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Art. 97 Legge d'imposta (LI)

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Art. 97 Legge d'imposta (LI)

1 Le spese sono i costi indissolubilmente legati all'acquisizione o all'alienazione e i costi che hanno contribuito al miglioramento o all'aumento duraturo del valore dell'immobile.

2 Tra questi rientrano in particolare

a) le imposte di trasferimento, le spese notarili e d'asta (centesimi per franco);

b) le commissioni e le spese di intermediazione usuali nonché le spese giudiziarie legate all'acquisto o alla vendita;

c) le spese che comportano un aumento duraturo del valore dell'immobile, in particolare quelle legate a nuove costruzioni, trasformazioni, impianti di acqua, illuminazione e riscaldamento, costruzioni stradali, miglioramenti fondiari e bonifiche, comprese le contribuzioni volontarie versate a tal fine a una collettività pubblica o privata, con la deduzione, tuttavia, delle prestazioni assicurative e delle sovvenzioni federali, cantonali e comunali;

d) i contributi imposti ai proprietari fondiari, in particolare i contributi alla costruzione di strade, marciapiedi e condotte;

e) il valore del lavoro personale del contribuente che ha aumentato il valore dell'immobile purché sia stato estinto a titolo di imposta sul reddito;

f) le indennità versate per la costituzione di una servitù o di un onere di diritto privato o per una restrizione di diritto pubblico limitante lo sfruttamento o riducente la valore venale dell'immobile in modo duraturo ed essenziale o per la soppressione di tale diritto gravante sull'immobile;

g) il valore determinato delle spese future, se il contribuente si impegna per contratto a effettuarle in un futuro prossimo dopo l'alienazione;

h) le spese dedicate a un progetto non eseguito appositamente concepito per l'immobile e irrealizzabile altrove;

i) il contributo percepito sull'aumento di valore risultante da misure di pianificazione territoriale.

3 Le spese di gestione e di manutenzione ordinaria non costituiscono spese.

4 Le spese sono di norma stabilite mediante documenti giustificativi. Il Governo determina per via regolamentare le condizioni alle quali può essere ammessa una perizia nonché il contenuto di essa.

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