Art. 111B Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT)
Art. 111B Legge sulle costruzioni e l'assetto del territorio (LCAT)
1 In caso di plusvalore, lo Stato percepisce un contributo come segue
a) 30% quando la plusvalore deriva dalla destinazione del fondo alla zona edificabile o da un'autorizzazione eccezionale al di fuori della zona edificabile;
b) 20% quando deriva da un cambiamento di destinazione o da un aumento delle possibilità di utilizzo all'interno della zona edificabile.
2 Il Governo fissa l'importo della plusvalore al di sotto del quale non viene percepito alcun contributo.
3 Il contributo è dovuto
a) in caso di destinazione alla zona edificabile, di cambiamento di destinazione o di aumento delle possibilità di utilizzo all'interno della zona edificabile, dal proprietario del fondo al momento in cui il contributo è fissato;
b) in caso di autorizzazione eccezionale al di fuori della zona edificabile, dal suo beneficiario.
4 Gli enti pubblici e i loro istituti non sono soggetti al contributo quando la plusvalore è realizzata su un fondo di loro proprietà e necessario per l'adempimento di compiti pubblici.
5 La percezione di un'imposta sui guadagni immobiliari è riservata.