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641.11 STGLI CH-JU

6. Finances, regali » 64. Imposte e tributi » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni (STG)

297 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Giura
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Indice delle disposizioni (297)

Art. 1 Legge d'imposta (LI) Art. 2 Legge d'imposta (LI) Art. 2A Legge sull'Imposta (LI) Art. 2B Legge d'imposta (LI) Art. 2C Legge d'imposta (LI) Art. 2D Legge sull'imposta (LI) Art. 3 Legge fiscale (LF) Art. 4 Legge sull'imposta (LI) Art. 5 Legge sull'imposta (LI) Art. 6 Legge Fiscale (LF) Art. 7 Legge sull'imposta (LI) Art. 8 Legge d'imposta (LI) Art. 9 Legge sull'imposta (LI) Art. 9A Legge sull'imposta (LI) Art. 10 Legge sull'imposta (LI) Art. 10A Legge sull'Imposta (LI) Art. 11 Legge sull'imposta (LI) Art. 12 Legge sull'imposta (LI) Art. 13 Legge sull'imposta (LI) Art. 14 Legge Tributaria (LT) Art. 15 Legge sull'Imposta (LI) Art. 15A Legge sulle Imposte (LI) Art. 15B Legge Fiscale (LF) Art. 15C Legge sull'Imposta (LI) Art. 15D Legge sull'imposta (LI) Art. 16 Legge sull'imposta (LI) Art. 16A Legge sull'imposta (LI) Art. 16B Legge sull'imposta (LI) Art. 16C Legge sull'imposta (LI) Art. 17 Legge sull'imposta (LI) Art. 18 Legge d'imposta (LI) Art. 18A Legge d'imposta (LI) Art. 19 Legge d'imposta (LI) Art. 20 Legge sull'Imposta (LI) Art. 21 Legge d'imposta (LI) Art. 22 Legge fiscale (LF) Art. 23 Legge sull'imposta (LI) Art. 24 Legge d'imposta (LI) Art. 25 Legge sull'imposta (LI) Art. 26 Legge sull'imposta (LI) Art. 27 Legge fiscale (LF) Art. 28 Legge d'imposta (LI) Art. 29 Legge sull'imposta (LI) Art. 29A Legge sull'imposta (LI) Art. 30 Legge sull'imposta (LI) Art. 31 Legge sull'imposta (LI) Art. 32 Legge sull'imposta (LI) Art. 33 Legge d'imposta (LI) Art. 34 Legge sull'imposta (LI) Art. 35 Legge sull'imposta (LI) Art. 36 Legge Fiscale (LF) Art. 36A Legge d'imposta (LI) Art. 37 Legge sull'imposta (LI) Art. 37A Legge sull'imposta (LI) Art. 37B Legge sull'imposta (LI) Art. 37C Legge Fiscale (LF) Art. 39 Legge sull'imposta (LI) Art. 40 Legge sull'Imposta (LI) Art. 41 Legge sull'imposta (LI) Art. 42 Legge sull'imposta (LI) Art. 43 Legge d'imposta (LI) Art. 43A Legge d'Imposta (LI) Art. 43B Legge sull'imposta (LI) Art. 43C Legge sull'Imposta (LI) Art. 43D Legge sull'imposta (LI) Art. 43E Legge sull'imposta (LI) Art. 44 Legge sull'imposta (LI) Art. 45 Legge sull'imposta (LI) Art. 46 Legge sull'imposta (LI) Art. 46A Legge sull'imposta (LI) Art. 47 Legge sull'imposta (LI) Art. 48 Legge d'imposta (LI) Art. 50 Legge fiscale (LF) Art. 50A Legge sull'imposta (LI) Art. 51 Legge sull'imposta (LI) Art. 51A Legge sull'imposta (LI) Art. 52 Legge sulle imposte (LI) Art. 53 Legge sull'imposta (LI) Art. 54 Legge sull'imposta (LI) Art. 55 Legge sull'imposta (LI) Art. 56 Legge d'imposta (LI) Art. 58 Legge sull'imposta (LI) Art. 58A Legge sull'imposta (LI) Art. 58B Legge delle imposte (LI) Art. 63 Legge sull'imposta (LI) Art. 64 Legge sull'imposta (LI) Art. 65 Legge d'imposta (LI) Art. 66 Legge sull'imposta (LI) Art. 66A Legge sull'imposta (LI) Art. 67 Legge sull'imposta (LI) Art. 68 Legge d'imposta (LI) Art. 69 Legge sull'imposta (LI) Art. 70 Legge d'imposta (LI) Art. 70A Legge sull'imposta (LI) Art. 70B Legge sull'imposta (LI) Art. 70C Legge sull'imposta (LI) Art. 70D Legge sull'imposta (LI) Art. 71 Legge d'imposta (LI) Art. 71A Legge d'imposta (LI) Art. 71B Legge d'imposta (LI) Art. 72 Legge d'imposta (LI) Art. 73 Legge sull'imposta (LI) Art. 74 Legge d'imposta (LI) Art. 74A Legge sull'imposta (LI) Art. 74B Legge sull'imposta (LI) Art. 75 Legge fiscale (LF) Art. 76 Legge sull'imposta (LI) Art. 76A Legge sull'imposta (LI) Art. 77 Legge d'imposta (LI) Art. 78 Legge d'imposta (LI) Art. 78A Legge sull'imposta (LI) Art. 78B Legge sull'imposta (LI) Art. 79 Legge sull'imposta (LI) Art. 80 Legge sull'imposta (LI) Art. 81 Legge d'imposta (LI) Art. 82 Legge d'imposta (LI) Art. 85 Legge sull'imposta (LI) Art. 86 Legge sull'imposta (LI) Art. 87 Legge d'imposta (LI) Art. 88 Legge sull'imposta (LI) Art. 89 Legge sull'imposta (LI) Art. 91 Legge sull'Imposta (LI) Art. 92 Legge sull'imposta (LI) Art. 93 Legge d'imposta (LI) Art. 95 Legge d'imposta (LI) Art. 96 Legge d'imposta (LI) Art. 97 Legge d'imposta (LI) Art. 98 Legge sull'imposta (LI) Art. 100 Legge sull'imposta (LI) Art. 102 Legge sull'Imposta (LI) Art. 103 Legge sull'imposta (LI) Art. 104 Legge fiscale (LF) Art. 105 Legge sull'imposta (LI) Art. 106 Legge sull'imposta (LI) Art. 107 Legge sull'imposta (LI) Art. 108 Legge d'imposta (LI) Art. 109 Legge sull'imposta (LI) Art. 109A Legge sull'imposta (LI) Art. 110 Legge sull'imposta (LI) Art. 111 Legge sull'imposta (LI) Art. 112 Legge sull'imposta (LI) Art. 113 Legge d'imposta (LI) Art. 114 Legge sull'imposta (LI) Art. 115 Legge sull'imposta (LI) Art. 116 Legge d'imposta (LI) Art. 117 Legge sull'Imposta (LI) Art. 118 Legge d'imposta (LI) Art. 119 Legge d'imposta (LI) Art. 120 Legge sull'imposta (LI) Art. 121 Legge sulle imposte (LI) Art. 121A Legge sull'imposta (LI) Art. 121B Legge d'imposta (LI) Art. 122 Legge sulle imposte (LI) Art. 122A Legge d'imposta (LI) Art. 122B Legge Fiscale (LF) Art. 123 Legge sull'imposta (LI) Art. 124 Legge sull'imposta (LI) Art. 125 Legge sull'imposta (LI) Art. 126 Legge d'imposta (LI) Art. 127 Legge sull'Imposta (LI) Art. 128 Legge d'imposta (LI) Art. 129 Legge d'Imposta (LI) Art. 130 Legge sull'imposta (LI) Art. 131 Legge sull'imposta (LI) Art. 132 Legge d'imposta (LI) Art. 133 Legge d'imposta (LI) Art. 134 Legge d'imposta (LI) Art. 135 Legge sull'imposta (LI) Art. 136 Legge d'imposta (LI) Art. 136A Legge sull'imposta (LI) Art. 137 Legge sull'imposta (LI) Art. 138 Legge Fiscale (LF) Art. 139 Legge sull'imposta (LI) Art. 140 Legge d'imposta (LI) Art. 140A Legge sull'imposta (LI) Art. 141 Legge sull'imposta (LI) Art. 142 Legge d'imposta (LI) Art. 143 Legge sull'Imposta (LI) Art. 143A Legge fiscale (LF) Art. 143B Legge sull'imposta (LI) Art. 144 Legge sull'imposta (LI) Art. 145 Legge d'imposta (LI) Art. 146 Legge sull'imposta (LI) Art. 147 Legge d'imposta (LI) Art. 148 Legge sulle imposte (LI) Art. 149 Legge d'imposta (LI) Art. 150 Legge sull'imposta (LI) Art. 151 Legge sull'imposta (LI) Art. 151A Legge sull'imposta (LI) Art. 151B Legge sull'imposta (LI) Art. 152 Legge d'imposta (LI) Art. 153 Legge sull'imposta (LI) Art. 154 Legge sull'imposta (LI) Art. 155 Legge sull'imposta (LI) Art. 156 Legge sull'imposta (LI) Art. 156A Legge sull'imposta (LI) Art. 156B Legge sull'imposta (LI) Art. 156C Legge sull'imposta (LI) Art. 156D Legge sull'imposta (LI) Art. 158 Legge d'imposta (LI) Art. 159 Legge d'imposta (LI) Art. 159B Legge sulle imposte (LI) Art. 160 Legge d'imposta (LI) Art. 161 Legge sull'imposta (LI) Art. 162 Legge sull'imposta (LI) Art. 163 Legge sull'imposta (LI) Art. 164 Legge sull'imposta (LI) Art. 165 Legge sull'imposta (LI) Art. 166 Legge sull'imposta (LI) Art. 167 Legge sull'imposta (LI) Art. 168 Legge sull'imposta (LI) Art. 168A Legge sull'imposta (LI) Art. 168B Legge d'imposta (LI) Art. 169 Legge d'imposta (LI) Art. 170 Legge sull'imposta (LI) Art. 171 Legge sull'Imposta (LI) Art. 172 Legge sull'imposta (LI) Art. 173 Legge d'imposta (LI) Art. 173A Legge sull'imposta (LI) Art. 174 Legge d'imposta (LI) Art. 175 Legge sull'Imposta (LI) Art. 176 Legge Fiscale (LF) Art. 176A Legge sull'imposta (LI) Art. 177 Legge sull'imposta (LI) Art. 177A Legge sull'imposta (LI) Art. 177C Legge d'imposta (LI) Art. 177D Legge sull'imposta (LI) Art. 178 Legge sull'imposta (LI) Art. 179 Legge sulle imposte (LI) Art. 180 Legge sull'Imposta (LI) Art. 180A Legge sull'imposta (LI) Art. 180B Legge sull'imposta (LI) Art. 181 Legge sull'Imposta (LI) Art. 181A Legge sull'imposta (LI) Art. 182 Legge sull'imposta (LI) Art. 183 Legge sull'imposta (LI) Art. 184 Legge d'imposta (LI) Art. 185 Legge dell'imposta (LI) Art. 186 Legge d'imposta (LI) Art. 187 Legge sull'imposta (LI) Art. 188 Legge sull'imposta (LI) Art. 189 Legge sull'imposta (LI) Art. 190 Legge sulle imposte (LI) Art. 190A Legge sull'imposta (LI) Art. 191 Legge d'imposta (LI) Art. 191A Legge sull'imposta (LI) Art. 191B Legge sull'imposta (LI) Art. 192 Legge d'Imposta (LI) Art. 193 Legge sull'imposta (LI) Art. 194 Legge d'imposta (LI) Art. 195 Legge d'imposta (LI) Art. 196 Legge d'imposta (LI) Art. 197 Legge sull'imposta (LI) Art. 198 Legge d'imposta (LI) Art. 199 Legge sull'Imposta (LI) Art. 200 Legge sull'imposta (LI) Art. 201 Legge d'imposta (LI) Art. 202 Legge sull'imposta (LI) Art. 203 Legge sull'imposta (LI) Art. 203A Legge sull'imposta (LI) Art. 204 Legge d'imposta (LI) Art. 205 Legge d'imposta (LI) Art. 206 Legge sull'imposta (LI) Art. 207 Legge d'imposta (LI) Art. 208 Legge sull'imposta (LI) Art. 209 Legge sulle imposte (LI) Art. 210 Legge sull'imposta (LI) Art. 211 Legge fiscale (LF) Art. 212 Legge d'imposta (LI) Art. 214 Legge d'imposta (LI) Art. 215 Legge d'imposta (LI) Art. 215A Legge sull'imposta (LI) Art. 215B Legge sull'imposta (LI) Art. 216 Legge sull'imposta (LI) Art. 217 Legge sull'imposizione (LI) Art. 217A Legge Fiscale (LF) Art. 217B Legge sull'imposta (LI) Art. 217C Legge sull'imposta (LI) Art. 217D Legge sull'imposta (LI) Art. 217E Legge sull'imposta (LI) Art. 217F Legge d'imposta (LI) Art. 217G Legge sull'imposta (LI) Art. 217H Legge Fiscale (LF) Art. 217J Legge sull'imposta (LI) Art. 217K Legge sull’imposta (LI) Art. 217L Legge sull'imposta (LI) Art. 218 Legge sull'imposta (LI) Art. 218A Legge sull'imposta (LI) Art. 218B Legge sull'imposta (LI) Art. 218C Legge sull'imposta (LI) Art. 218D Legge sull'imposta (LI) Art. 218E Legge sull'imposta (LI) Art. 218F Legge sull'imposta (LI) Art. 218G Legge sull'imposta (LI) Art. 219 Legge sull'imposta (LI) Art. 220 Legge sull'imposta (LI) Art. 221 Legge sull'imposta (LI)

Testo normativo (297 Articoli)

6. Finances, regali » 64. Imposte e tributi » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

1 Lo Stato preleva i seguenti imposte dirette

a) un'imposta sul reddito e un'imposta sulla fortuna delle persone fisiche;

b) un'imposta sul beneficio e un'imposta sul capitale delle persone giuridiche;

c) un'imposta sui guadagni immobiliari.

2 In sostituzione delle imposte elencate al paragrafo 1, lo Stato preleva un'imposta alla fonte presso alcune persone fisiche e giuridiche secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

1 L'imposta statale dovuta per un anno si ottiene, per ogni genere d'imposta, moltiplicando l'imposta semplice per la quota.

2 L'imposta semplice è determinata dai tassi unitari fissati nella legge.

3 La quota è stabilita ogni anno dal Parlamento durante la redazione del bilancio; essa vale per tutte le imposte.

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

1 Il Governo adatta, per via di decreto, per ogni anno fiscale, le detrazioni e le aliquote unitarie, secondo l'indice svizzero dei prezzi al consumo fissato al 30 giugno dell'anno civile precedente.

2 L'adattamento è escluso se l'aumento dei prezzi è negativo.

3 L'adattamento che avviene dopo un aumento dei prezzi negativo si basa sulle detrazioni e sulle aliquote relative all'ultima adattamento.

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

Per quanto riguarda l'imposta sul reddito, l'adeguamento avviene mediante aumento in percentuale delle detrazioni in franchi previste agli articoli 24, 31, lettera d, 32, comma 1, lettere g e h, e comma 2, e 34, così come delle fasce di reddito indicate agli articoli 35 e 37, comma 2, e 123, commi 2 e 3, lettera c; i nuovi importi sono arrotondati alla decina di franchi inferiore se non raggiungono i 1.000 franchi e alla centinaia di franchi inferiore negli altri casi. I residui di cui non si è tenuto conto vengono considerati durante il successivo adeguamento.

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

Per quanto riguarda l'imposta sul patrimonio, l'adeguamento avviene mediante un aumento in percentuale delle deduzioni in franchi e del limite previsti agli articoli 47 e 48, comma 2, nonché delle fasce di patrimonio indicate all'articolo 48, comma 1. Le correzioni inferiori a 1.000 franchi sono rinviate all'adeguamento successivo.

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

Per quanto riguarda le detrazioni degli articoli 76, comma 3, e 81, l'adeguamento avviene tramite un incremento percentuale; le correzioni inferiori a 1.000 franchi sono rinviate all'adeguamento successivo.

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

1 La sovranità fiscale giurassiana è limitata dal diritto federale e dalle convenzioni internazionali in materia di doppia imposizione.

2 Il Governo può prescrivere e stabilire l'imposizione del reddito, del patrimonio, dell'utile e del capitale nei casi non previsti dalla presente legge, ma per i quali il diritto internazionale autorizza un'imposizione nel Cantone.

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

Lorsque le revenu, la fortune, le bénéfice ou le capital d'un contribuable sont également imposés à l'étranger, le Département des Finances peut accorder des allégements fiscaux si des intérêts importants de l'économie jurassienne le justifient.

Quando il reddito, la fortuna, il profitto o il capitale di un contribuente sono soggetti a imposizione anche all'estero, il Dipartimento delle Finanze può concedere agevolazioni fiscali se importanti interessi dell'economia giurassiana lo giustificano.

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

1 Il Governo può concedere un privilegio fiscale a un'impresa

a) quando la fondazione o l'insediamento di tale impresa serve gli interessi dell'economia giurassiana;

b) quando il trasferimento dell'impresa è auspicabile per ragioni di pianificazione locale o regionale;

c) quando, nell'interesse dell'economia giurassiana, si tratta di facilitare la trasformazione, la modifica delle strutture, la fusione o la scissione di imprese;

d) quando la modifica significativa dell'attività dell'impresa può essere assimilata a una nuova fondazione;

e) quando beneficia dello status "NEI".

2 Il beneficiario si impegna, per tutta la durata del privilegio, a rispettare il contratto collettivo di settore, in mancanza le condizioni di lavoro in uso nella regione, nonché la legislazione sull'uguaglianza tra donne e uomini, conformemente alle disposizioni legali.

3 Il privilegio consiste in un'esenzione parziale o totale dalle imposte dirette periodiche, per un massimo di dieci anni.

4 Se le condizioni a cui questo privilegio è subordinato non sono rispettate, quest'ultimo è revocabile con effetto retroattivo alla data della sua concessione.

5 Sono nulle le convenzioni fiscali che contraddicono la presente legge.

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

1 La convenzione tra un contribuente e un terzo riguardante l'assunzione o il pagamento dell'imposta non vincola lo Stato.

2 La convenzione stipulata dallo Stato con un terzo riguardo al pagamento dell'imposta o alla garanzia del pagamento è soggetta al diritto civile.

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

1 Le persone fisiche sono soggette all'imposta per un collegamento personale quando hanno il loro domicilio o soggiornano nel Cantone.

2 Una persona ha il suo domicilio fiscale nel Cantone quando vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi in modo permanente o quando possiede un domicilio legale speciale in virtù del diritto federale.

3 Una persona soggiorna ai fini fiscali nel Cantone quando, senza interruzione significativa

a) vi risiede per almeno 30 giorni ed esercita un'attività lucrativa in Svizzera;

b) vi risiede per almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa in Svizzera.

4 Le persone fisiche domiciliate in un altro cantone o all'estero, che soggiornano nel Cantone solo per frequentare i corsi di un istituto di istruzione o per ricevere cure in un istituto, non soddisfano le condizioni né del domicilio né del soggiorno fiscale.

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

Le persone fisiche che non sono né domiciliate né soggiornano nel Cantone sono soggette all'imposta a causa di un collegamento economico

a) quando sono proprietarie o usufruttuarie di un'impresa situata nel Cantone o vi sono interessate come associate;

b) quando esercitano un'attività attraverso una stabile organizzazione nel Cantone;

c) quando sono proprietarie di un immobile situato nel Cantone o titolari, su tale immobile, di diritti di godimento reali o di diritti personali economicamente assimilabili;

d) quando svolgono commercio di immobili situati nel Cantone.

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

### 1 Sono altresì assoggettate all'imposta nel Cantone, per motivo di collegamento economico, le persone fisiche che non sono né domiciliate né soggiornanti in Svizzera

a) quando esercitano un'attività lucrativa dipendente o indipendente nel Cantone;

abis) quando esercitano un'attività lucrativa dipendente per un datore di lavoro che ha il suo domicilio, la sua amministrazione effettiva o uno stabilimento stabile nel Cantone, e un diritto d'imposizione sui redditi dell'attività lucrativa esercitata all'estero è concesso alla Svizzera in base all'accordo fiscale internazionale applicabile concluso con lo Stato limitrofo interessato;

b) quando, nella loro qualità di membri dell'amministrazione o della direzione di una persona giuridica che ha il suo domicilio o possiede uno stabilimento stabile nel Cantone, ricevono tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore o altre remunerazioni;

c) quando sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegno immobiliare o da un'ipoteca su immobili situati nel Cantone;

d) quando, a seguito di un rapporto di lavoro disciplinato dal diritto pubblico, percepiscono pensioni, rendite o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un'istituzione di previdenza con sede nel Cantone;

dbis) quando percepiscono redditi provenienti da istituzioni svizzere di diritto privato aventi riferimento alla previdenza professionale o alle forme riconosciute di previdenza individuale vincolata;

e) quando, a causa della loro attività nel traffico internazionale a bordo di una nave, di un aeromobile o di un veicolo di trasporto su strada, ricevono un salario o altre remunerazioni da un datore di lavoro che ha il suo domicilio, la sua amministrazione effettiva o uno stabilimento stabile nel Cantone; i marinai che lavorano a bordo di una nave battente bandiera svizzera gestita da un tale datore di lavoro sono esenti da questa imposta;

f) …

g) quando fungono da intermediari in operazioni di commercio relative a immobili situati nel Cantone;

h) …

### 2 Quando la prestazione è versata a un terzo, questo è assoggettato all'imposta in luogo della persona interessata.

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

1 Le persone beneficiarie di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2, comma 2, della legge federale del 22 giugno 2007 sullo Stato ospitante (LEH) sono esentate dalle imposte nella misura in cui il diritto federale lo prevede.

