Art. 19 Legge sulle costruzioni e sul territorio (LCT)
Art. 19 Legge sulle costruzioni e sul territorio (LCT)
1 Le domande di permesso e di deroga devono essere pubblicate conformemente alle disposizioni del decreto riguardante il permesso di costruire o comunicate alle persone direttamente interessate; sarà menzionato il diritto di opposizione.
2 Hanno titolo per fare opposizione
a) i privati i cui interessi meritevoli di protezione sarebbero pregiudicati dalla costruzione proposta;
b) le organizzazioni private che, secondo i loro statuti, hanno come missione essenziale e permanente la tutela degli interessi protetti dalla presente legge, in particolare le società di protezione della natura e del patrimonio;
c) le autorità comunali, le associazioni di comuni e lo Stato, nell'ambito della salvaguardia degli interessi pubblici loro affidati.
3 L'opposizione, scritta e motivata, sarà presentata presso l'autorità comunale competente.
4 Nella procedura di opposizione, il richiedente sopporta le spese relative alla seduta di conciliazione, a meno che l'opposizione non sia manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, nel qual caso queste sono a carico dell'opponente. (...).