Art. 18 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT)
Art. 18 Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT)
1 All'arrivo della richiesta di permesso di costruire, l'autorità comunale esamina se la richiesta è completa, la fa completare se necessario e, se non è essa stessa competente a rilasciare il permesso, trasmette il fascicolo alla Sezione dei permessi di costruire.
2 La Sezione dei permessi di costruire o, se del caso, l'autorità comunale competente per rilasciare il permesso procede immediatamente all'esame sommario del fascicolo. Restituisce al richiedente le richieste incomplete o contrarie alle prescrizioni invitandolo ad apportare gli integrazioni e le correzioni necessarie.
3 Quando la Sezione dei permessi di costruire è competente e il fascicolo è completo, ne trasmette, entro 10 giorni, un esemplare all'autorità comunale affinché proceda alla pubblicazione della richiesta (art. 19 LCAT). La pubblicazione avviene senza indugio, dopo che i profili eventualmente richiesti saranno stati posizionati.
4 Quando non è competente a rilasciare il permesso, l'autorità comunale trasmette il fascicolo alla Sezione dei permessi di costruire entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di opposizione, con il suo rapporto e le sue proposte.
5 Le autorità hanno l'obbligo di trattare i fascicoli tramite l'applicazione per la gestione della procedura di permesso di costruire.