2 In caso di assoggettamento parziale, si applica l'articolo 11, comma 1.

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

1 L'assoggettamento basato su un collegamento personale è illimitato; tuttavia, non si estende alle imprese, agli stabilimenti stabili e agli immobili situati al di fuori del Cantone.

2 L'assoggettamento basato su un collegamento economico è limitato agli elementi imponibili nel Cantone. Il reddito realizzato nel Cantone e la fortuna che vi si trova devono essere quantomeno qui tassati.

3 Le norme del diritto federale relative al divieto della doppia imposizione intercantonale si applicano alle relazioni intercantonali e internazionali, fatte salve le convenzioni di doppia imposizione.

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

1 Se un'impresa giurassiana compensa, sulla base del diritto interno, le perdite subite all'estero da una stabile organizzazione con redditi ottenuti nel Cantone e se tale stabile organizzazione registra dei guadagni nei sette anni successivi, la perdita subita dalla stabile organizzazione all'estero dovrà essere presa in considerazione, a posteriori, solo per determinare l'aliquota dell'imposta nel Cantone.

2 A tal fine, la tassazione iniziale è soggetta a revisione nei limiti dell'importo dei guadagni compensati presso la stabile organizzazione.

3 In tutte le altre ipotesi, le perdite subite all'estero devono essere prese in considerazione nel Cantone solo durante la determinazione dell'aliquota dell'imposta.

4 Le disposizioni previste nelle convenzioni volte ad evitare la doppia imposizione sono riservate.

6. Finances, regalie » 64. Imposte e tasse » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

1 Le persone fisiche che sono soggette a tassazione nel Cantone solo per una parte del loro reddito o del loro patrimonio pagano l'imposta sugli elementi imponibili al tasso corrispondente all'insieme del loro reddito e patrimonio.

2 I contribuenti domiciliati all'estero pagano l'imposta per le imprese, stabilimenti stabili o beni immobili situati nel Cantone almeno al tasso corrispondente al reddito realizzato nel Cantone e al patrimonio che vi si trova situato.

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

1 L'assoggettamento inizia il giorno in cui il contribuente prende domicilio, inizia il soggiorno o acquisisce un elemento imponibile nel Cantone.

1bis Nelle relazioni intercantonali, gli effetti dell'inizio, di una modifica o della cessazione dell'assoggettamento basato su un collegamento personale o economico sono definiti dalla legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LHID) così come dalle norme di diritto federale riguardanti il divieto della doppia imposizione intercantonale.

2 Esso termina il giorno del decesso del contribuente, della sua partenza dal Cantone o della scomparsa dell'elemento imponibile.

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

1 L'imposta sul reddito ha per oggetto il reddito netto globale del contribuente.

2 Tutti i redditi e le prestazioni in denaro o in natura sono soggetti all'imposta, indipendentemente dal loro carattere unico o periodico o dalla loro denominazione. I redditi in natura sono stimati al loro valore di mercato.

3 I guadagni in capitale realizzati dall'alienazione di elementi del patrimonio privato non sono imponibili; l'imposizione separata dei guadagni immobiliari è riservata.

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

Sono esenti dall'imposta

a) le acquisizioni di fortuna conseguenti a una successione, un lascito, una donazione o alla liquidazione del regime patrimoniale;

b) i versamenti provenienti da assicurazioni vita riscattabili, ad eccezione di quelli provenienti dalle polizze di libero passaggio; è fatto salvo l’articolo 18, capoverso 1, lettera a;

c) le prestazioni in capitale versate dal datore di lavoro o da un'istituzione di previdenza professionale in occasione di un cambiamento di impiego, a condizione che, entro dodici mesi, il beneficiario le reinvesta in un'istituzione di previdenza professionale o le utilizzi per acquisire una polizza di libero passaggio;

d) le prestazioni assegnate in riparazione del danno morale;

e) i sussidi provenienti da fondi pubblici e privati e le prestazioni complementari AVS/AI;

f) le prestazioni versate in esecuzione di un obbligo fondato sul diritto di famiglia, ad eccezione dell'assegno alimentare e delle contribuzioni di mantenimento menzionate all'articolo 22, lettera e;

g) la paga militare e le paghe del servizio di protezione civile, nonché la paghetta delle persone soggette al servizio civile;

gbis) la paga dei pompieri di milizia, fino a un importo annuo di 8 000 franchi, per le attività legate all'espletamento dei loro compiti essenziali (esercitazioni, servizi di picchetto, corsi, ispezioni e interventi, in particolare per il salvataggio, la lotta contro gli incendi, la lotta contro i sinistri in generale e la lotta contro i sinistri causati dagli elementi naturali); le indennità supplementari forfettarie per i quadri, le indennità supplementari di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per le prestazioni fornite volontariamente non sono esenti;

h) ...

i) le vincite derivanti dai giochi di casinò gestiti nei casinò e autorizzati dalla legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (di seguito denominata "LJAr"), purché tali vincite non provengano da un'attività lucrativa indipendente;

j) le vincite unitarie fino a un importo di un milione di franchi (franchigia) derivanti dalla partecipazione a un gioco di grande portata autorizzato dalla LJAr e dalla partecipazione online a giochi di casinò autorizzati dalla LJAr;

k) le vincite derivanti da un gioco di piccola portata autorizzato dalla LJAr;

l) le vincite unitarie inferiori a 4 000 franchi derivanti da giochi di abilità o da lotterie destinate a promuovere le vendite che non sono soggette alla LJAr secondo l'articolo 1, capoverso 2, lettere d ed e, di questa legge;

m) i redditi percepiti in virtù della legge federale del 19 giugno 2020 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani.

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

1 Tutti i redditi derivanti da un rapporto di lavoro sono soggetti a tassazione; sono considerati tali, oltre al salario, i redditi accessori (indennità per prestazioni speciali, commissioni, indennità, premi per anzianità di servizio, gratifiche, mance, partecipazioni agli utili, ecc.), i vantaggi valutabili in denaro derivanti da partecipazioni del collaboratore e tutti gli altri vantaggi valutabili in denaro.

1bis Indipendentemente dal loro importo, le spese di formazione e perfezionamento a fini professionali sostenute dal datore di lavoro, comprese le spese di riconversione, non costituiscono vantaggi valutabili in denaro ai sensi del capoverso 1.

2 Le prestazioni in capitale versate da un'istituzione di previdenza e derivanti da un’attività dipendente, così come le indennità in capitale analoghe fornite dal datore di lavoro, sono tassate secondo le disposizioni dell'articolo 37.

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1 Sono considerate come partecipazioni del collaboratore propriamente dette

a) le azioni, i buoni di godimento, i buoni di partecipazione, le quote sociali e ogni altra partecipazione che il datore di lavoro, la società madre o un'altra società del gruppo offre al collaboratore;

b) le opzioni che danno diritto all'acquisizione delle partecipazioni citate alla lettera a.

2 Sono considerate come partecipazioni del collaboratore impropriamente dette le aspettative su semplici indennità in contanti.

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1. I vantaggi apprezzabili in denaro derivanti da partecipazioni di collaboratore propriamente dette, ad eccezione delle opzioni non negoziabili o non quotate in borsa, sono imponibili a titolo di reddito da attività lucrativa dipendente al momento della loro acquisizione. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale della partecipazione diminuito, se del caso, del suo prezzo d'acquisto.

2. Nel calcolo della prestazione imponibile delle azioni di collaboratore, si tiene conto dei periodi di blocco mediante uno sconto del 6% sul valore venale delle azioni per ogni anno di blocco. Lo sconto è limitato a dieci anni.

3. I vantaggi apprezzabili in denaro derivanti da opzioni di collaboratore non negoziabili o non quotate in borsa sono imponibili al momento dell'esercizio delle opzioni. La prestazione imponibile è uguale al valore venale dell'azione meno il prezzo di esercizio.

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I vantaggi valutabili in denaro derivanti da partecipazioni di collaboratore impropriamente dette sono imponibili al momento dell'incasso dell'indennità.

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Se il contribuente era domiciliato o soggiornava in Svizzera ai fini fiscali solo durante una parte dell'intervallo tra l'acquisizione e la nascita del diritto di esercizio dell'opzione di collaboratore non negoziabile (art. 15b, cpv. 3), i vantaggi patrimoniali apprezzabili derivanti da questa opzione sono tassati proporzionalmente al rapporto tra il periodo trascorso in Svizzera e l'intero intervallo.

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**1 Tutti i redditi derivanti da un'attività lucrativa indipendente, come lo sfruttamento di un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, o l'esercizio di una professione liberale sono imponibili.**

**2 Costituiscono in particolare tali redditi:**

a) i profitti in conto capitale provenienti dall'alienazione, dalla realizzazione o dalla rivalutazione contabile di elementi del patrimonio commerciale; il trasferimento di elementi del patrimonio commerciale nel patrimonio privato o in un'impresa o uno stabilimento stabile situato all'estero è assimilato a un'alienazione;

b) i profitti in conto capitale che provengono dalla locazione non temporanea di un'impresa, assimilata a un trasferimento nel patrimonio privato, fatto salvo l'articolo 16a, comma 1;

c) i prelievi dell'esercente per fini privati;

d) il valore realizzato, ma non ancora imponibile, del lavoro personale del contribuente a beneficio del suo immobile (articolo 97, comma 2, lettera e), valutato al valore di mercato attuale.

**2bis Il patrimonio commerciale comprende tutti gli elementi del patrimonio che servono, totalmente o prevalentemente, all'esercizio dell'attività lucrativa indipendente; lo stesso vale per le partecipazioni di almeno il 20% del capitale azionario o del capitale sociale di una società per azioni o di una società cooperativa, nella misura in cui il titolare le dichiari come patrimonio commerciale al momento della loro acquisizione.**

**3 L'articolo 70 si applica per analogia ai contribuenti che tengono una contabilità regolarmente conforme.**

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1 L'affitto di un'azienda è considerato un trasferimento nel patrimonio privato solo su richiesta del contribuente.

2 Quando, in caso di divisione ereditaria, solo una parte degli eredi continua l'attività commerciale, questi possono richiedere che l'imposizione delle riserve latenti sia differita fino alla loro realizzazione successiva, a condizione che i valori determinanti per l'imposta sul reddito vengano mantenuti.

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1 Dividendi, quote di profitto, eccedenza di liquidazione e tutti gli altri vantaggi monetari derivanti da azioni, quote di società a responsabilità limitata, quote di società cooperative e buoni di partecipazione, nonché i profitti derivanti dall'alienazione di tali diritti di partecipazione, sono imponibili, dopo la deduzione degli oneri imputabili, al 70%, quando tali diritti di partecipazione equivalgono almeno al 10% del capitale sociale o del capitale di una società di capitali o di una società cooperativa.

2 L’imposizione parziale sui profitti di alienazione è concessa solo se i diritti di partecipazione sono rimasti di proprietà del contribuente o dell’impresa di persone per almeno un anno.

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Gli articoli 70a e 70b si applicano per analogia ai redditi derivanti da brevetti e diritti comparabili nel caso di attività lucrativa indipendente.

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1 Le riserve latenti di un'impresa di persone (impresa individuale, società di persone) non sono tassate durante le ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, scissione o trasformazione, a condizione che questa impresa resti soggetta all'imposta in Svizzera e che gli elementi commerciali siano ripresi al loro ultimo valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito. Questo vale nel caso di

a) trasferimento di elementi patrimoniali a un'altra impresa di persone;

b) trasferimento di un'azienda o di una parte distinta di un'azienda a una persona giuridica;

c) scambio di diritti di partecipazione o di diritti di sociato a seguito di ristrutturazioni ai sensi dell'articolo 73, nonché di concentrazioni equivalenti economicamente a fusioni.

2 È riservata l'imposizione delle rivalutazioni contabili e delle prestazioni compensatorie.

3 In caso di ristrutturazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b, le riserve latenti trasferite sono soggette a un richiamo di imposta secondo la procedura prevista dagli articoli 173 a 175, nella misura in cui, entro cinque anni dalla ristrutturazione, i diritti di partecipazione o i diritti di sociato siano alienati a un prezzo superiore al valore fiscalmente determinante del capitale proprio trasferito; in tal caso la persona giuridica può avvalersi delle riserve latenti corrispondenti tassate come profitto.

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1 Il reddito imponibile derivante dalla sostanza mobiliare comprende in particolare

a) gli interessi su depositi, compresi i rendimenti versati, in caso di scadenza o riscatto di polizze di capitali riscattabili pagate mediante un premio unico, salvo che tali polizze siano destinate alla previdenza; la prestazione assicurativa è considerata destinata alla previdenza quando è versata a un assicurato che abbia compiuto 60 anni, in forza di un contratto che sia durato almeno cinque anni e che sia stato concluso prima del 66° compleanno di quest’ultimo; in tal caso, la prestazione è esente da imposte;

abis) i proventi derivanti dalla vendita o dal rimborso di obbligazioni a interesse unico predominante (obbligazioni a interesse cumulativo, obbligazioni zero coupon) che scadono al portatore;

b) i dividendi, le quote di utile, l'eccedenza di liquidazione e tutti gli altri vantaggi valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di ogni genere, compresa l'attribuzione di azioni gratuite, nonché l'aumento gratuito del valore nominale e la liberazione di azioni mediante fondi della società; quando i diritti di partecipazione sono venduti conformemente all'articolo 4a della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIA), alla società per azioni o alla società cooperativa che li ha emessi, l'eccedenza di liquidazione è considerata realizzata nell'anno in cui sorge il diritto all'imposta preventiva (art. 12, cpv. 1 e 1bis LIA); è riservato l'alinea 2bis;

c) i redditi provenienti dalla locazione, dall'affitto e dall'usufrutto di beni mobiliari;

d) i redditi realizzati mediante la concessione o il godimento di diritti di qualsiasi natura;

e) i redditi di beni immateriali;

f) il rendimento delle quote di investimenti collettivi di capitale che possiedono immobili in proprietà diretta, nella misura in cui l'insieme dei redditi da investimento eccede i rendimenti di tali immobili.

2 È considerato come interesse di un deposito o rendimento di una partecipazione ogni prestazione valutabile in denaro che non ha carattere giuridico di rimborso del capitale o della quota sociale.

2bis I dividendi, le quote di utile, l'eccedenza di liquidazione e tutti altri vantaggi valutabili in denaro provenienti da azioni, quote di società a responsabilità limitata, quote di società cooperative e buoni di partecipazione (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.) sono imponibili all'aliquota del 70% quando tali diritti di partecipazione equivalgono almeno al 10% del capitale azionario o del capitale sociale di una società per azioni o di una società cooperativa.

3 Il prodotto della vendita dei diritti di sottoscrizione non costituisce un rendimento della sostanza mobiliare quando i diritti patrimoniali fanno parte del patrimonio privato del contribuente.

4 Il rimborso di apporti, sovrapprezzi e versamenti aggiuntivi (riserve derivanti da apporti di capitale) effettuati dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato allo stesso modo del rimborso del capitale azionario o del capitale sociale. È riservato l'alinea 5.

5 Se, al momento del rimborso delle riserve derivanti da apporti di capitale conformemente all'alinea 4, una società per azioni o una società cooperativa quotata in una borsa svizzera non distribuisce altre riserve almeno per un importo equivalente, il rimborso è imponibile fino alla metà della differenza tra il rimborso e la distribuzione delle altre riserve, ma al massimo fino all'importo delle altre riserve che possono essere distribuite in base al diritto commerciale e che sono disponibili nella società.

6 L'alinea 5 non si applica alle riserve derivanti da apporti di capitale

a) che siano state costituite dopo il 24 febbraio 2008 nell'ambito di concentrazioni economicamente equivalenti a fusioni, mediante l'apporto di diritti di partecipazione o diritti di associazione in una società per azioni estera o in una società cooperativa ai sensi dell'articolo 73, alinea 1, lettera c, o durante un trasferimento transfrontaliero in una società per azioni svizzera secondo l'articolo 73, alinea 1, lettera d;

b) che esistevano già in una società per azioni o in una società cooperativa estera al momento di una fusione o ristrutturazione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 73, alineas 1, lettera b, e 3, o dello spostamento della sede o dell'amministrazione effettiva dopo il 24 febbraio 2008;

c) in caso di liquidazione della società per azioni o della società cooperativa.

7 Le alineas 5 e 6 si applicano per analogia in caso di utilizzo delle riserve derivanti da apporti di capitale per l'emissione di azioni gratuite o l'aumento gratuito del valore nominale.

8 Se, al momento della vendita di diritti di partecipazione a una società per azioni o una società cooperativa quotata in una borsa svizzera e che li ha emessi, il rimborso delle riserve derivanti da apporti di capitale non corrisponde almeno alla metà dell'eccedenza di liquidazione ottenuta, la parte di tale eccedenza di liquidazione imponibile è ridotta di un importo corrispondente alla metà della differenza tra tale parte e il rimborso, ma al massimo dell'importo delle riserve che sono imputabili a tali diritti di partecipazione e che sono disponibili nella società.

9 L'alinea 4 non si applica agli apporti e sovrapprezzi che sono versati durante il periodo di una banda di oscillazione del capitale ai sensi degli articoli 653 e seguenti del Codice delle obbligazioni se non nella misura in cui essi superano i rimborsi di riserve nel quadro di detta banda di oscillazione del capitale.

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1 Sono altresì considerati reddito della fortuna mobiliare ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b

a) il provento della vendita di una partecipazione di almeno il 20% nel capitale azionario o nel capitale sociale di una società per azioni o di una società cooperativa che rappresenta un trasferimento della fortuna privata alla fortuna commerciale di un'altra persona fisica o di una persona giuridica, a condizione che il patrimonio non necessario all'attività, esistente e suscettibile di essere distribuito ai sensi del diritto commerciale al momento della vendita, venga distribuito entro cinque anni con la partecipazione del venditore; la stessa cosa vale quando più partecipanti procedono congiuntamente alla vendita di una tale partecipazione o quando più partecipazioni che complessivamente rappresentano almeno il 20% vengono vendute entro cinque anni; se il patrimonio o una sua parte viene distribuito, il venditore è, se del caso, tassato successivamente in procedura di richiamo d'imposta ai sensi degli articoli 173 a 175;

b) il provento del trasferimento di una partecipazione nel capitale azionario o nel capitale sociale di una società per azioni o di una società cooperativa che rappresenta un trasferimento della fortuna privata alla fortuna commerciale di un'impresa di persone o di una persona giuridica nella quale il venditore o la persona che effettua l'apporto detiene una partecipazione di almeno il 50% nel capitale dopo il trasferimento, nella misura in cui il totale della controprestazione ricevuta è superiore alla somma del valore nominale della partecipazione trasferita e delle riserve derivanti da apporti di capitale previste all'articolo 18, commi 4 a 8; la stessa cosa vale quando più partecipanti effettuano il trasferimento congiuntamente.

2 Vi è partecipazione ai sensi del comma 1, lettera a, quando il venditore sa o avrebbe dovuto sapere che fondi sarebbero stati prelevati dalla società per finanziarne il prezzo d'acquisto e che non gli sarebbero stati restituiti.

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1 Il rendimento imponibile del patrimonio immobiliare comprende in particolare

a) i proventi derivanti dalla locazione, dall'affitto, dall'usufrutto o dalla concessione e dal godimento di altri diritti relativi a un immobile;

b) il valore locativo degli immobili o di parti di immobili di cui il contribuente riserva l'uso in virtù del suo diritto di proprietà o di un diritto di godimento ottenuto a titolo gratuito; se l'immobile è affittato a un prezzo di favore, il rendimento immobiliare corrisponde al valore locativo;

c) i redditi dal diritto di superficie.

1bis Nei limiti consentiti dal diritto federale, il valore locativo dell'immobile destinato all'uso personale del proprietario è fissato in modo moderato rispetto agli affitti di mercato, al fine di incoraggiare l'accesso alla proprietà e la previdenza individuale.

2 Il Parlamento stabilisce mediante un decreto il valore locativo in funzione del valore ufficiale degli immobili o delle parti di immobili.

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1 Le rendite vitalizie assicurative, nonché i contratti di rendita vitalizia e di mantenimento vitalizio, sono imponibili per la loro quota di rendimento. Questa si determina come segue

a) per le prestazioni garantite derivanti da assicurazioni di rendite vitalizie soggette alla legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (LCA), è determinante il tasso d'interesse tecnico massimo (m) definito conformemente all'articolo 36, comma 1, della legge federale del 17 dicembre 2004 sulla vigilanza delle assicurazioni che era applicabile al momento della stipula del contratto durante tutta la durata di quest'ultimo

1. se il tasso d'interesse è superiore a zero, la quota di rendimento si calcola mediante la seguente formula, arrotondando il risultato alla percentuale intera più vicina

quota di rendimento = [1 - ((1+m)^22 - 1) / (22 * m * (1+m)^23)] * 100 %

2. se il tasso d'interesse è nullo o negativo, la quota di rendimento è dello 0 %;

b) per le prestazioni eccedentarie realizzate su assicurazioni di rendite vitalizie che sono soggette alla LCA, è del 70 %;

c) per le prestazioni derivanti da assicurazioni di rendite vitalizie estere o da contratti di rendite vitalizie o di mantenimento vitalizio, è determinante il rendimento annualizzato, aumentato di 0,5 punti percentuali, delle obbligazioni emesse dalla Confederazione per un periodo di dieci anni (r) durante l'anno fiscale in questione e nei nove anni precedenti

1. se il rendimento è superiore a zero, la quota di rendimento si calcola mediante la seguente formula, arrotondando il risultato alla percentuale intera più vicina

quota di rendimento = [1 - ((1+r)^22 - 1) / (22 * r * (1+r)^23)] * 100 %

2. se il rendimento è nullo o negativo, la quota di rendimento è dello 0 %.

