiuntiva di tre mesi.

4 Finché il periodo di prova non è terminato, il vecchio regolamento rimane applicabile nei comuni che non vi partecipano.

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Il Governo fissa l'entrata in vigore della presente legge.

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