Art. 89 Legge sull'imposta (LI)
Art. 89 Legge sull'imposta (LI)
1 Ogni alienazione che realizza il trasferimento della proprietà di un immobile dà luogo a imposizione.
2 Sono considerate in particolare come alienazione la vendita, lo scambio, l'espropriazione, il conferimento in una società, il trasferimento di immobili da una società a un detentore di diritti di partecipazione, la divisione ereditaria, la dissoluzione di una collettività, la partecipazione del coerede al beneficio (art. 619 CC e 28 a 35 LDFR) e le partecipazioni a un guadagno immobiliare fondate su un diritto pubblico.
3 Sono assimilati a un'alienazione
a) gli atti giuridici che, relativamente al potere di disporre di un immobile, equivalgono effettivamente ed economicamente a un'alienazione, come la realizzazione della partecipazione maggioritaria in una società immobiliare e il trasferimento a titolo oneroso di un diritto di opzione gravante un immobile;
b) la costituzione di servitù di diritto privato su un immobile o una forza idraulica o le restrizioni di diritto pubblico alla proprietà fondiaria, quando queste limitano lo sfruttamento o diminuiscono il valore venale dell'immobile in modo durevole ed essenziale e che danno luogo a un'indennità; l'indennità non è soggetta all'imposta sui guadagni immobiliari quando è imponibile come rendimento del patrimonio immobiliare, in particolare quando consiste in un reddito di diritto di superficie (art. 19, cpv 1, lettera c) o in un reddito proveniente da un diritto di sfruttamento.
4 Per diritto di sfruttamento, si intende in particolare quello di estrarre pietra, ghiaia, sabbia, marna, torba, carbone e altri minerali, nonché quello di prelevare o utilizzare acqua o forza idraulica.