2 …

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1 Tutti i redditi provenienti dall'assicurazione vecchiaia e superstiti e dall'assicurazione invalidità, nonché dalla previdenza professionale e dalle forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, sono imponibili, comprese le prestazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, dei premi e dei contributi.

1bis Sono considerati in particolare come redditi provenienti dalle istituzioni di previdenza professionale le prestazioni delle casse di previdenza, delle assicurazioni di risparmio e di gruppo, nonché delle polizze di libero passaggio.

2 …

3 Gli articoli 14, lettera d, 36 e 37 sono riservati.

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Sono altresì imponibili

a) qualsiasi reddito acquisito a titolo di compensazione dal prodotto di un'attività lucrativa;

b) le indennità uniche o periodiche versate in caso di decesso, di danni corporali o di lesioni permanenti alla salute, con l'eccezione delle prestazioni concesse a titolo di risarcimento per il danno morale;

c) le prestazioni in capitale provenienti da assicurazioni private non riscattabili;

d) le indennità percepite per l'abbandono o la rinuncia all'esercizio di un'attività o di un diritto;

e) l'assegno alimentare ottenuto per sé stesso dal contribuente divorziato o separato per via giudiziaria o di fatto, nonché le contribuzioni di mantenimento ottenute da uno dei genitori per i figli sui quali esercita l'autorità parentale;

f) …

g) …

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1 I seguenti costi professionali sono deducibili

a) le spese di viaggio necessarie per recarsi dal domicilio al luogo di lavoro;

b) l'eccedenza di spese causata dai pasti consumati fuori dal domicilio e dal lavoro in team;

c) …

d) le altre spese indispensabili per l'esercizio della professione; è riservato l'articolo 32, comma 1, lettera i.

2 Un'ordinanza del Governo regola le disposizioni di dettaglio relative alla valutazione di queste spese.

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In luogo dei costi professionali effettivi, dal reddito dell'attività dipendente possono essere dedotte le seguenti somme forfettarie

a) 20% per i contribuenti che esercitano un'attività principale, ma al massimo 3.800 franchi*;

b) 20%, ma al massimo 1.900 franchi*, per i contribuenti che esercitano principalmente un'attività lucrativa indipendente;

c) …

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1 Le spese relative ad un'attività lucrativa indipendente, giustificate dall'uso commerciale o professionale, sono deducibili.

2 Costituiscono in particolare tali spese

a) gli ammortamenti e le accantonamenti secondo gli articoli 26 e 27;

b) le perdite contabilizzate subite su elementi del patrimonio commerciale;

c) i versamenti a istituzioni di previdenza a favore del personale dell'impresa, a condizione che sia escluso qualsiasi uso contrario alla loro finalità e che tali istituzioni soddisfino le prescrizioni stabilite dal Governo;

d) gli interessi dei debiti commerciali così come gli interessi versati sulle partecipazioni indicate all'articolo 16, capoverso 2bis;

e) le spese di formazione e perfezionamento a fini professionali del personale dell’impresa, comprese le spese di riconversione;

f) le sanzioni volte a ridurre il beneficio, nella misura in cui non abbiano carattere penale.

3 Non sono in particolare deducibili

a) i pagamenti di commissioni occulte ai sensi del diritto penale svizzero;

b) le spese che permettono la commissione di reati o che costituiscono la controparte alla commissione di reati;

c) le ammende e le pene pecuniarie;

d) le sanzioni amministrative finanziarie, nella misura in cui abbiano carattere penale.

4 Se sanzioni ai sensi del capoverso 3, lettere c e d, sono state pronunciate da un'autorità penale o amministrativa estera, sono deducibili se

a) la sanzione è contraria all'ordine pubblico svizzero; oppure se

b) il contribuente può dimostrare in modo credibile di aver intrapreso tutto ciò che è ragionevolmente esigibile per comportarsi conformemente al diritto.

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1 Gli ammortamenti che riflettono la diminuzione di valore di attivi commerciali utilizzati nell'attività lucrativa sono ammessi a condizione che siano contabilizzati oppure, in mancanza di una contabilità tenuta secondo l'uso commerciale, appaiano in un piano speciale di ammortamenti. In caso di tassazione per apprezzamento, sono prese in considerazione le minusvalenze conformi all'esperienza.

2 Gli ammortamenti operati su attivi che sono stati rivalutati al fine di compensare perdite sono ammessi solo se le rivalutazioni erano autorizzate e le perdite potevano essere dedotte ai sensi dell'articolo 29 al momento dell'ammortamento.

3 Quando il mobilio o il materiale sono, completamente o parzialmente, affittati o ceduti con dei locali commerciali o artigianali, può essere operata una detrazione appropriata per il loro deterioramento dovuto all'uso. Gli importi detratti che vengono recuperati a seguito di alienazione o rivalutazione sono assimilati a profitti ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a.

4 Il Governo emana le disposizioni di applicazione necessarie.

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1 Possono essere costituite delle riserve per gli impegni di cui l'importo è ancora indeterminato così come per i rischi di perdite imminenti che esistono al termine dell'esercizio.

1bis Sono assimilati alle riserve i futuri mandati di ricerca e sviluppo affidati a terzi, fino al 10 % dell'utile commerciale imponibile, ma in totale fino a un massimo di un milione di franchi.

2 Le riserve che non sono più giustificate vengono aggiunte al reddito commerciale imponibile.

3 Il Governo emette le disposizioni di applicazione necessarie.

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1 Quando i beni mobili immobilizzati necessari all'esercizio vengono sostituiti, le riserve latenti su tali beni possono essere trasferite sugli elementi acquis in sostituzione, se questi ultimi sono anch'essi necessari all'esercizio e si trovano in Svizzera. È riservata l'imposizione in caso di sostituzione di immobili con beni mobili.

2 Quando la sostituzione non avviene durante lo stesso esercizio, può essere costituita una riserva corrispondente alle riserve latenti; essa deve essere sciolta e destinata all'ammortamento dell'elemento acquisito in sostituzione, o essere accreditata al conto profitti e perdite, entro un termine ragionevole.

3 Sono considerati necessari all'esercizio solo i beni mobili immobilizzati, direttamente utili all'impresa; non ne fanno parte, in particolare, i beni che sono utili all'impresa solo per il loro valore di investimento o rendimento.

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1 Le perdite dei sette anni precedenti l'anno fiscale possono essere dedotte purché non siano state considerate nel calcolo del reddito imponibile di quegli anni.

2 Le perdite degli esercizi precedenti che non sono ancora state dedotte dal reddito possono essere compensate attraverso prestazioni di terzi destinate a riequilibrare un bilancio in deficit nell'ambito di un risanamento.

3 Le perdite derivanti dalla alienazione di immobili facenti parte del patrimonio commerciale sono deducibili solo se non è possibile compensarle con guadagni immobiliari.

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**Articolo 71a**

L'articolo 71a si applica per analogia alla deduzione delle spese di ricerca e sviluppo in caso di attività lucrativa indipendente.

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1 Le spese necessarie per l'amministrazione del patrimonio mobiliare, così come le imposte alla fonte estere che non possono essere né rimborsate né imputate, sono deducibili.

2 Anche le spese di manutenzione, i premi assicurativi, la tassa immobiliare e le spese necessarie per l'amministrazione di immobili privati da parte di terzi possono essere dedotti. Le spese di investimento destinate a risparmiare energia e a preservare l'ambiente sono deducibili nei limiti fissati dal Dipartimento delle finanze. Le spese di demolizione in vista di una costruzione sostitutiva sono assimilate alle spese di risparmio energetico deducibili.

2bis Sono inoltre deducibili le spese causate da lavori di restauro di monumenti storici che il contribuente intraprende in virtù di disposizioni legali, in accordo con le autorità o su loro ordine, per la parte che eccede le sovvenzioni ricevute.

2ter Le spese di investimento menzionate al comma 2, seconda frase, e le spese di demolizione in vista di una costruzione sostitutiva, sono deducibili nel corso dei due periodi fiscali successivi, quando non possono essere interamente considerate durante il periodo fiscale corrente, in cui le spese sono state effettuate.

3 In luogo dell'importo effettivo delle spese di manutenzione e amministrazione, così come dei premi assicurativi relativi agli immobili privati, il contribuente può far valere una deduzione forfettaria.

4 Il Governo emana le disposizioni applicative necessarie. In particolare, fissa il tasso della deduzione forfettaria e può prescrivere che il passaggio, per uno stesso contribuente, dalla deduzione delle spese effettive a quella forfettaria non sia ammesso.

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Il contribuente può dedurre

a) gli importi, i premi e i contributi legali, statutari, regolamentari o contrattuali versati nel contesto della previdenza sociale e professionale (art. 21);

b) gli importi, i premi e i contributi versati al fine di acquisire diritti contrattuali in un'istituzione riconosciuta di previdenza individuale legata ai sensi dell'articolo 82 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e nella misura prevista dal Consiglio federale;

c) i premi e i contributi versati in virtù della normativa sulle indennità di perdita di guadagno, delle disposizioni sull'assicurazione contro la disoccupazione e sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;

d) i versamenti, i premi e i contributi di assicurazione di capitali e di assicurazione contro le malattie e gli infortuni che non rientrano nella lettera c, così come gli interessi su capitali di risparmio fino a un massimo di 6.400 franchi* per i contribuenti sposati che vivono in unione domestica e della metà di tale importo per gli altri contribuenti; questi importi sono aumentati, per i giovani in formazione, dall'anno successivo al loro 18° compleanno, dello stesso importo che è determinante per gli altri contribuenti; di 1.020 franchi* per ogni figlio a carico e di 740 franchi* quando il contribuente o uno dei coniugi che vivono in unione domestica non versa contributi secondo le lettere a e b; tali importi sono rivisti ogni due anni in funzione dell'evoluzione dei premi dell'assicurazione malattia.

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1 Sono altresì deducibili

a) gli interessi passivi privati scaduti fino a concorrenza del rendimento imponibile della fortuna ai sensi degli articoli 18, 18a e 19, aumentato di un importo pari a 50.000 franchi e purché non costituiscano spese di investimento;

b) gli oneri durevoli e la quota di rendimento ai sensi dell'articolo 20, capoverso 1, delle prestazioni basate su contratti di rendite vitalizie o di mantenimento vitalizio;

c) l'assegno alimentare corrisposto al coniuge divorziato, separato giudizialmente o di fatto, nonché i contributi di mantenimento versati a uno dei genitori per i bambini sui quali esercita l'autorità parentale;

d) le donazioni in denaro e sotto forma di altri valori patrimoniali a favore di persone giuridiche con sede in Svizzera ed esenti da imposta in ragione dei loro scopi di servizio pubblico o di utilità pubblica (art. 69, cpv. 1, lettera h), o a favore della Confederazione, dei cantoni, dei comuni e dei loro enti, nonché delle Chiese riconosciute e delle loro parrocchie (art. 69, cpv. 1, lettere a, b, c, d, e), fino al 10% del reddito netto; il Dipartimento delle Finanze può autorizzare una deduzione maggiore quando le liberalità sono destinate allo Stato e ai suoi enti, ai comuni, alle Chiese riconosciute e alle loro parrocchie o a istituzioni sostenute in misura essenziale dallo Stato o dai comuni; il Governo emana le prescrizioni di applicazione necessarie;

e) le spese provocate dalla malattia o dagli infortuni del contribuente o di una persona a carico della quale provvede, quando il contribuente sopporta di persona tali spese, per la parte che eccede il 5% del reddito netto (art. 33); le spese per l'assistenza alla procreazione sono assimilate a spese mediche e deducibili nella stessa misura;

f) le spese connesse al handicap del contribuente o di una persona a carico della quale provvede, quando il contribuente o tale persona siano disabili ai sensi della legge federale sull'eliminazione delle ineguaglianze colpenti i disabili (Legge sull'uguaglianza per i disabili) e il contribuente si faccia carico di persona delle spese;

g) le spese generate dalla custodia affidata a una persona terza, fino a un massimo di 10.000 franchi per ciascun figlio di età inferiore a 14 anni che viva nel nucleo familiare del contribuente che ne provvede al mantenimento, se le spese di cura documentate hanno un legame causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità di guadagno del contribuente;

h) le quote e i versamenti, fino a concorrenza di un importo di 10.000 franchi, a favore di un partito politico che soddisfi una delle condizioni seguenti

− essere iscritto nel registro dei partiti conformemente all'articolo 76a della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici;

− essere rappresentato nel Parlamento cantonale;

− avere ottenuto almeno il 3% dei voti alle ultime elezioni del Parlamento cantonale;

i) le spese di formazione e perfezionamento a fini professionali, incluse le spese di riconversione, fino a un massimo di 12.000 franchi purché il contribuente soddisfi una delle seguenti condizioni

– essere titolare di un diploma di livello secondario II;

– avere compiuto 20 anni e seguire un corso di studi volto al conseguimento di un diploma diverso da un primo diploma di livello secondario II.

2 Quando i coniugi convivono, un importo di 2.500 franchi è detratto dal prodotto del lavoro che uno dei coniugi ottiene da un'attività indipendente dalla professione, commercio o impresa dell'altro; una deduzione simile è concessa quando uno dei coniugi assiste l'altro in maniera importante e regolare nella sua professione, commercio o impresa.

3 Sono detratte dai guadagni unitari provenienti dai giochi d'azzardo non esenti da imposta secondo l'articolo 14, lettere j a l, il 5% a titolo di scommessa, ma al massimo 5.000 franchi. Sono detratte dai guadagni unitari derivanti dalla partecipazione online a giochi di casinò indicati all'articolo 14, lettera j, le scommesse prelevate dal conto online del giocatore durante l'anno fiscale, ma al massimo 25.000 franchi.

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

Il reddito imponibile corrisponde al reddito netto diminuito delle detrazioni personali previste all'articolo 34.

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1 Le seguenti deduzioni personali sono concesse

a) …

b) 1.700 franchi* per le persone divorziate o separate che gestiscono un ménage indipendente, senza figli a carico, pur avendo il diritto di accogliere presso di sé i figli minorenni in applicazione delle disposizioni del Codice civile svizzero (CC);

c) 3.800 franchi* per i contribuenti che seguono un apprendistato o studi a titolo principale;

d) 5.400 franchi* per ogni figlio fino al compimento dei 18 anni o che segue un apprendistato o studi, al mantenimento del quale il contribuente provvede in modo preponderante; questo importo è elevato a 6.000 franchi* per figlio a partire dal terzo figlio a carico;

dbis) …

e) un supplemento di massimo 10.000 franchi* per ogni figlio che viene istruito fuori dal domicilio familiare e prende vitto e alloggio all'esterno; il supplemento è di massimo 2.900 franchi* se il figlio deve prendere fuori casa un solo pasto principale per giorno lavorativo e di massimo 2.600 franchi* per le spese di trasporto, a condizione che l'insieme delle spese di istruzione ammontino ad almeno 1.000 franchi* e che il reddito annuo netto del figlio, borse di studio comprese, non superi 18.000 franchi;

f) 2.300 franchi* per i contributi al mantenimento di una persona bisognosa, parzialmente o totalmente incapace di esercitare un'attività lucrativa, a condizione che l'aiuto del contribuente raggiunga almeno l'importo della deduzione; questa deduzione non è concessa né per i figli per i quali è concessa la deduzione menzionata sotto la lettera d, né al coniuge che dà diritto alla deduzione menzionata sotto la lettera g;

g) 8.400 franchi* quando il contribuente o il suo coniuge è invalido o ha raggiunto l'età che dà diritto alla percezione di una pensione semplice dell'assicurazione vecchiaia, a condizione che il reddito netto diminuito delle altre deduzioni personali non superi 35.100 franchi* per i contribuenti sposati che vivono in ménage comune e 27.400 franchi* per gli altri, dopo le seguenti correzioni

− le perdite commerciali non assorbite sono aggiunte;

− l'eccedenza di spese del patrimonio immobiliare privato e del patrimonio immobiliare commerciale è aggiunta;

− l'eccedenza di spese riguardante le comproprietà, le comunità ereditarie e altre collettività è aggiunta;

– il 3% del patrimonio imponibile diminuito del doppio dell'importo della deduzione dell'articolo 47, lettera a, per i contribuenti sposati che vivono in ménage comune, e del doppio dell'importo della deduzione dell'articolo 47, lettera b, per gli altri contribuenti, è aggiunto;

la deduzione è elevata a 9.700 franchi* quando entrambi i coniugi sono invalidi o hanno raggiunto l'età che dà diritto alla pensione sopra menzionata; essa si riduce di 510 franchi* per tranche di 810 franchi* che superano i limiti di reddito fissati;

h) 2.500 franchi* per le persone vedove, divorziate, separate o celibi/nubili che esercitano un'attività lucrativa e gestiscono un ménage indipendente con i loro figli a carico; in caso di esercizio comune dell'autorità parentale e a condizione che non venga versato alcun contributo di mantenimento a favore dei figli a carico, la deduzione è concessa al genitore che beneficia della tariffa dell'articolo 35, capoverso 1; il Governo può, per ordinanza, modificare questa disposizione se ciò gli consente di armonizzare la pratica con quella degli altri cantoni;

i) 3.500 franchi* per i coniugi che vivono in ménage comune.

2 Le condizioni determinanti sono quelle che esistono alla fine del periodo fiscale o di imposizione; per le deduzioni previste sotto le lettere e ed f, sono prese in considerazione le spese sostenute durante l'anno fiscale.

3 Se il padre e la madre sono tassati separatamente, colui che deduce i contributi di mantenimento versati ai figli non ha diritto alle deduzioni previste dalle lettere d ed e del capoverso 1. Tuttavia, possono rivendicare la metà delle deduzioni menzionate quando esercitano in comune l'autorità parentale sui loro figli a carico e non viene versato alcun contributo di mantenimento a favore dei figli. Il Governo può, per ordinanza, modificare questa disposizione se ciò gli consente di armonizzare la pratica con quella degli altri cantoni.

4 In caso di imposizione parziale, le deduzioni personali sono concesse solo proporzionalmente alla parte degli elementi imponibili nel Cantone.

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1 Le aliquote unitarie dell'imposta sul reddito dovuta per un anno dai contribuenti sposati che vivono in una comune convivenza familiare e dalle persone vedove, divorziate, separate o celibi/nubili che mantengono da sole un nucleo familiare indipendente con bambini a carico o persone bisognose di cui si assumono essenzialmente il mantenimento sono

0% per i primi 11.900 franchi* di reddito;

0,880% per i successivi 5.900 franchi*;

2,269% per i successivi 8.800 franchi*;

3,242% per i successivi 19.200 franchi*;

4,122% per i successivi 39.800 franchi*;

4,771% per i successivi 106.300 franchi*;

5,697% per i successivi 221.500 franchi*;

5,789% oltre.

1bis Quando i contribuenti celibi/nubili, divorziati o separati esercitano congiuntamente l'autorità genitoriale sui loro figli a carico, per i quali non viene versata nessuna contribuzione di mantenimento, e soddisfano le condizioni di applicazione della tariffa del comma 1, tale tariffa si applica al genitore che si assume de facto il carico maggiore. Il Governo può, con ordinanza, modificare questa disposizione se ciò gli consente di armonizzare la prassi con quella degli altri cantoni.

2 Le aliquote unitarie dell'imposta sul reddito dovuta per un anno dagli altri contribuenti sono le seguenti

0% per i primi 6.500 franchi* di reddito;

1,667% per i successivi 7.300 franchi*;

3,149% per i successivi 13.200 franchi*;

4,029% per i successivi 20.600 franchi*;

4,909% per i successivi 38.900 franchi*;

5,558% per i successivi 106.300 franchi*;

5,789% oltre.

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

1 Quando il reddito comprende indennità in capitale che sostituiscono prestazioni periodiche, l'imposta è calcolata, tenendo conto degli altri redditi e delle deduzioni autorizzate, al tasso applicabile a una prestazione annua erogata al posto dell'indennità unica.

2 …

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1 Il totale delle riserve latenti realizzate nel corso degli ultimi due esercizi commerciali è imponibile separatamente dagli altri redditi se il contribuente, che ha compiuto 55 anni, cessa definitivamente di esercitare la propria attività lucrativa indipendente o se è impossibilitato a proseguire tale attività a causa di invalidità. Gli acquisti ai sensi dell'articolo 31, lettera a, sono deducibili. Se tale acquisto non viene effettuato, l'imposta è riscossa, allo stesso modo delle prestazioni in capitale derivanti dalla previdenza secondo l'articolo 37, sulla parte delle riserve latenti realizzate corrispondente all'importo di cui il contribuente dimostra l'ammissibilità come acquisto ai sensi dell'articolo 31, lettera a. Sul saldo delle riserve latenti realizzate, solo la metà dell'importo è determinante per la fissazione dell'aliquota; un'imposta del 2% sarà comunque riscossa sul saldo.

