Art. 91 Legge sull'Imposta (LI)
Art. 91 Legge sull'Imposta (LI)
1 L'imposizione del guadagno immobiliare è differita
a) in caso di raggruppamento attuato per riorganizzazione particellare, per la costituzione di un piano di quartiere, per la rettifica di confini o per l'ampliamento della superficie agricola, oppure nel contesto di una procedura di espropriazione o a causa di un'espropriazione imminente;
b) …
c) in caso di ristrutturazioni di imprese costituite come ditta individuale o in società di persone secondo l'articolo 17 e di persone giuridiche secondo l'articolo 73; gli articoli 17, comma 3, e 73, commi 2 e 4, si applicano per analogia;
d) in caso di alienazione di un immobile facente parte delle immobilizzazioni necessarie all'esercizio (art. 28 e 74b), a condizione che il ricavato di tale alienazione sia destinato entro un termine ragionevole all'acquisizione in Svizzera di un immobile simile e destinato a svolgere la stessa funzione nell'impresa; per gli immobili agricoli e forestali, l'imposizione è altresì differita se il bene acquisito in sostituzione appartiene al contribuente e viene da lui stesso gestito, anche se non ha la stessa funzione nell'impresa, oppure se il ricavato dell'alienazione viene destinato al miglioramento di immobili agricoli o forestali;
e) in caso di ristrutturazioni di istituzioni di previdenza ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lettera f;
f) in caso di trasferimento di proprietà tra coniugi in relazione al regime patrimoniale o in caso di compensazione di contributi straordinari di un coniuge al mantenimento della famiglia (art. 165 CC) o di pretese derivanti dal diritto di divorzio, purché entrambi i coniugi siano d'accordo;
g) in caso di alienazione dell'abitazione (casa o appartamento) adibita in modo durevole ed esclusivo all'uso personale dell'alienante, nella misura in cui il ricavato così ottenuto sia destinato, entro un termine adeguato, all'acquisto o alla costruzione in Svizzera di un'abitazione destinata allo stesso uso;
h) in caso di trasferimento di proprietà per successione (trasferimento di eredità, divisione ereditaria, legato), donazione o anticipo di eredità; nel caso di anticipo di eredità, la gratuità è ammessa se la prestazione del cessionario consiste esclusivamente in
− la ripresa di un onere costituito da crediti ipotecari a favore di terzi;
− la costituzione, nel caso di cessione a discendenti, di un diritto di abitazione o di un usufrutto a favore del cedente;
− l'impegno a versare compensazioni ai coeredi.
2 Quando l'immobile acquisito in sostituzione (lettere d e g del comma 1) si trova al di fuori del Cantone e viene successivamente alienato, i guadagni lordi che hanno beneficiato di un'imposizione differita nel Cantone sono soggetti all'imposta.
3 Quando l'imposizione è differita a causa di un reinvestimento privato (lettera g del comma 1) o di un reinvestimento commerciale (lettera d del comma 1), l'imposta è rinviata solo per la parte del guadagno compensata nell'importo reinvestito nell'immobile di sostituzione. La parte delle riserve latenti realizzate dalla vendita del precedente elemento patrimoniale che non viene reinvestita è soggetta all'imposta sul reddito.