Art. 111C Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT)
Art. 111C Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT)
1 Dopo consultazione con il comune, il Servizio dello sviluppo territoriale stabilisce l'importo della plusvalenza e quello del contributo nel momento in cui la misura d'assetto o l'autorizzazione eccezionale entra in vigore.
2 Nell'esercizio di tale compito, il Servizio dello sviluppo territoriale può avvalersi di periti esterni, remunerati secondo gli stessi principi dei periti cantonali che collaborano alla valutazione e al controllo dei valori ufficiali.
3 Il contributo è esigibile dal momento in cui il bene immobile viene edificato o alienato.
4 Di regola, è considerata alienazione qualsiasi atto giuridico che possa dar luogo alla riscossione di un'imposta sui guadagni immobiliari. Un immobile si reputa edificato dal momento in cui viene utilizzato il permesso di costruire o l'autorizzazione eccezionale.
5 Quando particolari circostanze lo giustificano, il Servizio dello sviluppo territoriale può, su richiesta del debitore, concedere agevolazioni di pagamento. In tutti i casi, l'alienazione del bene immobile o l'utilizzo dell'autorizzazione eccezionale rende esigibile il contributo.
6 In caso di ritardo nel pagamento, il credito porta interesse al tasso fissato dal Governo.