2 Il comma 1 si applica anche al coniuge superstite, agli altri eredi e ai legatari, purché non proseguano l'esercizio dell'impresa che hanno rilevato. Il conteggio fiscale avviene al più tardi entro cinque anni civili dopo la fine dell'anno civile in cui il contribuente è deceduto.

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1 Le prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale e individuale, le indennità in capitale analoghe erogate dal datore di lavoro e quelle che sono corrisposte da un'assicurazione contro gli infortuni o di responsabilità civile in caso di decesso, di danni corporali o di lesione duratura della salute sono tassate separatamente. Sono in ogni caso soggette a un'imposta annuale intera.

2 L'imposta è calcolata al momento della scadenza della prestazione in capitale secondo le seguenti aliquote d'imposta

- contribuenti ai sensi dell'articolo 35, comma 1

0,9% per i primi 53.600 franchi*;

1,1% per i successivi 53.600 franchi*;

1,3% oltre;

- contribuenti ai sensi dell'articolo 35, comma 2

1,1% per i primi 53.600 franchi*;

1,3% per i successivi 53.600 franchi*;

1,7% oltre.

3 Le detrazioni previste all'articolo 34 non sono concesse.

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I guadagni realizzati nei giochi d'azzardo, e nella misura in cui non siano esentati dall'articolo 14, sono soggetti, separatamente dagli altri redditi, a un'imposta annuale intera, calcolata al tasso unitario del 2%.

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1 Per le piccole remunerazioni derivanti da un'attività lucrativa dipendente, l'imposta è prelevata al tasso del 4,5% senza tenere conto degli altri redditi, né di eventuali spese professionali o deduzioni sociali, a condizione che il datore di lavoro versi l'imposta nell'ambito della procedura semplificata prevista dagli articoli 2 e 3 della legge federale del 17 giugno 2005 sul lavoro nero. In tal modo sono assolti gli imposti cantonali e comunali sul reddito.

2 L'articolo 125, comma 1, lettera a, si applica per analogia.

3 Il debitore della prestazione imponibile ha l'obbligo di versare periodicamente le imposte alla cassa di compensazione AVS.

4 La cassa di compensazione AVS rilascia al contribuente un rendiconto o un'attestazione indicante l'ammontare dell'imposta trattenuta. Essa versa all'autorità fiscale le imposte incassate.

5 Il diritto a una commissione di riscossione secondo l'articolo 125, comma 4, è trasferito alla cassa di compensazione AVS.

6 Il Governo disciplina le modalità attraverso un'ordinanza.

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1 I redditi equivalenti agli investimenti non commerciali effettuati in nuove imprese innovative che beneficiano dello status "NEI" ai sensi della legge del 21 novembre 2012 relativa alle nuove imprese innovative sono soggetti, separatamente dagli altri redditi, a un'imposta cantonale annua intera dell'1%. Le imposte comunali e parrocchiali sono calcolate in proporzione.

2 Costituiscono investimenti fiscalmente agevolati: i conferimenti, i sovraprezzi, le donazioni, i versamenti a fondo perduto e le partecipazioni effettuate da una persona fisica.

3 L'importo degli investimenti fiscalmente agevolati può ammontare, al massimo, alla metà del reddito imponibile, ma almeno a 10.000 franchi e al massimo a 200.000 franchi.

4 Se l'importo degli investimenti è inferiore all'importo del reddito imponibile, il saldo è tassato in modo ordinario al tasso globale.

5 Gli articoli 173 a 175 sono applicabili in caso di rimborso dell'investimento entro cinque anni dalla sua erogazione.

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1 L'imposta sul patrimonio è riscossa sull'insieme del patrimonio mobiliare e immobiliare del contribuente, al netto dei debiti e considerando l'eccezione prevista all'articolo 40, paragrafo 1, lettera a.

2 Il patrimonio gravato da usufrutto è imponibile presso l'usufruttuario.

3 Le quote di fondi comuni d'investimento sono imponibili per la differenza tra il valore complessivo degli attivi del fondo e quello degli immobili di cui il contribuente è proprietario diretto.

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1 Non sono soggetti all'imposta sul patrimonio

a) gli oggetti personali di uso corrente e il mobilio domestico;

b) …

c) …

d) …

2 …

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1 I debiti stabiliti di cui il contribuente risponde da solo sono interamente deducibili.

2 I debiti solidali possono essere dedotti solo per la parte di cui il contribuente è effettivamente responsabile.

3 La detrazione delle fideiussioni è ammessa solo in caso di accertata insolvenza del debitore principale.

4 Il valore capitalizzato delle prestazioni periodiche non costituisce un debito deducibile.

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Soggetto alle disposizioni seguenti, gli elementi del patrimonio sono stimati al loro valore di mercato.

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1 Il valore degli immobili e delle forze idrauliche è fissato da una procedura di valutazione ufficiale.

2 Esso è determinato in funzione del valore venale e del valore di rendimento.

2bis Nei limiti autorizzati dal diritto federale, il valore ufficiale degli immobili determinato sulla base del valore venale è stimato in maniera prudente e moderata.

3 I terreni e gli edifici destinati esclusivamente o principalmente all'agricoltura e il cui valore è determinato essenzialmente da tale attività sono stimati secondo il valore di rendimento.

4 Le regole di stima dettagliate e la procedura sono fissate da decreto del Parlamento.

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1. Gli immobili sono valutati ufficialmente nel comune del loro luogo di ubicazione.

2. I comuni tengono il registro dei valori ufficiali.

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I valori ufficiali sono soggetti a una revisione generale in linea di principio ogni dieci anni, fatta salva la possibilità di aggiornamenti.

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1 Il Parlamento ordina la revisione generale; può modificare il termine di dieci anni in funzione dell'evoluzione dei valori di rendimento e dei valori venali, per tutti o parte degli immobili.

2 Il Parlamento stabilisce i principi di valutazione dei diversi immobili e regola la procedura di valutazione ufficiale.

3 Il Governo costituisce una commissione cantonale di stima, che stabilisce le norme di valutazione. Essa è composta da nove membri, scelti nelle diverse regioni del Cantone e nei vari gruppi economici.

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1 La commissione comunale di stima aggiorna d'ufficio i valori ufficiali, registrando uno dei seguenti cambiamenti avvenuti agli immobili e alle forze idrauliche entro la fine dell'anno fiscale

a) la costruzione, la trasformazione o la demolizione di edifici e impianti;

b) la modifica della destinazione o dello stato di terreni ed edifici;

c) i cambiamenti di zona, in particolare la conversione di terreni agricoli in terreni edificabili, e viceversa;

d) la costituzione, la modifica o l'estinzione di diritti, oneri e concessioni;

e) l'esistenza di circostanze particolari che fanno apparire che una nuova valutazione porterebbe a una modifica del valore ufficiale di oltre il 20%.

2 Quando una delle condizioni previste al comma 1 è soddisfatta, il valore ufficiale degli immobili agricoli e silvicoli deve essere aggiornato sulla base delle norme federali di valutazione del valore di reddito agricolo in vigore.

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Su richiesta e a spese del contribuente, gli aggiornamenti previsti all'articolo 43d possono essere effettuati in qualsiasi momento. Entrano in vigore alla fine dell'anno fiscale nel corso del quale l'aggiornamento è stato effettuato.

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1 I beni immateriali e gli elementi del patrimonio mobiliare che fanno parte del patrimonio commerciale sono stimati al valore determinante per l'imposta sul reddito.

2 Il bestiame è stimato secondo le norme determinate in base alla media tra il valore venale e il valore di rendimento.

3 Le merci sono stimate al loro prezzo di costo o al loro valore di mercato, se quest'ultimo è inferiore.

4 Gli elementi commerciali del patrimonio immobiliare sono stimati al loro valore ufficiale.

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1 I titoli quotati sono tassati al corso di chiusura dell'ultimo giorno di borsa di dicembre o dell'ultimo giorno lavorativo precedente la fine dell'assoggettamento.

1bis I titoli che fanno parte del patrimonio privato e che non sono quotati sono valutati sulla base del loro valore intrinseco e del loro valore di rendimento. Il valore di rendimento è calcolato tenendo conto dei rischi presentati dalla società.

2 Al fine di attenuare la doppia imposizione economica, le partecipazioni in società di capitali e società cooperative svizzere, le cui quote non sono quotate in borsa né oggetto di un commercio organizzato fuori borsa, sono valutate al loro valore venale diminuito del 30% della differenza tra questo e il valore nominale.

3 I crediti e i diritti sono tassati al valore nominale, tenendo tuttavia conto del grado di probabilità del recupero.

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1 Le assicurazioni sulla vita sono conteggiate al valore fiscale.

2 …

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1 Le partecipazioni di collaboratore ai sensi dell'articolo 15b, paragrafo 1, sono stimate al loro valore di mercato, eventualmente ridotto per tenere conto del periodo di blocco.

2 Le partecipazioni di collaboratore ai sensi degli articoli 15b, paragrafo 3, e 15c sono dichiarate senza valore fiscale al momento dell'attribuzione.

3 Il Governo emana le disposizioni esecutive necessarie.

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Possono essere detratte dal patrimonio netto

a) 54.000 franchi* per le coppie sposate che vivono in comunione domestica;

b) la metà di tale importo per gli altri contribuenti e per ogni figlio a carico che dà diritto alla deduzione prevista all'articolo 34, comma 1, lettera d; per i genitori tassati separatamente, nella misura in cui esercitano congiuntamente la potestà genitoriale sui loro figli a carico e purché non venga versato alcun contributo di mantenimento a favore dei figli, tale deduzione è concessa al genitore che beneficia della tariffa dell'articolo 35, comma 1; se nessuno dei genitori beneficia di questa tariffa, la deduzione è concessa a colui che beneficia della deduzione prevista all'articolo 34, comma 1, lettera d; il Governo può, mediante ordinanza, modificare questa disposizione se ciò gli permette di armonizzare la prassi con quella degli altri cantoni;

c) ...

d) ...

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1 L'aliquota unitaria dell'imposta sul patrimonio dovuta per un anno è la seguente

0,50 ‰ per i primi 106 000 franchi* di patrimonio;

0,75 ‰ per i successivi 318 000 franchi*;

0,95 ‰ per i successivi 371 000 franchi*;

1,10 ‰ per i successivi 796 000 franchi*;

1,20 ‰ per l'eccedenza.

2 Il patrimonio imponibile è soggetto a imposta quando raggiunge almeno 55 000 franchi*.

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1 Il reddito e il patrimonio dei coniugi che vivono in comunione domestica si sommano indipendentemente dal regime patrimoniale.

2 Il reddito e il patrimonio dei figli sotto tutela parentale sono aggiunti a quelli del detentore dell'autorità parentale.

2bis Quando l'autorità parentale è esercitata congiuntamente e non viene versato nessun contributo di mantenimento a favore dei figli, il reddito e il patrimonio di questi ultimi sono aggiunti a quelli del genitore che beneficia della tariffa dell'articolo 35, comma 1. Il Governo può, tramite ordinanza, modificare questa disposizione se ciò gli consente di armonizzare la pratica con quella degli altri cantoni.

3 Il figlio è tassato separatamente per il reddito derivante dalla sua attività lucrativa, per i suoi redditi acquisiti in compensazione (art. 22, lettere a, b e d) e per i suoi guadagni immobiliari.

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1 I partner registrati hanno, nel diritto fiscale giurassiano, lo stesso status dei coniugi.

2 In particolare, le regole della presente legge relative alle persone sposate, separate, divorziate o vedove si applicano, se necessario per analogia, alle persone rispettivamente legate da un partenariato registrato, che sospendono la loro convivenza o il cui partenariato registrato è sciolto giudizialmente o a causa di decesso.

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Le società commerciali straniere e altre comunità di persone straniere senza personalità giuridica, soggette a tassazione a causa di un collegamento economico, sono imponibili conformemente alle disposizioni applicabili alle persone giuridiche.

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1. Ogni erede o socio aggiunge ai propri elementi imponibili la sua quota del reddito e della fortuna dell'eredità o della società di persone.

2. Ciascuno degli investitori aggiunge ai propri elementi imponibili la sua quota del reddito e della fortuna degli investimenti collettivi di capitali ai sensi della legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitali (di seguito denominata "LPCC"), salvo nel caso in cui si tratti di investimenti collettivi che possiedono immobili in proprietà diretta.

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1 Dopo il decesso del contribuente, i suoi eredi gli succedono nei suoi diritti e obblighi; rispondono solidalmente delle imposte dovute dal defunto fino a concorrenza della loro quota ereditaria, inclusi gli anticipi di eredità.

2 Le imposte dovute dal defunto devono essere pagate prima di qualsiasi divisione della successione.

3 Il coniuge superstite è responsabile fino a concorrenza della sua quota e, se riceve, a causa del regime matrimoniale, una parte dei profitti o della comunione, superiore alla sua quota legale secondo il diritto svizzero, fino a concorrenza di tale importo aggiuntivo.

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1 I coniugi che vivono in comunità domestica rispondono solidalmente dell'imposta totale e della parte relativa al reddito e al patrimonio dei figli sottoposti alla loro autorità parentale.

2 Se uno dei coniugi è notoriamente insolvente, l'altro risponde tuttavia solidalmente solo per la parte dell'imposta totale relativa ai propri elementi di reddito e patrimonio nonché a quelli dei figli.

2bis Quando i coniugi non vivono più in comunità domestica, l'obbligo di rispondere solidalmente dell'importo complessivo dell'imposta si estingue per tutti gli importi d'imposta ancora dovuti.

3 Il contribuente sposato che vive in comunità domestica con il proprio coniuge risponde solo della sottrazione degli elementi imponibili che gli sono propri.

4 Sono inoltre solidalmente responsabili con il contribuente

a) i figli sottoposti all'autorità parentale per la loro parte all'imposta totale;

b) gli acquirenti e i venditori di un immobile sito nel Cantone, fino al 3% del prezzo d'acquisto, per le imposte dovute a causa della sua intermediazione da parte di un commerciante o intermediario domiciliato all'estero;

c) le persone incaricate della liquidazione di imprese o di stabilimenti stabili siti nel Cantone, dell'alienazione o della realizzazione di immobili siti nel Cantone o di crediti garantiti da tali immobili, fino a concorrenza del prodotto netto, quando il contribuente è domiciliato all'estero;

d) i debitori delle prestazioni menzionate alle lettere b, d ed e dell'articolo 9, comma 1, a meno che non provino di aver preso tutte le misure richieste dalle circostanze;

e) l'amministratore di un'eredità o l'esecutore testamentario per le imposte dovute dal defunto, fino a concorrenza del valore della massa ereditaria, a meno che non provino di aver preso tutte le misure richieste dalle circostanze;

f) i soci di una società di persone che sono domiciliati in Svizzera, fino a concorrenza della loro quota sociale, per il pagamento delle imposte dovute dai soci domiciliati all'estero.

5 L'autorità fiscale stabilisce il principio e l'entità della responsabilità solidale in una decisione suscettibile di reclamo e ricorso.

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1 Le persone fisiche hanno il diritto di essere tassate in base alla spesa anziché versare l'imposta sul reddito e sul patrimonio se soddisfano le seguenti condizioni

a) non avere la nazionalità svizzera;

b) essere soggette a tassazione illimitata (art. 7) per la prima volta o dopo un'assenza di almeno dieci anni;

c) non esercitare attività lucrativa in Svizzera.

2 I coniugi che vivono in comune devono entrambi soddisfare le condizioni del comma 1.

3 L'imposta che sostituisce l'imposta sul reddito è calcolata sulla base delle spese annuali del contribuente e delle persone a suo carico effettuate durante il periodo di calcolo in Svizzera e all'estero per mantenere il loro tenore di vita, ma almeno in base all'importo più elevato tra i seguenti

a) un importo fissato dal Governo;

b) per i contribuenti capofamiglia: sette volte l'affitto annuale o il valore locativo fissato dalle autorità competenti;

c) per gli altri contribuenti: tre volte il prezzo del vitto e alloggio annuale nel luogo di domicilio ai sensi dell'articolo 7.

4 L'imposta è percepita secondo il tariffario dell'imposta ordinaria.

5 L'imposta sul patrimonio è calcolata sulla base di un importo equivalente almeno a otto volte l'importo di reddito utilizzato per calcolare l'imposta sulla spesa.

6 L'importo dell'imposta basata sulla spesa deve essere almeno uguale alla somma delle imposte sul reddito e sul patrimonio calcolate secondo il tariffario ordinario sull'importo totale dei seguenti elementi lordi

a) il patrimonio immobiliare situato in Svizzera e il suo rendimento;

b) i beni mobili situati in Svizzera e i redditi che producono;

c) i capitali mobili collocati in Svizzera, inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare, e i redditi che producono;

d) i diritti d'autore, i brevetti e diritti analoghi sfruttati in Svizzera e i redditi che producono;

e) le pensioni, rendite e indennità di fonti svizzere;

f) i redditi per i quali il contribuente richiede un'esenzione parziale o totale da imposte estere in applicazione di una convenzione contro le doppie imposizioni conclusa dalla Svizzera.

7 Se i redditi provenienti da uno Stato estero sono esenti a condizione che la Svizzera li imponga, da soli o insieme ad altri redditi, al tasso del reddito totale, l'imposta è calcolata non solo sulla base dei redditi menzionati al comma 6, ma anche su tutti gli elementi del reddito provenienti dallo Stato di origine che sono attribuiti alla Svizzera in virtù della corrispondente convenzione contro le doppie imposizioni.

8 Il Governo emana le disposizioni relative alla valutazione della spesa e al calcolo dell'imposta.

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

1 Le imposte sul reddito e sul patrimonio sono stabilite e prelevate per ogni anno fiscale.

2 L'anno fiscale corrisponde all'anno civile.

3 Se le condizioni di assoggettamento sono realizzate solo durante una parte dell'anno fiscale, l'imposta è prelevata sui redditi ottenuti durante questo periodo. Per i redditi a carattere periodico, l'aliquota dell'imposta si determina tenendo conto di un reddito calcolato su dodici mesi. I redditi a carattere non periodico sono soggetti a un'imposta annuale intera, ma non sono convertiti in un reddito annuale per il calcolo dell'aliquota. Gli articoli 36, 37 e 37a sono riservati.

4 Il comma 3 e l'articolo 34, comma 4, si applicano per analogia alle detrazioni.

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

1 Il reddito imponibile si determina in base ai redditi acquisiti durante l'anno fiscale.

2 Il reddito dell'attività lucrativa indipendente si determina in base al risultato degli esercizi commerciali chiusi durante l'anno fiscale.

3 I contribuenti che esercitano un'attività lucrativa indipendente devono procedere alla chiusura dei loro conti ad ogni periodo fiscale, in caso di cessazione della loro attività lucrativa indipendente, così come in caso di fine dell'assoggettamento. La chiusura dei conti non è obbligatoria quando l'attività lucrativa è iniziata solo nel corso dell'ultimo trimestre.

4 Il Governo emana le disposizioni di esecuzione necessarie.

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

1 L'imposta sulla fortuna è determinata sulla base della situazione patrimoniale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.

2 Per i contribuenti che esercitano un'attività lucrativa indipendente e i cui esercizi commerciali non coincidono con l'anno civile, il patrimonio commerciale imponibile si determina in base al capitale proprio esistente alla fine dell'esercizio commerciale chiuso durante il periodo fiscale.

3 Se le condizioni di assoggettamento sono realizzate solo durante una parte del periodo fiscale, è prelevato solo l'importo d'imposta corrispondente a tale durata.

4 In caso di devoluzione successoria durante il periodo fiscale o in caso di fine di assoggettamento a causa di un collegamento economico durante il periodo fiscale, il comma 3 si applica per analogia.

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1 In caso di matrimonio, i coniugi sono soggetti a imposizione congiunta per tutto il periodo fiscale durante il quale è avvenuto il loro matrimonio.

2 In caso di divorzio o di separazione giudiziale o di fatto, ciascun coniuge è soggetto a imposizione separata per tutto il periodo fiscale.

3 In caso di decesso di uno dei coniugi, questi sono soggetti a imposizione congiunta fino al giorno del decesso. Il decesso determina la cessazione dell’assoggettamento di entrambi i coniugi e l’inizio dell'assoggettamento del coniuge superstite.

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1 I redditi e il patrimonio del minore sotto tutela parentale sono aggregati a quelli del detentore dell'autorità parentale fino alla fine dell'anno precedente a quello in cui raggiunge la maggiore età.

2 Quando il minore è sotto l'autorità parentale congiunta di genitori divorziati, separati o non sposati, e purché non venga corrisposto alcun contributo di mantenimento, i suoi redditi e il suo patrimonio sono aggregati a quelli del genitore che beneficia della tariffa dell'articolo 35, comma 1; se nessuno dei genitori beneficia di questa tariffa, essi sono aggregati a quelli del genitore che gode della detrazione prevista all'articolo 34, comma 1, lettera d; il Governo può, tramite ordinanza, modificare questa disposizione se ciò gli consente di armonizzare la pratica con quella di altri cantoni.

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1 Le imposte sui redditi menzionate agli articoli 37 e 37a sono fissate per l'anno fiscale in cui è stato acquisito il diritto al versamento di tali redditi.

2 L'imposta sulle plusvalenze immobiliari è fissata per l'anno fiscale in cui la plusvalenza è stata realizzata.

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1 Le società di capitali, le società cooperative, le associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche sono soggette a imposta quando hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel Cantone.

