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Art. 87 Legge d'imposta (LI)

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni
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Art. 87 Legge d'imposta (LI)

1 L'imposta sui guadagni immobiliari ha per oggetto i guadagni realizzati nell'alienazione di un immobile, di una parte di immobile o di una forza idraulica facente parte del patrimonio privato o del patrimonio commerciale del contribuente, nonché nell'alienazione di diritti su tali elementi.

2 Il beneficio legato al trasferimento a un terzo di un diritto gravante su un immobile non costituisce un guadagno immobiliare.

3 I guadagni sono tassati solo se ammontano ad almeno 4 000 franchi.

4 Sono soggetti, a titolo di eccezione, all'imposta sul reddito o sul profitto

a) i guadagni realizzati su immobili di cui il contribuente fa commercio nell'esercizio della sua professione;

b) le bonifiche o indennità per la carica temporanea di immobili e di forze idrauliche costituita da servitù, o da restrizioni della proprietà fondate sul diritto pubblico, e per la concessione temporanea di diritti personali allo sfruttamento o al godimento; quando queste bonifiche si riferiscono ad atti giuridici equivalenti ad una alienazione parziale, esse sono imponibili solo nella misura in cui eccedono la parte del prezzo di acquisizione;

c) le somme ammortizzate conformemente al diritto fiscale e non tassate, realizzate durante un'alienazione (art. 16, co. 2, lettera a);

d) i guadagni realizzati da investimenti collettivi di capitale che detengono immobili in proprietà diretta.

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