2 I fondi comuni di investimento che possiedono immobili in proprietà diretta ai sensi dell'articolo 58 LPCC sono assimilati alle altre persone giuridiche. Le società di investimento a capitale fisso ai sensi dell'articolo 110 LPCC sono tassate come società di capitali.

3 Le persone giuridiche, le società commerciali e le entità collettive di diritto straniero sono assimilate alle persone giuridiche di diritto svizzero alle quali si avvicinano maggiormente per forma giuridica o struttura effettiva.

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**1 Le persone giuridiche il cui domicilio o amministrazione effettiva si trova fuori dal Cantone sono soggette a imposta:**

a) quando sono associate a un'impresa situata nel Cantone;

b) quando gestiscono una stabile organizzazione nel Cantone;

c) quando sono proprietarie di un immobile situato nel Cantone o quando hanno su tale immobile diritti di godimento reali o diritti personali economicamente equiparabili;

d) quando commerciano immobili situati nel Cantone.

**2 Le persone giuridiche che hanno il loro domicilio o la loro amministrazione effettiva all'estero sono, inoltre, soggette a imposta:**

a) quando sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da un'ipoteca o da un pegno su immobili situati nel Cantone;

b) quando fungono da intermediari in operazioni commerciali relative a immobili situati nel Cantone;

c) …

**3 Per stabile organizzazione si intende qualsiasi installazione fissa in cui si eserciti totalmente o parzialmente l'attività dell'impresa. Sono considerati stabili organizzazioni, in particolare, le succursali, fabbriche, officine, punti vendita, rappresentanze permanenti, miniere ed altri luoghi di sfruttamento di risorse naturali, così come i cantieri di costruzione o montaggio con una durata di almeno dodici mesi.**

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1 L'assoggettamento basato su un collegamento personale è illimitato; tuttavia, non si estende alle imprese, agli stabilimenti stabili e agli immobili situati al di fuori del Cantone.

2 L'assoggettamento basato su un collegamento economico è limitato alla parte dell'utile e del capitale imponibile nel Cantone secondo l'articolo 65.

3 …

4 I contribuenti che hanno la loro sede e la gestione effettiva all'estero devono l'imposta almeno sull'utile realizzato nel Cantone e sul capitale che vi è investito, al tasso corrispondente.

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1 Nelle relazioni internazionali, l'estensione dell'assoggettamento di un'azienda, di una stabile organizzazione o di un immobile è definita conformemente alle regole del diritto federale riguardanti il divieto di doppia imposizione intercantonale. Un'impresa del Giura può compensare le perdite di una stabile organizzazione all'estero con utili realizzati nel Cantone del Giura se lo Stato in cui tale stabile organizzazione si trova non ha già tenuto conto di queste perdite. Se questa stabile organizzazione realizza utili nei sette anni successivi, l'imposta sarà recuperata durante questi esercizi nella misura in cui i riporto di perdite sono compensati nello Stato in cui è situata. Le perdite relative a immobili all'estero saranno prese in considerazione solo se una stabile organizzazione è operante nel paese interessato.

2 …

3 …

4 Sono riservate le disposizioni previste nei trattati miranti ad eliminare la doppia imposizione.

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1 L'assoggettamento inizia il giorno in cui la persona giuridica è costituita, stabilisce la sua sede o la sua amministrazione effettiva nel Cantone o appena vi acquisisce un elemento imponibile.

2 L'assoggettamento termina il giorno in cui si conclude la liquidazione della persona giuridica, la sua sede o la sua amministrazione effettiva vengono trasferite fuori dal Cantone o quando l'elemento imponibile nel Cantone scompare.

2bis In caso di trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva all'interno della Svizzera, l'inizio e la fine dell'assoggettamento sono disciplinati dalla legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni.

3 In caso di trasferimento degli attivi e passivi di una persona giuridica ad un'altra, le imposte dovute dalla prima devono essere saldate dalla seconda.

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1 Alla fine dell'assoggettamento di una persona giuridica, le persone incaricate dell'amministrazione e della liquidazione rispondono solidalmente delle imposte dovute da quest'ultima, fino a concorrenza del prodotto della liquidazione oppure, nel caso in cui la persona giuridica trasferisca la propria sede o il luogo della sua amministrazione effettiva al di fuori del Cantone, fino a concorrenza del patrimonio netto della persona giuridica. Esse sono liberate da ogni responsabilità se dimostrano di aver preso tutte le precauzioni suggeriti dalle circostanze.

2 Quando una persona giuridica è assoggettata all'imposta per un collegamento economico, le persone incaricate

a) della liquidazione di un'azienda o di una stabile organizzazione nel Cantone,

b) dell'alienazione o della realizzazione di un immobile situato nel Cantone o di crediti garantiti da tale immobile,

rispondono solidalmente delle imposte dovute da questa persona giuridica, fino a concorrenza del prodotto netto realizzato.

3 I membri di società commerciali e di altre comunità di persone di diritto straniero senza personalità giuridica rispondono solidalmente delle imposte dovute da queste società e comunità.

4 Quando una persona giuridica che non ha né la sede né l'amministrazione effettiva in Svizzera funge da intermediario in un'operazione riguardante un immobile situato in Svizzera, gli acquirenti e i venditori dell'immobile sono solidalmente responsabili, fino a concorrenza del 3% del prezzo d'acquisto, delle imposte dovute da questa persona giuridica a causa della sua attività di intermediario.

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1 Sono esonerati dall'imposta

a) la Confederazione e i suoi stabilimenti nei limiti fissati dalla legislazione federale;

b) il Cantone e i suoi stabilimenti, inclusa l'Istituzione di assicurazione immobiliare, ma ad eccezione della Banca cantonale del Giura;

c) le comuni municipali, le comuni miste, le sezioni e i sindacati di comuni, sulle risorse destinate a servizi pubblici;

d) le comuni patriziali, sulle risorse destinate direttamente a compiti di pubblica utilità svolti dal Cantone o dalle comuni;

e) le Chiese riconosciute e le parrocchie, sulle risorse destinate ai loro compiti;

f) le istituzioni di previdenza professionale le cui risorse sono destinate in modo duraturo ed esclusivo alla previdenza a favore del personale; sono assimilate ad esse le fondazioni bancarie i cui redditi e patrimoni sono destinati esclusivamente alla previdenza individuale vincolata, secondo l'articolo 82 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, superstiti e invalidità;

g) le casse indigene di assicurazioni sociali e di compensazione, in particolare le casse di assicurazione disoccupazione, malattia, vecchiaia, invalidità e superstiti, ad eccezione delle società di assicurazioni concessionarie;

h) le persone giuridiche che perseguono scopi di servizio pubblico o di pubblica utilità, sull'utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a questi scopi; in linea di principio, gli scopi economici non possono essere considerati di interesse pubblico; l'acquisizione e l'amministrazione di partecipazioni in capitale importanti nelle imprese hanno un carattere di pubblica utilità quando l'interesse al mantenimento dell'impresa occupa una posizione subordinata rispetto allo scopo di pubblica utilità e non vengono esercitate attività di gestione;

hbis) le persone giuridiche che perseguono scopi cultuali nel Cantone o a livello svizzero, sull'utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a questi scopi;

i) gli Stati esteri, sui loro immobili situati nel Cantone e adibiti esclusivamente all'uso diretto delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché i beneficiari istituzionali di esenzioni fiscali previsti all'articolo 2, comma 1, della legge federale del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite, per gli immobili di loro proprietà e occupati dai loro servizi;

j) gli investimenti collettivi che possiedono immobili in proprietà diretta, nella misura in cui gli investitori siano esclusivamente istituzioni di previdenza professionale ai sensi della lettera f o casse indigene di assicurazioni sociali e di compensazione ai sensi della lettera g esonerate dall'imposta;

k) le imprese di trasporto e infrastruttura titolari di una concessione della Confederazione che ricevono indennità per questa attività o che devono, in virtù della loro concessione, mantenere un servizio di importanza nazionale durante tutto l'anno; i guadagni derivanti da un'attività soggetta a concessione e disponibili liberamente sono anch'essi esonerati dall'imposta; tuttavia, le attività accessorie e i beni immobili che non hanno una relazione necessaria con l'attività soggetta a concessione sono esclusi dall'esonero.

2 …

3 Sono riservati gli articoli 88, comma 2, e 113.

4 Il Governo emana, mediante ordinanza, le disposizioni di esecuzione necessarie.

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**1 L'imposta sugli utili ha per oggetto l'utile netto.**

2 L'utile netto imponibile comprende

a) il saldo del conto perdite e profitti, eliminando qualsiasi riportato dall'anno precedente;

b) tutti i prelievi effettuati sul risultato commerciale prima del calcolo del saldo del conto perdite e profitti, che non servono a coprire spese giustificate dall'uso commerciale, come

− le spese di acquisizione, produzione o miglioramento di beni immobilizzati;

− gli ammortamenti e le riserve che non sono giustificati dall'uso commerciale;

− i versamenti ai fondi di riserva;

− la liberazione del capitale proprio tramite fondi appartenenti alla persona giuridica, a condizione che provengano da riserve costituite da utili non tassati;

− le distribuzioni aperte o celate di profitto e i vantaggi forniti a terzi che non sono giustificati dall'uso commerciale;

c) gli interessi sul capitale proprio celato (art. 79, comma 2, lettera b);

d) i redditi e i profitti in capitale, ad eccezione dei guadagni immobiliari, così come i proventi di liquidazione e di rivalutazione che non sono stati accreditati al conto perdite e profitti.

3 L'utile netto imponibile delle persone giuridiche che non tengono un conto perdite e profitti si determina secondo il comma 2, applicato per analogia.

4 Le prestazioni che le imprese di economia mista che svolgono un compito di interesse pubblico forniscono, in maniera preponderante, a imprese ad esse collegate sono valutate al prezzo attuale di mercato, al loro costo attuale di produzione maggiorato di un margine appropriato o al loro prezzo di vendita finale attuale diminuito di un margine di profitto; il risultato di ciascuna impresa è aggiustato di conseguenza.

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1 Sono considerati brevetti

a) i brevetti ai sensi della convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella sua versione revisionata del 29 novembre 2000 designante la Svizzera;

b) i brevetti ai sensi della legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti);

c) i brevetti esteri corrispondenti ai brevetti di cui alle lettere a o b.

2 Sono considerati diritti comparabili

a) i certificati complementari di protezione ai sensi della legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti) nonché il prolungamento della loro durata;

b) le topografie protette in virtù della legge federale del 9 ottobre 1992 sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (legge sulle topografie);

c) le varietà vegetali protette in virtù della legge federale del 20 marzo 1975 sulla protezione delle novità vegetali;

d) i dati protetti in virtù della legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (legge sui prodotti terapeutici);

e) i rapporti protetti ai sensi di una disposizione d'esecuzione della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura;

f) i diritti esteri corrispondenti ai diritti di cui alle lettere da a a e.

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1 Se il contribuente lo richiede, l'utile netto derivante da brevetti e diritti comparabili è considerato nel calcolo dell'utile netto imponibile in proporzione alle spese di ricerca e sviluppo ammissibili rispetto alle spese totali di ricerca e sviluppo per brevetto o diritto comparabile (quoziente Nexus) con una riduzione del 90%.

2 L'utile netto derivante da brevetti e diritti comparabili che sono inclusi nei prodotti è determinato sottraendo dall'utile netto di ciascuno di questi prodotti il 6% dei costi attribuiti a questi prodotti, nonché la remunerazione del marchio.

3 Quando l'utile netto derivante da brevetti e diritti comparabili è tassato per la prima volta in modo ridotto, le spese di ricerca e sviluppo che sono già state considerate durante periodi fiscali precedenti, così come un'eventuale deduzione ai sensi dell'articolo 71a, sono aggiunte all'utile netto imponibile. Una riserva latente imponibile deve essere costituita nella misura dell'importo aggiunto. Su richiesta della società, le riserve latenti possono essere tassate entro un termine di cinque anni dall'inizio dell'imposizione ridotta.

4 Per il resto, l'ordinanza federale del 13 novembre 2019 relativa all'imposizione ridotta degli utili derivanti da brevetti e diritti comparabili è applicabile.

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1 Se il contribuente dichiara delle riserve latenti all'inizio dell'assoggettamento, inclusa la plusvalenza da lui stesso creata, tali riserve non sono soggette all'imposta sul reddito. Non possono essere dichiarate le riserve latenti di una società di capitali o di una società cooperativa derivanti dal possesso di almeno il 10% del capitale azionario o del capitale sociale di un'altra società, o da una partecipazione di almeno il 10% agli utili e alle riserve di un'altra società.

2 Sono considerati come inizio dell'assoggettamento il trasferimento di valori patrimoniali, di aziende, di parti distinte di aziende o di funzioni dall'estero a un'impresa o a una stabile organizzazione situata in Svizzera, la fine di un'esenzione di cui all'articolo 69, comma 1, nonché il trasferimento in Svizzera della sede o del luogo dell'amministrazione effettiva.

3 Le riserve latenti dichiarate devono essere ammortizzate annualmente al tasso applicato in sede fiscale all'ammortamento dei valori patrimoniali interessati.

4 La plusvalenza creata dal contribuente stesso che è dichiarata deve essere ammortizzata entro un termine di dieci anni.

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1 Quando l’assoggettamento cessa, le riserve latenti che non sono state tassate e che esistono in quel momento, inclusa la plusvalenza creata dallo stesso contribuente, sono tassate.

2 Sono considerati come fine dell'assoggettamento il trasferimento di valori patrimoniali, di imprese, di parti distinte di impresa o di funzioni dalla Svizzera a un’impresa o a una stabile organizzazione situata all’estero, il passaggio a una esenzione prevista all’articolo 69, capoverso 1, nonché il trasferimento all'estero della sede o del luogo dell'amministrazione effettiva.

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1. Le spese giustificate dall'uso commerciale comprendono, in particolare

a) le imposte federali, cantonali e comunali;

b) i versamenti a istituti di previdenza a favore del personale dell'azienda, a condizione che sia escluso qualsiasi uso contrario al loro scopo;

c) le donazioni in denaro e sotto forma di altri valori patrimoniali a favore di persone giuridiche con sede in Svizzera esenti da imposte per i loro scopi di servizio pubblico o di utilità pubblica (art. 69, comma 1, lettera h) o a favore della Confederazione, dei cantoni, dei comuni e dei loro enti, nonché delle Chiese riconosciute e delle loro parrocchie (art. 69, comma 1, lettere a, b, c, d, e), fino al 10% dell'utile netto; il Dipartimento delle finanze può autorizzare una deduzione più elevata quando le liberalità in questione sono destinate allo Stato e ai suoi enti, ai comuni, alle Chiese riconosciute e alle loro parrocchie o a istituzioni sostenute in misura essenziale dallo Stato o dai comuni; il Governo emana le necessarie disposizioni di applicazione;

d) gli sconti, abbuoni, premi e riduzioni accordati sul controvalore di forniture e prestazioni, nonché le quote di profitto delle compagnie di assicurazione da distribuire tra gli assicurati;

e) le spese di formazione e perfezionamento a fini professionali del personale dell'azienda, comprese le spese per riconversione;

f) le sanzioni volte a ridurre l'utile, nella misura in cui non abbiano carattere penale.

2. Non fanno parte delle spese giustificate dall'uso commerciale

a) i pagamenti di provvigioni occulte ai sensi del diritto penale svizzero;

b) le spese che consentono la commissione di reati o che costituiscono il corrispettivo per la commissione di reati;

c) le ammende;

d) le sanzioni finanziarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale.

3. Se sanzioni ai sensi del comma 2, lettere c e d, sono state pronunciate da un'autorità penale o amministrativa estera, sono deducibili se

a) la sanzione è contraria all'ordine pubblico svizzero; oppure se

b) il contribuente può dimostrare in modo credibile di aver fatto tutto ciò che è ragionevolmente richiesto per comportarsi conforme al diritto.

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1 Su richiesta, è autorizzata la deduzione delle spese di ricerca e sviluppo che il contribuente ha sostenuto in Svizzera, direttamente o tramite terzi, per un importo superiore del 50% alle spese di ricerca e sviluppo giustificate dall'uso commerciale.

2 Sono considerate ricerca e sviluppo la ricerca scientifica e l'innovazione basata sulla scienza ai sensi dell'articolo 2 della legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione.

3 È ammissibile una deduzione aumentata per

a) le spese del personale direttamente imputabili alla ricerca e allo sviluppo, più un supplemento pari al 35% di tali spese, ma fino a concorrenza delle spese totali del contribuente;

b) l'80% delle spese per i lavori di ricerca e sviluppo fatturati da terzi.

4 Se il committente dei lavori di ricerca e sviluppo è abilitato a effettuare la deduzione, il mandatario non ha diritto ad alcuna deduzione a tale titolo.

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1 La riduzione fiscale totale basata sugli articoli 70b, commi 1 e 2, e 71a non deve superare il 70% dell'utile imponibile prima della compensazione delle perdite, escludendo il rendimento netto delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 78, commi 1, 2, seconda frase, e 5, lettera b, e prima della detrazione delle riduzioni effettuate.

2 Né le riduzioni basate sugli articoli 70b, comma 1 o 2, o 71a, né la riduzione fiscale totale devono comportare rinvii delle perdite.

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Non costituiscono un reddito imponibile

a) i conferimenti dei soci di società di capitali e di società cooperative, compreso l'aggio e le prestazioni a fondo perduto;

b) gli incrementi patrimoniali provenienti da una successione, da un legato o da una donazione;

c) il trasferimento, in un altro cantone, della sede, dell'amministrazione, di un'impresa o di uno stabilimento stabile, a condizione che non vi sia né alienazione né rivalutazione contabile.

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1 Le riserve latenti di una persona giuridica non sono soggette a imposizione durante le ristrutturazioni, in particolare durante fusioni, scissioni o trasformazioni, purché la persona giuridica rimanga soggetta all'imposta in Svizzera e gli elementi commerciali siano rilevati al loro ultimo valore determinante per l'imposta sul reddito. Questo si applica nel caso di

a) trasformazione in una società di persone o in un'altra persona giuridica;

b) divisione o separazione di una persona giuridica a condizione che questo trasferimento abbia per oggetto una o più aziende operative o parti distintive dell'attività, e purché le persone giuridiche esistenti dopo la scissione continuino a svolgere un'attività operativa o una parte distintiva dell'attività;

c) scambio di diritti di partecipazione o di diritti societari a seguito di una ristrutturazione o di una concentrazione che equivalga economicamente a una fusione;

d) trasferimento a una società affiliata svizzera di aziende operative o di parti distintive dell'attività, nonché di elementi che fanno parte dei beni strumentali dell'attività; per "società affiliata" si intende una società di capitali o una società cooperativa di cui la società di capitali o la cooperativa trasferente detiene almeno il 20% del capitale azionario o del capitale sociale.

2 In caso di trasferimento a una società affiliata ai sensi dell'articolo 1, lettera d, le riserve latenti trasferite sono soggette a recupero fiscale secondo la procedura prevista dagli articoli 173 a 175, nella misura in cui, nei cinque anni successivi alla ristrutturazione, i valori patrimoniali, i diritti di partecipazione o i diritti societari trasferiti alla società affiliata siano alienati; in tal caso, la società affiliata può far valere le riserve latenti corrispondenti imponibili come reddito.

3 Partecipazioni dirette o indirette di almeno il 20% del capitale azionario o del capitale sociale di un'altra società di capitali o di una società cooperativa, nonché aziende operative o parti distintive dell'attività e elementi che fanno parte dei beni strumentali dell'attività, possono essere trasferiti, al loro ultimo valore determinante per l'imposta sul reddito, tra società di capitali o società cooperative svizzere che, grazie alla detenzione della maggioranza dei voti o in altro modo, sono riunite sotto la direzione unica di una società di capitali o di una società cooperativa. Il trasferimento a una società affiliata svizzera ai sensi dell'articolo 1, lettera d, è riservato.

4 Se, nei cinque anni successivi a un trasferimento secondo l'articolo 3, gli elementi patrimoniali trasferiti sono alienati o se la direzione unica viene abbandonata durante questo periodo, le riserve latenti trasferite sono soggette a recupero fiscale secondo la procedura prevista dagli articoli 173 a 175. In tal caso, la persona giuridica beneficiaria può far valere le riserve latenti corrispondenti imponibili come reddito. Le società di capitali e le società cooperative svizzere riunite sotto una direzione unica al momento della violazione del termine di blocco rispondono solidalmente del recupero fiscale.

5 …

6 L'imposizione delle rivalutazioni contabili e delle prestazioni compensative rimane riservata.

7 La società che subisce una perdita contabile sulla partecipazione che deteneva in una società di capitali o in una società cooperativa di cui prende in carico attivo e passivo non può dedurre questa perdita; è imponibile l'eventuale utile contabile sulla partecipazione.

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Le disposizioni relative all'imposta sul reddito (art. 16, 25, 27, 29 a 32) si applicano per analogia agli incrementi di valore contabilizzati, alla detrazione delle spese per l'ottenimento del reddito, delle spese di manutenzione degli immobili, degli interessi passivi, delle prestazioni a favore dei dipendenti, delle perdite e per la costituzione di accantonamenti.

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1 Gli ammortamenti degli attivi giustificati dall'uso commerciale sono autorizzati, a condizione che siano contabilizzati o, in mancanza di una contabilità tenuta secondo l'uso commerciale, che appaiano in un piano speciale di ammortamenti.

2 In generale, gli ammortamenti sono calcolati sulla base del valore effettivo dei diversi elementi di patrimonio o devono essere ripartiti in funzione della probabile durata d'uso di ciascuno di questi elementi.

3 Gli ammortamenti su partecipazioni che sono in relazione con distribuzioni precedenti di utili non sono considerati come giustificati dall'uso commerciale.

4 Gli ammortamenti operati su attivi che sono stati rivalutati per compensare perdite sono ammessi solo se le rivalutazioni erano autorizzate dal diritto commerciale e se le perdite potevano essere dedotte conformemente all'articolo 75, comma 1, al momento dell'ammortamento.

5 Le correzioni di valore così come gli ammortamenti effettuati sul costo di investimento delle partecipazioni di almeno il 10% sono aggiunti all'utile imponibile nella misura in cui non sono più giustificati.

6 Il Governo emana le disposizioni di applicazione necessarie.

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1 Quando i beni mobili immobilizzati necessari all'esercizio vengono sostituiti, le riserve latenti su tali beni possono essere riportate sugli elementi acquis in sostituzione, purché questi ultimi siano anch'essi necessari all'esercizio e si trovino in Svizzera. L'imposizione in caso di sostituzione di immobili con beni mobili è riservata.

2 In caso di sostituzione di partecipazioni, le riserve latenti possono essere riportate su una nuova partecipazione se la partecipazione alienata era pari ad almeno il 10% del capitale azionario o del capitale sociale o ad almeno il 10% degli utili e delle riserve dell'altra società e se la società per azioni o la società cooperativa ha detenuto tale partecipazione per almeno un anno.

3 Quando la sostituzione non avviene durante lo stesso esercizio, può essere costituita una provvista corrispondente alle riserve latenti; essa deve essere sciolta e destinata all'ammortamento dell'elemento acquisito in sostituzione oppure accreditata al conto economico entro un termine ragionevole.

4 Sono considerati necessari all'esercizio solo i beni mobili immobilizzati direttamente utili a un'impresa; non fanno parte di questi, in particolare, i beni che sono utili all'impresa solo per il loro valore di investimento o il loro rendimento.

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

1 Le perdite dei sette esercizi precedenti al periodo fiscale possono essere dedotte dall'utile di tale periodo, purché non siano state dedotte dall'utile imponibile dei periodi precedenti.

2 Per il resto, i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 29 si applicano per analogia.

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

1 Le contribuzioni statutarie versate alle associazioni dai loro membri e gli apporti al patrimonio delle fondazioni non fanno parte dell'utile imponibile.

2 Gli interessi passivi, le spese di manutenzione degli immobili, le liberalità di utilità pubblica così come le spese connesse all'acquisizione di entrate imponibili delle associazioni possono essere interamente dedotte dalle entrate; le altre spese possono esserlo solo nella misura in cui eccedono le contribuzioni dei membri.

3 Le persone giuridiche diverse dalle società di capitali e dalle società cooperative possono dedurre 20 000 franchi* dal loro utile imponibile.

4 Gli investimenti collettivi di capitale sono soggetti all'imposta sull'utile per il rendimento dei loro immobili in proprietà diretta.

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1 Sono esenti dall'imposta i profitti delle persone giuridiche che perseguono fini ideali, purché non superino i 30.000 franchi e siano destinati esclusivamente e in modo irrevocabile a tali fini.

2 Le persone giuridiche che perseguono fini ideali possono, sui loro redditi straordinari, effettuare ammortamenti o costituire accantonamenti per coprire spese future per fini non economici. Gli accantonamenti che non sono più giustificati vengono aggiunti al reddito imponibile.

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1 L'aliquota unitaria dell'imposta sul profitto equivale all'1,837% del profitto imponibile.

2 L'aliquota unitaria può essere aumentata in casi particolari legati alle relazioni internazionali.

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1 Per le società che partecipano al capitale azionario o al capitale sociale di altre società o di società cooperative nella misura minima del 10%, partecipano per almeno il 10% all'utile e alle riserve di un'altra società o possiedono una partecipazione che rappresenta un valore di mercato di almeno un milione di franchi, l'imposta dovuta sull'utile è ridotta proporzionalmente al rapporto tra il rendimento netto delle partecipazioni e l'utile netto totale.

2 Il rendimento netto delle partecipazioni corrisponde al reddito di queste partecipazioni diminuito delle spese di finanziamento relative e di un contributo del 5% destinato alla copertura delle spese di amministrazione, salvo la prova di spese di amministrazione effettive inferiori o superiori a questa percentuale. Sono considerate spese di finanziamento gli interessi passivi e le altre spese economicamente assimilabili a interessi passivi. Fanno parte altresì del reddito delle partecipazioni i benefici in conto capitale derivanti da partecipazioni, il ricavo della vendita di diritti di sottoscrizione relativi, nonché i benefici da rivalutazione secondo l'articolo 670 del Codice delle obbligazioni.

3 Non fanno parte del rendimento delle partecipazioni

a) …

b) gli incassi che rappresentano oneri giustificati dall'uso commerciale per la società di capitali o la società cooperativa che li versa;

c) …

4 Il rendimento di una partecipazione entra nel calcolo della riduzione solo nella misura in cui questa partecipazione non è oggetto di un ammortamento legato alla distribuzione dell'utile e portato in diminuzione dell'utile netto imponibile.

5 I benefici in conto capitale e i benefici da rivalutazione secondo l'articolo 670 del Codice delle obbligazioni entrano nel calcolo della riduzione solo

a) nella misura in cui il ricavo dell'alienazione è superiore al costo di investimento;

b) se la partecipazione alienata era pari almeno al 10% del capitale azionario o del capitale sociale dell'altra società, oppure se su di essa esisteva un diritto fondato su almeno il 10% dell'utile e delle riserve dell'altra società e la società di capitali o la società cooperativa l'ha detenuta per almeno un anno. Se la partecipazione è scesa sotto il 10% a seguito di un'alienazione parziale, la riduzione può essere concessa su ogni beneficio risultante da un'alienazione successiva solo se il valore di mercato dei diritti di partecipazione ammontava ad almeno un milione di franchi alla fine dell'esercizio fiscale precedente all'alienazione.

6 Il costo di investimento è diminuito degli ammortamenti secondo il comma 4, o, in caso di rivalutazione secondo l'articolo 670 del Codice delle obbligazioni, aumentato dei benefici di rivalutazione. Per le partecipazioni che sono state trasferite al loro valore contabile durante una ristrutturazione senza effetto sull'utile, ci si baserà sul costo di investimento iniziale.

7 Le transazioni che comportano all'interno del gruppo un risparmio fiscale ingiustificato comportano una rettifica dell'utile imponibile o una diminuzione della riduzione. Il risparmio fiscale è ingiustificato quando i benefici in conto capitale e le perdite in conto capitale o gli ammortamenti relativi a partecipazioni ai sensi degli articoli 74a e 78 sono in relazione di causa effetto.

8 Per quanto riguarda le società madri di banche di importanza sistemica ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche, non sono presi in considerazione per il calcolo del rendimento netto ai sensi del comma 1, le spese di finanziamento relative ai prestiti seguenti e i crediti iscritti in bilancio a seguito del trasferimento all'interno del gruppo dei fondi provenienti dai prestiti seguenti

a) prestiti a conversione obbligatoria e prestiti corredati da una rinuncia a pretese di cui all'articolo 11, comma 4, della legge federale sulle banche; e

b) strumenti di debito destinati ad assorbire le perdite in presenza di misure in caso di insolvenza ai sensi degli articoli 28 a 32 della legge federale sulle banche.

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L'aliquota unitaria dell'imposta sul reddito dei fondi d'investimento collettivo di capitali che possiedono immobili in proprietà diretta è pari a un terzo dell'aliquota prevista all'articolo 77.

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Il tasso unitario dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche che perseguono scopi ideali, ad eccezione delle società per azioni e delle società cooperative, equivale alla metà del tasso previsto all'articolo 77.

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1 L'imposta sul capitale ha per oggetto il capitale proprio.

2 Il capitale proprio imponibile comprende

a) il capitale azionario o il capitale sociale versato, nonché le riserve aperte e le riserve latenti costituite mediante utili tassati;

abis) …

b) la parte dei fondi esterni che svolge economicamente il ruolo di capitale proprio (sottocapitalizzazione).

2bis È imponibile almeno il capitale azionario o il capitale sociale versato.

3 Il capitale proprio imponibile delle società di capitali e società cooperative in liquidazione, così come quello delle associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche, corrisponde al loro patrimonio netto.

4 Gli investimenti collettivi di capitale sono soggetti all'imposta sul capitale per il patrimonio rappresentato dagli immobili detenuti in proprietà diretta.

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Le riserve imponibili sono determinate sulla base dei libri contabili e in base alle circostanze effettive.

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

Le persone giuridiche diverse dalle società di capitali e dalle società cooperative possono dedurre 50.000 franchi* dal loro capitale imponibile. La deduzione è raddoppiata per le persone giuridiche che perseguono scopi ideali.

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1 L'aliquota unitaria dell'imposta sul capitale è pari allo 0,375 ‰ del capitale proprio imponibile.

2 L'aliquota unitaria dell'imposta sul capitale proprio relativa ai diritti di partecipazione di cui all’articolo 78, ai brevetti e diritti comparabili di cui all’articolo 70a, nonché ai prestiti concessi a società del gruppo è dello 0,05 ‰.

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1 Le imposte sul reddito e sul capitale sono fissate e prelevate per il periodo fiscale; quest'ultimo corrisponde all'esercizio commerciale.

2 Ogni anno civile, ad eccezione dell'anno di fondazione, i contribuenti devono procedere alla chiusura dei loro conti e redigere un bilancio e un conto economico; lo stesso obbligo ricade su di loro in caso di trasferimento della sede, dell'amministrazione, di un'impresa o di una stabile organizzazione, nonché alla fine della liquidazione.

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1 L'utile imponibile è determinato in base al risultato del periodo fiscale; quando l'esercizio comprende più o meno di dodici mesi, l'aliquota dell'imposta sull'utile è fissata tenendo conto di un utile netto calcolato su dodici mesi.

1bis Se i bilanci annuali sono redatti in una valuta straniera, l'utile netto imponibile deve essere convertito in franchi svizzeri. È determinante il tasso di cambio medio (vendita) del periodo fiscale.

2 In occasione della liquidazione di una persona giuridica o del trasferimento della sua sede, della sua amministrazione, di un'impresa o di una stabile organizzazione all'estero, le riserve latenti costituite mediante utili non soggetti a imposta sono imposte insieme all'utile netto dell'ultimo esercizio.

3 Il capitale imponibile è determinato secondo lo stato alla fine del periodo fiscale.

3bis Se i bilanci annuali sono redatti in una valuta straniera, il capitale proprio imponibile deve essere convertito in franchi svizzeri. È determinante il tasso di cambio (vendita) alla fine del periodo fiscale.

4 Quando l'esercizio commerciale è superiore o inferiore a dodici mesi, l'imposta sul capitale è calcolata sulla base della durata dell'esercizio in questione.

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1 L'imposta sui guadagni immobiliari ha per oggetto i guadagni realizzati nell'alienazione di un immobile, di una parte di immobile o di una forza idraulica facente parte del patrimonio privato o del patrimonio commerciale del contribuente, nonché nell'alienazione di diritti su tali elementi.

2 Il beneficio legato al trasferimento a un terzo di un diritto gravante su un immobile non costituisce un guadagno immobiliare.

3 I guadagni sono tassati solo se ammontano ad almeno 4 000 franchi.

4 Sono soggetti, a titolo di eccezione, all'imposta sul reddito o sul profitto

a) i guadagni realizzati su immobili di cui il contribuente fa commercio nell'esercizio della sua professione;

b) le bonifiche o indennità per la carica temporanea di immobili e di forze idrauliche costituita da servitù, o da restrizioni della proprietà fondate sul diritto pubblico, e per la concessione temporanea di diritti personali allo sfruttamento o al godimento; quando queste bonifiche si riferiscono ad atti giuridici equivalenti ad una alienazione parziale, esse sono imponibili solo nella misura in cui eccedono la parte del prezzo di acquisizione;

c) le somme ammortizzate conformemente al diritto fiscale e non tassate, realizzate durante un'alienazione (art. 16, co. 2, lettera a);

d) i guadagni realizzati da investimenti collettivi di capitale che detengono immobili in proprietà diretta.

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**1 Colui che aliena un immobile o una forza idraulica situata nel Cantone, o colui che cede un diritto su un immobile è soggetto all'imposta sui guadagni immobiliari.**

**1bis I coeredi sono soggetti all'imposta sui guadagni immobiliari per la loro partecipazione al guadagno ai sensi degli articoli 619 del Codice civile svizzero (CC) e degli articoli 28 a 35 della legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR).**

**2 La Confederazione, secondo il diritto federale, e lo Stato del Giura sono esenti dall'imposta sui guadagni immobiliari, così come i comuni municipali, i comuni misti e i sindacati di comuni, le Chiese riconosciute e le loro parrocchie per i guadagni che realizzano sul proprio territorio. Lo stesso vale per le imprese di trasporto e di infrastruttura titolari di una concessione della Confederazione definite all'articolo 69, comma 1, lettera k, per i guadagni realizzati durante l'alienazione di un bene immobile che presenta un legame con l'attività soggetta a concessione.**

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1 Ogni alienazione che realizza il trasferimento della proprietà di un immobile dà luogo a imposizione.

2 Sono considerate in particolare come alienazione la vendita, lo scambio, l'espropriazione, il conferimento in una società, il trasferimento di immobili da una società a un detentore di diritti di partecipazione, la divisione ereditaria, la dissoluzione di una collettività, la partecipazione del coerede al beneficio (art. 619 CC e 28 a 35 LDFR) e le partecipazioni a un guadagno immobiliare fondate su un diritto pubblico.

3 Sono assimilati a un'alienazione

a) gli atti giuridici che, relativamente al potere di disporre di un immobile, equivalgono effettivamente ed economicamente a un'alienazione, come la realizzazione della partecipazione maggioritaria in una società immobiliare e il trasferimento a titolo oneroso di un diritto di opzione gravante un immobile;

b) la costituzione di servitù di diritto privato su un immobile o una forza idraulica o le restrizioni di diritto pubblico alla proprietà fondiaria, quando queste limitano lo sfruttamento o diminuiscono il valore venale dell'immobile in modo durevole ed essenziale e che danno luogo a un'indennità; l'indennità non è soggetta all'imposta sui guadagni immobiliari quando è imponibile come rendimento del patrimonio immobiliare, in particolare quando consiste in un reddito di diritto di superficie (art. 19, cpv 1, lettera c) o in un reddito proveniente da un diritto di sfruttamento.

4 Per diritto di sfruttamento, si intende in particolare quello di estrarre pietra, ghiaia, sabbia, marna, torba, carbone e altri minerali, nonché quello di prelevare o utilizzare acqua o forza idraulica.

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1 L'imposizione del guadagno immobiliare è differita

a) in caso di raggruppamento attuato per riorganizzazione particellare, per la costituzione di un piano di quartiere, per la rettifica di confini o per l'ampliamento della superficie agricola, oppure nel contesto di una procedura di espropriazione o a causa di un'espropriazione imminente;

b) …

c) in caso di ristrutturazioni di imprese costituite come ditta individuale o in società di persone secondo l'articolo 17 e di persone giuridiche secondo l'articolo 73; gli articoli 17, comma 3, e 73, commi 2 e 4, si applicano per analogia;

d) in caso di alienazione di un immobile facente parte delle immobilizzazioni necessarie all'esercizio (art. 28 e 74b), a condizione che il ricavato di tale alienazione sia destinato entro un termine ragionevole all'acquisizione in Svizzera di un immobile simile e destinato a svolgere la stessa funzione nell'impresa; per gli immobili agricoli e forestali, l'imposizione è altresì differita se il bene acquisito in sostituzione appartiene al contribuente e viene da lui stesso gestito, anche se non ha la stessa funzione nell'impresa, oppure se il ricavato dell'alienazione viene destinato al miglioramento di immobili agricoli o forestali;

e) in caso di ristrutturazioni di istituzioni di previdenza ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lettera f;

f) in caso di trasferimento di proprietà tra coniugi in relazione al regime patrimoniale o in caso di compensazione di contributi straordinari di un coniuge al mantenimento della famiglia (art. 165 CC) o di pretese derivanti dal diritto di divorzio, purché entrambi i coniugi siano d'accordo;

g) in caso di alienazione dell'abitazione (casa o appartamento) adibita in modo durevole ed esclusivo all'uso personale dell'alienante, nella misura in cui il ricavato così ottenuto sia destinato, entro un termine adeguato, all'acquisto o alla costruzione in Svizzera di un'abitazione destinata allo stesso uso;

h) in caso di trasferimento di proprietà per successione (trasferimento di eredità, divisione ereditaria, legato), donazione o anticipo di eredità; nel caso di anticipo di eredità, la gratuità è ammessa se la prestazione del cessionario consiste esclusivamente in

− la ripresa di un onere costituito da crediti ipotecari a favore di terzi;

− la costituzione, nel caso di cessione a discendenti, di un diritto di abitazione o di un usufrutto a favore del cedente;

− l'impegno a versare compensazioni ai coeredi.

2 Quando l'immobile acquisito in sostituzione (lettere d e g del comma 1) si trova al di fuori del Cantone e viene successivamente alienato, i guadagni lordi che hanno beneficiato di un'imposizione differita nel Cantone sono soggetti all'imposta.

3 Quando l'imposizione è differita a causa di un reinvestimento privato (lettera g del comma 1) o di un reinvestimento commerciale (lettera d del comma 1), l'imposta è rinviata solo per la parte del guadagno compensata nell'importo reinvestito nell'immobile di sostituzione. La parte delle riserve latenti realizzate dalla vendita del precedente elemento patrimoniale che non viene reinvestita è soggetta all'imposta sul reddito.

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1 La differenza tra il costo di acquisizione dell'immobile e il prodotto dell'alienazione costituisce il guadagno immobiliare.

2 Il costo di acquisizione corrisponde al prezzo di acquisto aumentato delle spese.

3 …

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1 Il prezzo d'acquisto corrisponde al prezzo d'acquisto iscritto nel registro fondiario o al prezzo minore effettivamente pagato. Un prezzo più elevato è preso in considerazione solo se il precedente proprietario ha assolto l'imposta sul guadagno immobiliare, comprese le eventuali sanzioni fiscali, sull'intero prodotto reale della cessione.

2 Le prestazioni periodiche accreditate sul conto dell'alienante sono capitalizzate e fanno parte del prezzo d'acquisto, indipendentemente da quelle effettivamente fornite. Gli articoli 22, lettera f, e 32, comma 1, lettera b, sono riservati.

3 Il prezzo d'acquisto di un immobile acquisito per via di scambio equivale al prodotto imputato all'acquirente per l'immobile ceduto in scambio.

4 Se l'ultima alienazione imponibile risale a più di 30 anni fa, l'alienante può far valere, come prezzo d'acquisto, il valore ufficiale in vigore 30 anni prima; in tal caso, la durata del possesso (art. 104) è di 30 anni e possono essere prese in considerazione solo le spese sostenute sull'immobile durante lo stesso periodo di tempo.

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1 Se, al momento dell'acquisizione, l'imposizione è stata differita ai sensi dell'articolo 91, comma 1, lettere c, e, f e h, il prezzo d'acquisizione determinante è quello della precedente alienazione imponibile.

2 Se, al momento dell'acquisizione, l'imposizione è stata differita ai sensi dell'articolo 91, comma 1, lettere a, d e g, il prezzo d'acquisizione determinante è quello dell'immobile ceduto durante l'alienazione la cui imposizione è stata differita.

3 In caso di alienazione di un immobile la cui acquisizione o miglioramento ha comportato un'imposizione differita, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, lettere d e g, il guadagno reinvestito è dedotto dalle spese di investimento.

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1 Quando un immobile è alienato solo in parte o se viene costituito un diritto gravante su un immobile, la parte corrispondente del prezzo di acquisto totale serve da base per l'imposizione dell'alienazione parziale.

2 Se il prezzo di acquisto non ha potuto essere completamente imputato sul prezzo di vendita, le imposizioni precedenti sono riviste dopo l'ultima alienazione parziale. Le imposte che sarebbero state pagate in eccesso sono rimborsate.

3 La somma di tutte le frazioni del prezzo di acquisto formate durante le diverse alienazioni parziali non deve superare l'importo totale del prezzo di acquisto.

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

1 Le spese sono i costi indissolubilmente legati all'acquisizione o all'alienazione e i costi che hanno contribuito al miglioramento o all'aumento duraturo del valore dell'immobile.

2 Tra questi rientrano in particolare

a) le imposte di trasferimento, le spese notarili e d'asta (centesimi per franco);

b) le commissioni e le spese di intermediazione usuali nonché le spese giudiziarie legate all'acquisto o alla vendita;

c) le spese che comportano un aumento duraturo del valore dell'immobile, in particolare quelle legate a nuove costruzioni, trasformazioni, impianti di acqua, illuminazione e riscaldamento, costruzioni stradali, miglioramenti fondiari e bonifiche, comprese le contribuzioni volontarie versate a tal fine a una collettività pubblica o privata, con la deduzione, tuttavia, delle prestazioni assicurative e delle sovvenzioni federali, cantonali e comunali;

d) i contributi imposti ai proprietari fondiari, in particolare i contributi alla costruzione di strade, marciapiedi e condotte;

e) il valore del lavoro personale del contribuente che ha aumentato il valore dell'immobile purché sia stato estinto a titolo di imposta sul reddito;

f) le indennità versate per la costituzione di una servitù o di un onere di diritto privato o per una restrizione di diritto pubblico limitante lo sfruttamento o riducente la valore venale dell'immobile in modo duraturo ed essenziale o per la soppressione di tale diritto gravante sull'immobile;

g) il valore determinato delle spese future, se il contribuente si impegna per contratto a effettuarle in un futuro prossimo dopo l'alienazione;

h) le spese dedicate a un progetto non eseguito appositamente concepito per l'immobile e irrealizzabile altrove;

i) il contributo percepito sull'aumento di valore risultante da misure di pianificazione territoriale.

3 Le spese di gestione e di manutenzione ordinaria non costituiscono spese.

4 Le spese sono di norma stabilite mediante documenti giustificativi. Il Governo determina per via regolamentare le condizioni alle quali può essere ammessa una perizia nonché il contenuto di essa.

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

1 Il prodotto dell'alienazione comprende tutte le prestazioni poste a carico dell'acquirente. Le prestazioni periodiche sono contate in base al loro valore in capitale.

2 In caso di permuta, il valore venale è considerato come prodotto, salvo disposizioni convenzionali corrispondenti alle condizioni economiche.

3 In occasione di una vendita immobiliare tra una società di capitali e il titolare di una partecipazione significativa in tale società, il valore venale è considerato come prodotto dell'alienazione.

4 L'importo consegnato ai coeredi a titolo di partecipazione al guadagno secondo gli articoli 619 del Codice civile svizzero e 28 a 35 della legge federale sul diritto fondiario rurale è detratto dal prodotto dell'alienazione. Lo stesso vale per l'importo consegnato a un altro avente diritto in virtù del diritto pubblico. L'alienatore risponde solidalmente con il beneficiario della parte al guadagno dell'imposta da pagare da quest'ultimo.

6. Finances, regalie » 64. Imposte e tasse » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

1 Tutti i guadagni o le perdite di almeno 4.000 franchi realizzati dall'alienante durante l'alienazione di immobili nel corso di uno stesso anno civile sono sommati ai fini dell'imposizione, a condizione che tali alienazioni siano state sottoposte a imposta nel Cantone a causa dell'assoggettamento soggettivo del contribuente.

1bis Per i contribuenti che tengono contabilità, i guadagni e le perdite sono sommati nella misura in cui siano realizzati nel corso del medesimo esercizio commerciale.

2 Se del caso, le decisioni di tassazione anteriori relative al guadagno dello stesso periodo ai sensi dei capoversi 1 e 1bis sono riviste.

6. Finances, regali » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

L'imposta sulla plusvalenza immobiliare è calcolata sulla base della seguente tariffa

guadagno imponibile (in franchi) | aliquota fiscale semplice

4 000 a 50 000 | 3,5 %

50 100 a 100 000 | 4,5 %

100 100 a 200 000 | 5,5 %

200 100 e oltre | 6 %

6. Finances, regali » 64. Imposte e tributi » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

1 Se il contribuente è stato proprietario dell'immobile alienato per meno di cinque anni, l'imposta sul guadagno immobiliare è aumentata secondo le seguenti regole

durata del possesso | aumento dell'importo dell'imposta

meno di 2 anni | 50 %

da 2 a meno di 5 anni | 25 %

2 L'imposta sul guadagno immobiliare non è aumentata

− quando l'immobile è alienato nel corso della liquidazione di una successione;

− quando le circostanze escludono qualsiasi intenzione di speculazione.

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

1 Se il contribuente è stato proprietario dell'immobile alienato per almeno dieci anni, l'imposta sul guadagno immobiliare è ridotta dell'1% per ogni anno di possesso oltre il decimo anno e del 2% per ogni anno di possesso oltre il quarantesimo anno. La detrazione massima è del 50%.

2 La riduzione prevista dal precedente comma si calcola dall'ultima alienazione imponibile se l'immobile è stato acquisito tramite una transazione che dà luogo a un'imposizione differita (art. 91).

3 …

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

**1 Le municipalità, le comuni misti e le sezioni di comune riscuotono le imposte comunali ordinarie, vale a dire:**

a) l'imposta sul reddito e sulla sostanza;

b) l'imposta sull'utile e sul capitale;

c) l'imposta sui guadagni immobiliari.

**1bis In sostituzione delle imposte elencate al comma 1, i comuni applicano un'imposta alla fonte a specifiche persone fisiche e giuridiche secondo le modalità stabilite dalla presente legge.**

**2 Salvo disposizioni contrarie, le norme riguardanti le imposte cantonali si applicano anche alle imposte comunali ordinarie.**

6. Finances, regali » 64. Imposte e tributi » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

1 La quota delle imposte comunali ordinarie è stabilita annualmente dal comune in sede di approvazione del bilancio.

2 …

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

Il regolamento fiscale del comune attribuisce i seguenti compiti alle varie istanze comunali

a) la tenuta del ruolo dei contribuenti;

b) …

c) l'incasso;

d) il parere relativo a una richiesta di rimessa d'imposta;

e) …

f) …

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

1 Se il contribuente è collegato a diversi comuni giurassiani in virtù di collegamenti personali ed economici, ogni comune interessato da un particolare collegamento ha diritto alla corrispondente parte di imposta comunale.

2 Ogni modifica dell'assoggettamento a causa di un collegamento personale o economico viene considerata alla fine dell'anno fiscale.

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

1 A seguito della procedura di rivendicazione, il Servizio delle contribuzioni stabilisce un piano di ripartizione delle imposte comunali dovute dal contribuente ai comuni interessati.

2 Il piano di ripartizione è comunicato al contribuente e ai comuni interessati; esso è soggetto a reclamo e a ricorso secondo le disposizioni della presente legge (art. 157 e seguenti).

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

1 Il Servizio delle contribuzioni stabilisce la ripartizione degli elementi imponibili delle persone giuridiche.

2 Il piano di ripartizione è comunicato al contribuente e ai comuni interessati; esso è soggetto a reclamo e a ricorso secondo le disposizioni della presente legge (art.157 e seguenti).

6. Finances, regali » 64. Imposte e tributi » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

1 Il Parlamento emana le disposizioni esecutive necessarie mediante decreto.

2 Il decreto disciplina in particolare

− il metodo di calcolo delle quote comunali in funzione dei diversi tipi di collegamento;

− la procedura di rivendicazione delle quote comunali nell'ambito dell'imposta sulle persone fisiche, l'elaborazione del piano di ripartizione, nonché il reclamo e il ricorso contro tale piano.

6. Finances, regali » 64. Imposte e tributi » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

Le regole che disciplinano la doppia imposizione intercantonale si applicano a titolo complementare alle relazioni intercomunali.

6. Finances, regali » 64. Imposte e tributi » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

Le comuni e le sezioni di comune percepiscono, a titolo di imposta speciale, una tassa immobiliare sugli immobili e le forze idrauliche iscritti nel registro dei valori ufficiali.

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

1 Non sono soggetti alla tassa immobiliare

a) gli immobili della Confederazione e dei suoi enti che sono esonerati dalle imposte cantonali e comunali in virtù del diritto federale;

b) gli immobili del Cantone, dei comuni, delle unioni di comuni, delle Chiese riconosciute e delle parrocchie che sono direttamente destinati agli scopi di queste collettività;

c) gli immobili delle imprese di trasporto e delle infrastrutture titolari di una concessione della Confederazione, definite all'articolo 69, comma 1, lettera k, che presentano un legame con l'attività soggetta a concessione.

2 Per il resto, le regole generali concernenti l'esonero dalle imposte dirette cantonali e comunali non si applicano alla tassa immobiliare.

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

1 L'imposta immobiliare è calcolata in millesimi del valore ufficiale iscritto nel registro dei valori ufficiali; non è ammessa alcuna deduzione.

2 L'aliquota dell'imposta varia tra 0,5 ‰ e 1,8 ‰ del valore ufficiale.

3 …

4 Il comune determina l'aliquota dell'imposta immobiliare ogni anno in sede di predisposizione del bilancio.

6. Finances, regali » 64. Imposte e tributi » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

1 Il comune stabilisce il ruolo di percezione della tassa sulla base del registro dei valori ufficiali. Notifica la tassazione sul bollettino di pagamento.

2 La notifica è suscettibile di reclamo e ricorso. Gli articoli 157 e seguenti si applicano per analogia.

3 I bollettini di pagamento che non sono stati oggetto di reclamo sono assimilabili a sentenze esecutive ai sensi dell'articolo 80 della legge federale sull'esecuzione e fallimento.

4 …

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

1 Le comuni e le sezioni di comune possono imporre tasse straordinarie.

2 Le tasse straordinarie devono basarsi su un regolamento.

3 Non possono colpire la materia soggetta a tributi a favore dello Stato a meno che la legge non lo preveda espressamente.

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

1 Il regolamento che introduce un'imposta comunale straordinaria deve determinarne l'oggetto, il metodo di calcolo, la procedura di tassazione, il metodo di riscossione e le sanzioni derivanti da un'infrazione.

2 Le decisioni relative all'imposta comunale straordinaria sono soggette a opposizione e a ricorso al giudice amministrativo, conformemente al Codice di procedura amministrativa.

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

1 I lavoratori stranieri i quali, senza essere in possesso di un permesso di domicilio, sono, ai fini del diritto fiscale, domiciliati o residenti nel Cantone, sono soggetti a un'imposta prelevata alla fonte sul reddito della loro attività dipendente. Sono esclusi i redditi sottoposti a imposizione secondo l'articolo 37b.

2 I coniugi che vivono in coabitazione non sono soggetti a imposizione alla fonte se uno di essi ha la cittadinanza svizzera o è in possesso di un permesso di domicilio.

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

1 L'imposta è calcolata sul reddito lordo.

2 Sono soggetti all'imposta alla fonte

a) i redditi provenienti da un'attività lucrativa dipendente ai sensi dell'articolo 118, comma 1, i redditi accessori, come i vantaggi valutabili in denaro derivanti da partecipazioni di collaboratori, nonché le prestazioni in natura, ad eccezione delle spese di formazione e di formazione continua a fini professionali assunte dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 15, comma 1bis;

b) i redditi acquisiti in compensazione; e

c) le prestazioni ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e superstiti.

3 …

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

1 Il Servizio delle contribuzioni stabilisce la scala delle ritenute in base alle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, fatta eccezione per i guadagni accessori.

2 Le ritenute comprendono l'imposta federale, l'imposta cantonale, l'imposta comunale e l'imposta ecclesiastica; resta salvo il paragrafo 5.

3 Quando entrambi i coniugi che vivono nella stessa abitazione svolgono un'attività lucrativa, le ritenute sono calcolate secondo una scala particolare che tiene conto di questa doppia attività.

4 La scala tiene conto delle spese professionali (art. 24) e dei premi e contributi assicurativi (art. 31, lettere a, c e d) sotto forma di forfait, così come delle detrazioni per la doppia attività dei coniugi (art. 32, co. 2) e per carichi di famiglia (art. 34, co. 1, lettere d, h e i).

5 Il Servizio delle contribuzioni deve restituire l'imposta ecclesiastica trattenuta se una persona soggetta a tassazione alla fonte ne fa richiesta dimostrando di non essere membro di una Chiesa riconosciuta; è applicabile l'articolo 188.

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

1 L'imposta alla fonte sostituisce le imposte percepite secondo la procedura ordinaria sul reddito da lavoro.

2 e 3 …

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

1 Le persone tassate alla fonte ai sensi dell'articolo 118, comma 1, sono soggette a una tassazione ordinaria successiva

a) se i loro redditi lordi raggiungono o superano un determinato importo fissato dal Dipartimento federale delle finanze durante un anno fiscale; oppure

b) se il patrimonio e i redditi di cui dispongono non sono soggetti all'imposta alla fonte.

2 Sono altresì soggetti alla tassazione ordinaria successiva i coniugi delle persone definite al comma 1 nella misura in cui i coniugi vivono in regime di comunione domestica.

3 Le persone che dispongono di un patrimonio e di redditi di cui al comma 1, lettera b, hanno tempo fino al 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale di riferimento per richiedere il modulo di dichiarazione fiscale all'autorità competente.

4 La tassazione ordinaria successiva si applica fino alla fine dell'assoggettamento alla fonte. L'importo dell'imposta percepita alla fonte è imputato senza interessi.

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

1 Le persone tassate alla fonte ai sensi dell'articolo 118, comma 1, che non soddisfano alcuna delle condizioni stabilite dall'articolo 121a possono, se ne fanno richiesta, essere soggette a una tassazione successiva secondo la procedura ordinaria.

2 La richiesta si estende anche al coniuge che vive nella stessa casa con la persona che ha richiesto una tassazione ordinaria successiva.

3 La richiesta deve essere presentata al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale interessato. Le persone che lasciano la Svizzera devono aver richiesto la tassazione ordinaria successiva al momento della presentazione della dichiarazione di partenza.

4 In mancanza di una tassazione ordinaria successiva su richiesta, l'imposta alla fonte sostituisce le imposte cantonali, comunali ed ecclesiastiche sul reddito dell'attività lucrativa percepite secondo la procedura ordinaria. Non viene concessa alcuna ulteriore deduzione successiva.

5 L'articolo 121a, comma 4, è applicabile.

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni

1 Le persone fisiche elencate di seguito, che non sono né domiciliate né soggiornanti in Svizzera ai fini del diritto fiscale, e le persone giuridiche elencate di seguito, che non hanno né la loro sede né la loro amministrazione effettiva in Svizzera, sono soggette all'imposta alla fonte

a) i lavoratori che svolgono nel Cantone un'attività lucrativa dipendente per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri, sul reddito della loro attività;

abis) i lavoratori domiciliati in uno Stato confinante, sul reddito generato all'estero della loro attività lucrativa dipendente per un datore di lavoro che ha la sua sede, la sua amministrazione effettiva o un'installazione stabile nel Cantone, a condizione che un diritto di imposizione sui redditi dell'attività lucrativa svolta all'estero sia accordato alla Svizzera in virtù dell'accordo fiscale internazionale applicabile concluso con lo Stato confinante interessato;

b) gli artisti, gli sportivi e i conferenzieri, sul reddito della loro attività personale nel Cantone, compresi i redditi e le indennità che non sono versati all'artista, allo sportivo o al conferenziere stesso, ma a terzi che hanno organizzato le loro attività; l'organizzatore dello spettacolo è solidalmente responsabile del pagamento dell'imposta;

c) i membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche che hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel Cantone, sui compensi, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni del dipendente e altre retribuzioni che vengono loro versate;

d) i membri dell'amministrazione o della direzione di imprese straniere aventi una stabile organizzazione nel Cantone, sui compensi, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni del dipendente e altre retribuzioni che vengono loro versate per tramite della stabile organizzazione;

e) le persone titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da un'ipoteca o un pegno su immobili siti nel Cantone, sugli interessi che vengono loro versati;

f) le persone che, in seguito a un'attività per conto di terzi disciplinata dal diritto pubblico, ricevono pensioni, rendite o altre prestazioni da un datore di lavoro o da una cassa di previdenza che ha la sua sede nel Cantone, su queste prestazioni;

fbis) i beneficiari di redditi provenienti da istituzioni svizzere di previdenza professionale di diritto privato o ottenuti secondo forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, su questi redditi;

g) le persone che, lavorando nel traffico internazionale a bordo di una nave, di un aeromobile o di un veicolo di trasporto stradale, ricevono uno stipendio o altre retribuzioni da un datore di lavoro che ha la sua sede, la sua amministrazione effettiva o una stabile organizzazione nel Cantone, su queste prestazioni; i marinai che lavorano a bordo di una nave battente bandiera svizzera gestita da tale datore di lavoro sono esenti da questa imposta;

h) …

i) le persone domiciliate all'estero nel momento in cui percepiscono vantaggi apprezzabili in denaro provenienti da opzioni del dipendente non negoziabili (art. 15b, cpv. 3); questi vantaggi sono tassati proporzionalmente conformemente all'articolo 15d;

j) i beneficiari di prestazioni ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, su queste prestazioni.

2 Sono esclusi i redditi sottoposti a imposizione secondo la procedura semplificata dell'articolo 37b.

3 Il regime fiscale applicabile al lavoratore frontaliere si basa sulle convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sulla fortuna, nonché sugli accordi relativi all'imposizione delle retribuzioni dei lavoratori frontalieri.

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1 Le persone soggette all'imposta alla fonte ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettere a e g, possono richiedere, al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale in questione, una tassazione ordinaria per ogni periodo fiscale in uno dei seguenti casi

a) una parte preponderante dei loro redditi mondiali, inclusi i redditi del coniuge, è imponibile in Svizzera;

b) la loro situazione è paragonabile a quella di un contribuente domiciliato in Svizzera; oppure

c) è necessaria una tassazione ordinaria successiva per far valere il loro diritto a deduzioni previste da una convenzione contro le doppie imposizioni.

2 L'importo percepito alla fonte è imputato senza interessi.

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In caso di situazione problematica manifesta, in particolare per quanto riguarda le deduzioni forfettarie calcolate nel tasso d'imposizione alla fonte, le autorità cantonali competenti possono richiedere d'ufficio una tassazione ordinaria successiva a favore o a sfavore del contribuente.

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1 Nei casi previsti dall'articolo 122, comma 1, lettere a e g, l'imposta alla fonte è riscossa secondo le disposizioni degli articoli da 118 a 120.

2 Nei casi previsti dall'articolo 122, comma 1, lettera b, l'imposta alla fonte è riscossa sulle entrate lorde, al netto delle spese di acquisizione, con aliquote del

a) 8,30 % per entrate giornaliere fino a 200 franchi*;

b) 12,45 % per entrate giornaliere da 201 franchi* a 1 000 franchi*;

c) 16,60 % per entrate giornaliere da 1 001 franchi* a 3 000 franchi*;

d) 20,75 % per entrate giornaliere superiori a 3 000 franchi*.

2bis Le spese di acquisizione ammontano al

a) 50% dei redditi lordi per gli artisti;

b) 20% dei redditi lordi per gli sportivi e i conferenzieri.

3 Nei casi previsti dall'articolo 122, comma 1, lettere c a fbis, l'imposta è riscossa sulle entrate lorde con un'aliquota del

a) 16,60 % per partecipazioni, gettoni di presenza, indennità fisse ed altre remunerazioni (art. 122, co. 1, lettere c e d);

b) 12,45 % per gli interessi di crediti ipotecari (art. 122, co. 1, lettera e);

c) 8,30 % per pensioni, ritiri o altre prestazioni (art. 122, co. 1, lettere f e fbis); per le prestazioni in capitale, l'imposta è del

− 5,0 % per i primi 53 600 franchi*;

− 6,0 % per i successivi 32 100 franchi*;

− 6,5 % per i successivi 32 100 franchi*;

− 7,0 % per i successivi 32 100 franchi*;

− 7,5 % oltre.

4 Nei casi previsti dall'articolo 122, comma 1, lettera i, l'imposta alla fonte è riscossa sul vantaggio apprezzabile in denaro con un'aliquota del 20 %.

5 L'imposta non è riscossa quando i redditi lordi imponibili definiti ai commi 2 e 3 non raggiungono gli importi fissati dal Governo.

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1 L'imposta alla fonte si sostituisce all'imposta cantonale, all'imposta comunale e all'imposta ecclesiastica riscossi secondo la procedura ordinaria.

2 L'articolo 120, capoverso 5, è applicabile.

3 Non è concessa alcuna ulteriore deduzione supplementare. Per le coppie sposate con due redditi, è possibile prevedere una correzione del reddito determinante per l'aliquota d'imposizione del coniuge.

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1 Il debitore delle prestazioni imponibili ha l'obbligo

a) di trattenere l'imposta alla scadenza delle prestazioni in denaro contante e di prelevare presso il contribuente l'imposta dovuta su altre prestazioni, in particolare sui redditi in natura e le mance;

b) di fornire al contribuente un estratto conto o un'attestazione che indichi l'importo dell'imposta trattenuta;

c) di versare periodicamente le imposte al Servizio delle contribuzioni, di predisporre per quest'ultimo i relativi resoconti e di permettergli di consultare tutti i documenti utili al controllo della riscossione;

d) di versare la parte proporzionale dell'imposta sulle opzioni del collaboratore esercitate all'estero; il datore di lavoro è tenuto alla parte proporzionale dell'imposta anche se il vantaggio stimabile in denaro è versato da una società del gruppo all'estero.

2 Il debitore delle prestazioni imponibili è responsabile per il pagamento dell'imposta alla fonte.

3 Deve anche trattenere l'imposta quando il contribuente è soggetto in un altro cantone.

4 Il debitore delle prestazioni imponibili riceve una commissione di riscossione fissata dal Governo e compresa tra l'1% e il 2% dell'importo totale dell'imposta alla fonte. Per le prestazioni in capitale, la commissione di riscossione ammonta all'1% dell'importo totale dell'imposta alla fonte, ma non oltre i 50 franchi per prestazione in capitale riguardo all'imposta alla fonte della Confederazione, dei cantoni e dei comuni.

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1 Se il debitore delle prestazioni imponibili non riscuote, in tutto o in parte, l'imposta alla fonte, il Servizio delle imposte decide l'importo da pagare.

2 Il debitore delle prestazioni imponibili, il contribuente e il comune interessato possono presentare reclamo e ricorso contro tale decisione secondo le disposizioni della presente legge (art. 157 e seguenti).

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1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e preleva l'imposta alla fonte secondo la presente legge nei seguenti casi

a) per i lavoratori definiti all'articolo 118 quando sono domiciliati o soggiornanti nel cantone ai fini del diritto fiscale alla scadenza della prestazione imponibile; lo stesso vale per i lavoratori ai sensi dell'articolo 122 quando sono residenti settimanali;

b) per le persone definite all'articolo 122, comma 1, lettere a e c a i, quando il debitore della prestazione imponibile è domiciliato o soggiorna nel cantone ai fini del diritto fiscale o vi dispone della propria sede o amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; quando la prestazione imponibile è versata da una stabile organizzazione situata in un altro cantone o da una stabile organizzazione appartenente a un'impresa la cui sede o amministrazione effettiva non si trova in Svizzera, il calcolo e il prelievo sono regolati dal diritto del cantone in cui si trova la stabile organizzazione;

c) per le persone definite all'articolo 122, comma 1, lettera b, quando esercitano la loro attività nel cantone.

2 È competente per la tassazione ordinaria successiva

a) per i lavoratori ai sensi del comma 1, lettera a: il cantone nel quale il contribuente era domiciliato o soggiornante ai fini del diritto fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;

b) per le persone ai sensi del comma 1, lettera b: il cantone nel quale il contribuente esercitava la sua attività alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;

c) per i lavoratori residenti settimanali: il cantone nel quale il contribuente soggiornava settimanalmente alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.

3 In caso di tassazione ordinaria successiva, il cantone competente ha diritto agli importi di imposta alla fonte trattenuti da altri cantoni nel corso dell'anno civile. Se l'imposta percepita è troppo elevata, la differenza viene rimborsata al lavoratore; se è insufficiente, la differenza viene richiesta a posteriori.

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Il Governo emana, mediante decreto, le disposizioni di attuazione.

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1 Il Servizio delle contribuzioni e le sue sezioni applicano la presente legge in collaborazione con i comuni.

2 Provvedono a una tassazione uniforme e corretta.

3 Regolano la tenuta del registro dei valori ufficiali degli immobili e delle forze idrauliche, oltre ai registri delle imposte.

4 Sono soggetti alla sorveglianza del Dipartimento delle Finanze e all'alta sorveglianza del Governo.

5 Il Dipartimento delle Finanze può assegnare ai comuni una bonificazione appropriata per la loro collaborazione.

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1 Le autorità fiscali procedono secondo le norme generali che disciplinano l'attività amministrativa (artt. 20-29 e 39-43 del Codice di procedura amministrativa).

2 Esse agiscono in particolare secondo i principi di legalità, uguaglianza, buona fede e diligenza.

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1 I membri delle autorità fiscali sono tenuti a mantenere il segreto sui fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

2 Forniscono informazioni ad altre autorità solo quando una disposizione legale espressa lo impone o in presenza di un interesse pubblico preponderante.

3 L'obbligo di segretezza può essere revocato dal contribuente.

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Un decreto del Parlamento regola l'organizzazione delle autorità incaricate della tassazione e la procedura.

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1 La tassazione è determinata sulla base di una dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente.

2 Il contribuente ha il diritto di fornire tutti gli elementi che ritiene utili per la determinazione della sua tassazione.

3 Egli può offrire mezzi di prova e richiedere atti istruttori.

4 L'autorità è tenuta a esaminare i fatti allegati dal contribuente, così come le prove offerte, e ad amministrare le prove richieste, nella misura in cui questi mezzi non appaiono immediatamente privi di pertinenza.

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1 Il contribuente gode del diritto di essere ascoltato. Tuttavia, l'autorità non è tenuta a sentirlo prima della notifica della decisione di tassazione.

2 Quando risulta che la decisione di tassazione differirà in modo significativo dalla dichiarazione presentata dal contribuente, l'autorità ha la facoltà di sentirlo prima della notifica della decisione.

3 L'autorità invita il contribuente a esprimere il proprio punto di vista verbalmente o per iscritto.

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1 Il contribuente ha il diritto di consultare il proprio fascicolo. I coniugi che devono essere tassati congiuntamente hanno un diritto reciproco di consultazione.

2 La consultazione dei documenti diversi da quelli depositati dal contribuente può essere rifiutata fino a quando i fatti non sono stabiliti, o quando lo richiedono importanti interessi pubblici o privati.

3 Un documento la cui consultazione è stata rifiutata può essere utilizzato a sfavore del contribuente solo se l'autorità gli ha comunicato, oralmente o per iscritto, il contenuto essenziale dando la possibilità di esprimersi in merito.

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1 Nella misura in cui la collaborazione personale del contribuente non è necessaria, quest'ultimo ha il diritto di farsi rappresentare da un mandatario, il quale dimostra i suoi poteri mediante il deposito di una procura.

2 Quando i coniugi che vivono in comune non hanno nominato un rappresentante comune o non hanno designato congiuntamente una persona autorizzata a ricevere la corrispondenza, qualsiasi notifica deve essere indirizzata a entrambi i coniugi congiuntamente.

3 ...

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1 Le decisioni sono notificate al contribuente per iscritto e indicano le vie di diritto.

2 Il contribuente con domicilio o sede all'estero è tenuto a designare un rappresentante o un indirizzo di notifica in Svizzera.

3 Quando il contribuente non ha un domicilio o una sede conosciuti o si trova all'estero, senza aver designato un rappresentante o un indirizzo di notifica in Svizzera, le decisioni gli sono notificate validamente mediante pubblicazione sul Foglio Ufficiale.

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Per il resto, il Codice di procedura amministrativa è applicabile per analogia.

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1 Il contribuente è tenuto a presentare all'autorità una dichiarazione accurata e completa e ad allegare tutti i documenti che giustificano le sue indicazioni o che deve fornire.

2 Egli comunica all'autorità, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per una corretta tassazione.

3 Egli presenta i suoi libri contabili e tutti gli altri documenti rilevanti.

4 Le persone fisiche il cui reddito proviene da un'attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla loro dichiarazione

a) i conti annuali firmati (bilancio, conto economico) relativi al periodo fiscale; oppure

b) in caso di tenuta di una contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 957, comma 2, del Codice delle obbligazioni: un prospetto delle entrate e delle spese, dello stato patrimoniale (un dettaglio degli attivi, in particolare lo stato delle scorte e dei crediti, e dei passivi) nonché dei prelievi e conferimenti privati relativi al periodo fiscale.

4bis Le modalità di tenuta e conservazione dei documenti di cui al comma 4 sono regolate dagli articoli 957 a 958f del Codice delle obbligazioni.

5 Il contribuente informa l'autorità dei fatti suscettibili di modificare la base di valutazione o l'assoggettamento.

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1 Il contribuente che, in maniera colpevole, non dà seguito alle richieste dell'autorità è considerato rinunciare a essere ascoltato.

2 Risponde delle spese che ne derivano.

3 Le disposizioni relative alle infrazioni restano riservate.

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1 Il contribuente è tassato d'ufficio se, nonostante l'intimazione, non ha adempiuto ai suoi obblighi procedurali o se i suoi elementi imponibili non possono essere determinati con la precisione necessaria a causa di dati insufficienti.

2 In questo caso, l'autorità procede per valutazione basandosi su coefficienti sperimentali, sull'evoluzione del patrimonio o sulla spesa del contribuente.

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L'autorità può procedere a una tassazione provvisoria sulla base degli elementi dichiarati, senza modifiche.

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1 L'autorità fiscale adotta d'ufficio le misure necessarie per l'adempimento del proprio compito.

2 Essa può ordinare audizioni, procedere a perizie contabili ed esigere la produzione di tutti i documenti utili.

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1 Il risultato di ogni audizione è redatto per iscritto. Il contribuente ne attesta la veridicità con la propria firma.

2 Il rapporto conseguente a una perizia è in linea di principio sottoposto al contribuente e approvato o contestato da questi nella stessa seduta. Se viene redatto successivamente, è notificato all'interessato, che può esprimere la sua opinione al riguardo entro il termine stabilito dall'autorità.

3 Se la perizia rivela che la dichiarazione del contribuente era notevolmente inferiore alla realtà, egli ne sostiene le spese.

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1 Le autorità fiscali si scambiano gratuitamente tutte le informazioni utili e si autorizzano reciprocamente a consultare i loro fascicoli.

1bis Quando risulta dalla dichiarazione dei redditi di un contribuente con domicilio o sede nel Cantone che è anche soggetto a imposta in un altro cantone, l'autorità di tassazione porta il contenuto della sua dichiarazione e la sua tassazione a conoscenza delle autorità fiscali dell'altro cantone.

2 Le autorità della Confederazione, dei cantoni, dei distretti e dei comuni trasmettono, su richiesta, alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge, ogni informazione che possa essere importante per la sua applicazione. Le autorità dello Stato, dei distretti e dei comuni segnalano spontaneamente a queste ultime i casi che potrebbero essere stati oggetto di un'imposizione incompleta.

3 In particolare, il conservatore del Registro fondiario comunica al Servizio delle contribuzioni entro 8 giorni ogni fatto di cui è venuto a conoscenza che possa dar luogo a una plusvalenza immobiliare.

4 Gli organi delle collettività e degli enti ai quali sono stati delegati compiti spettanti a un'amministrazione pubblica sono assimilati, riguardo all'obbligo di collaborazione, alle autorità menzionate al secondo comma.

5 Gli organi del servizio postale svizzero e degli istituti di credito pubblici sono esenti dall'obbligo di fornire informazioni e dati riguardanti i fatti sui quali devono mantenere il segreto in virtù di disposizioni legali speciali.

6 Le autorità menzionate ai commi 1 e 2 sono abilitate a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato AVS per l'adempimento delle loro mansioni legali, conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

7 Se una persona giuridica non ha consegnato i suoi conti annuali conformemente all'articolo 138, comma 4, lettera a, le autorità fiscali ne informano il responsabile del registro di commercio entro tre mesi dalla scadenza dei termini corrispondenti.

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**1 L'Amministrazione federale delle contribuzioni e le autorità menzionate all'articolo 143, comma 1, scambiano i dati che possono essere utili all'adempimento dei loro compiti. Le autorità menzionate all'articolo 143, comma 2, comunicano alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge i dati che possono essere importanti per la sua esecuzione.**

2 I dati sono comunicati nei singoli casi o sotto forma di liste oppure su supporti di dati elettronici. Possono anche essere resi accessibili tramite una procedura di richiamo. Questa assistenza amministrativa è gratuita.

3 È obbligatoria la comunicazione di tutti i dati che possono servire alla tassazione e alla riscossione delle imposte, in particolare

a) l'identità;

b) lo stato civile, il luogo di domicilio o di soggiorno, l'autorizzazione di soggiorno e l'attività lucrativa;

c) le operazioni giuridiche;

d) le prestazioni delle collettività pubbliche.

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1 Le autorità fiscali sono autorizzate a trasmettere, a fini di stampa, a un'altra unità amministrativa documenti soggetti a segreto fiscale e suscettibili di contenere dati personali, inclusi sensibili.

2 L'entità incaricata elimina tutti i dati in suo possesso dopo il compimento del suo compito.

3 Qualsiasi persona che collabori, a qualsiasi titolo, con o all'interno dell'entità terza incaricata e che possa venire a conoscenza del contenuto dei documenti menzionati nel comma primo è soggetta agli stessi obblighi dei collaboratori delle autorità fiscali. Essi sono in particolare soggetti al segreto d'ufficio e alle norme cantonali in materia di protezione dei dati.

4 Per il resto, il Governo prende, in modo contrattuale, le altre misure utili alla preservazione del segreto fiscale, in particolare sui piani organizzativo, tecnico e procedurale. Designa inoltre l'entità incaricata e definisce l'estensione del mandato.

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1 Sono tenuti a consegnare dichiarazioni scritte al contribuente

a) i creditori e i debitori, riguardo all'esistenza, all'importo e agli interessi dei debiti e dei crediti, nonché alle garanzie di cui siano corredati;

b) gli assicuratori, riguardo al valore fiscale delle assicurazioni sulla vita e alle prestazioni erogate o dovute in virtù di un contratto di assicurazione; per le assicurazioni di rendita vitalizia soggette alla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA), essi devono fornire inoltre una dichiarazione sull'anno di stipula del contratto, sull'importo della rendita vitalizia garantita, sulla parte totale di rendimento imponibile ai sensi dell'articolo 20, comma 1, nonché sulle prestazioni eccedenti e la parte di rendimento proveniente da tali prestazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b;

c) le istituzioni di previdenza, riguardo agli importi, ai premi e ai contributi ricevuti;

d) le persone che hanno o hanno avuto relazioni contrattuali con il contribuente, riguardo alle pretese e prestazioni reciproche che ne derivano;

e) i fiduciari, gestori di patrimoni, creditori pignoratizi, mandatari e altre persone che hanno o avevano il possesso o l'amministrazione del patrimonio del contribuente, riguardo a tale patrimonio e ai redditi di questo.

2 Le autorità fiscali possono esigere tali dichiarazioni direttamente dal terzo nel caso in cui, nonostante sollecito, il contribuente non le produca. In caso di inadempienza, l'articolo 139 si applica per analogia.

3 Il segreto professionale legalmente protetto rimane riservato.

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**1 Per ciascun periodo fiscale, viene consegnata un'attestazione alle autorità fiscali da:**

a) il datore di lavoro, sulle sue prestazioni al lavoratore, sugli importi versati dai fondi pensione, di disoccupazione, di compensazione e di altre istituzioni simili, nonché sull'attribuzione e sull'esercizio di partecipazioni dei collaboratori (art. 15a) e sui vantaggi apprezzabili in denaro che ne derivano (art. 15b e 15c);

b) le persone giuridiche, sulle prestazioni versate ai membri dell'amministrazione o di altri organi;

c) le fondazioni, inoltre, sulle prestazioni fornite ai loro beneficiari;

d) le società semplici e le società di persone, su tutti gli elementi che rivestono importanza per la tassazione dei loro soci, in particolare sulla loro quota di reddito e patrimonio della società; una copia dell'attestazione è inviata al contribuente;

e) i collettivi di investimento in capitale, sugli elementi determinanti per l'imposizione degli immobili detenuti in proprietà diretta e il loro rendimento;

f) le istituzioni di previdenza, sulle prestazioni erogate a titolo di previdenza professionale e di previdenza individuale vincolata;

g) le casse di assicurazione contro la disoccupazione, sulle prestazioni erogate ai loro assicurati;

h) i datori di lavoro, sui dati salariali riguardanti i lavoratori di cui all'articolo 122, comma 1, lettere a e abis, per i quali un accordo fiscale internazionale prevede lo scambio automatico internazionale di informazioni su tali dati.

**1bis Una copia dell'attestazione deve essere inviata al contribuente.**

2 I soci, i comproprietari e i proprietari comuni informano l'autorità sui loro rapporti giuridici con il contribuente, in particolare sulla sua quota, i suoi diritti e i suoi redditi.

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1 Sono parti nella procedura di tassazione il Servizio delle contribuzioni, agendo eventualmente per mezzo delle sue sezioni, il comune e il contribuente.

2 Il comune collabora alla tassazione; gode dei diritti di reclamo e di ricorso. Tuttavia, non è parte nella procedura se il reclamo o il ricorso proviene da un'altra parte.

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1 Gli eredi del contribuente, il suo tutore, curatore, nella misura in cui ciò rientra nel quadro della sua missione, o il liquidatore sono surrogati in una procedura di tassazione in corso.

2 Gli eredi designano un rappresentante comune entro un termine ragionevole; in mancanza, questo è nominato dal Servizio delle contribuzioni.

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1. I coniugi che vivono in comunione domestica sono entrambi titolari dei diritti e degli obblighi che la legge conferisce al contribuente. Essi agiscono congiuntamente e firmano entrambi gli atti di procedura destinati all'autorità.

2. La dichiarazione dei redditi presentata in forma cartacea deve recare entrambe le firme. Qualora essa sia firmata solo da uno dei coniugi, un termine è concesso al coniuge che non ha firmato. Se il termine scade senza essere stato utilizzato, si presume stabilita la rappresentanza contrattuale tra i coniugi.

2bis. In caso di presentazione della dichiarazione dei redditi in forma elettronica, la rappresentanza contrattuale tra i coniugi è presunta.

3. Affinché i ricorsi e altri scritti siano considerati presentati nei termini utili, è sufficiente che uno dei coniugi abbia agito nei termini.

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Per i termini e la loro restituzione si applicano, per analogia, le disposizioni del Codice delle obbligazioni (art. 76 e seguenti) e del Codice di procedura amministrativa (art. 44-48).

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1 Le tassazioni relative alle imposte sul reddito, sull'utile e sui guadagni immobiliari sono arrotondate alla centinaia di franchi inferiore.

2 Le tassazioni relative alle imposte sulla fortuna e sul capitale proprio sono arrotondate al migliaio di franchi inferiore.

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1 Il diritto di procedere alla tassazione si prescrive dopo cinque anni a partire dalla fine dell'anno fiscale.

2 La prescrizione non decorre o è sospesa

a) durante le procedure di reclamo, di ricorso o di revisione;

b) finché il credito d'imposta è garantito da garanzie o il recupero è rinviato;

c) finché il contribuente o una persona solidalmente responsabile con lui del pagamento dell'imposta non ha domicilio in Svizzera o non vi risiede.

3 Un nuovo termine di prescrizione inizia a decorrere

a) quando l'autorità adotta un provvedimento volto a fissare o far valere il credito d'imposta e ne informa il contribuente o una persona solidalmente responsabile con lui del pagamento dell'imposta;

b) quando il contribuente o una persona solidalmente responsabile con lui riconosce espressamente il debito d'imposta;

c) quando viene avviata un'azione penale a seguito di evasione consumata o reato fiscale.

4 La prescrizione del diritto di procedere alla tassazione si compie in ogni caso 15 anni dopo la fine dell'anno fiscale.

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Il Servizio delle imposte può procedere alla registrazione elettronica delle dichiarazioni fiscali nonché degli allegati e di altri documenti raccolti su un supporto cartaceo.

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Dopo la registrazione elettronica da parte del Servizio delle contribuzioni, le dichiarazioni dei redditi così come gli allegati e altri documenti raccolti su supporto cartaceo potranno essere eliminati.

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1 Il luogo di imposizione è determinato dal collegamento personale o, in mancanza, dal collegamento economico del contribuente.

2 Se esistono diversi collegamenti economici, il luogo di imposizione è determinato dal luogo dove si trovano i valori imponibili più elevati alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento.

3 In caso di incertezza o di conflitto tra comuni (giurassiani o fuori cantone), il Servizio delle contribuzioni fissa il luogo di imposizione e procede all’istruzione del dossier.

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1 Per le imposte periodiche, il comune e il Servizio delle contribuzioni consegnano le dichiarazioni dei redditi a tutti i contribuenti entro la fine del mese di gennaio che segue l'anno fiscale.

2 Le dichiarazioni dei redditi sono stabilite sulla base del ruolo dei contribuenti tenuto dal comune, conformemente al decreto che regola la procedura di tassazione e alle direttive del Servizio delle contribuzioni.

3 Dopo l'invio delle dichiarazioni dei redditi, il Servizio delle contribuzioni invita tramite avviso pubblico i contribuenti a compilarle e a depositarle entro il termine legale.

4 Quando l'assoggettamento nasce nel corso del periodo fiscale, così come per l'imposta sui guadagni immobiliari, la dichiarazione dei redditi è consegnata al contribuente non appena l'autorità ha conoscenza dell'evento che dà luogo all'imposizione.

5 Il contribuente non è esonerato dai suoi obblighi fiscali per il fatto di non aver ricevuto alcuna dichiarazione dei redditi. È in particolare tenuto ad annunciare spontaneamente i suoi guadagni immobiliari.

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1 Il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi su supporto cartaceo o per via elettronica, entro la fine del mese di febbraio successivo all'anno fiscale o entro 30 giorni dal suo ricevimento. In caso di presentazione per via elettronica, una conferma elettronica dei dati dichiarati dal contribuente equivale alla firma autografa della dichiarazione dei redditi.

2 Quando il contribuente non presenta la dichiarazione entro il termine legale, o quando essa risulta incompleta, l'autorità gli concede un termine di 10 giorni per adempiere ai suoi obblighi.

3 Su richiesta, il Servizio delle imposte può prorogare il termine di presentazione della dichiarazione.

4 …

5 Il Governo emana le disposizioni esecutive necessarie.

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Il comune trasmette senza indugio le dichiarazioni fiscali ricevute, insieme agli allegati e agli altri documenti necessari, al Servizio delle imposte.

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1 Il Servizio delle imposte controlla la dichiarazione dei redditi ed effettua le indagini necessarie.

2 Se i dati forniti risultano insufficienti, il Servizio delle imposte procede alla tassazione d'ufficio (art. 140).

3 Comunica la decisione di tassazione al contribuente, indicando le modifiche apportate alla sua dichiarazione così come i mezzi di ricorso.

4 Il comune ottiene lo stato delle decisioni comunicate ai suoi contribuenti.

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Il contribuente e il debitore delle prestazioni imponibili devono, su richiesta delle autorità fiscali, fornire tutte le informazioni orali o scritte riguardanti gli elementi determinanti per la riscossione dell'imposta alla fonte. Gli articoli 141 a 145 si applicano per analogia.

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1 Quando il contribuente, il debitore della prestazione imponibile o il comune contestano la ritenuta d'imposta, possono esigere che il Servizio delle contribuzioni emetta una decisione relativa all'esistenza e all'entità dell'assoggettamento entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo alla scadenza della prestazione.

1bis Il contribuente può, inoltre, fino al 31 marzo dell'anno fiscale che segue la scadenza della prestazione, esigere che il Servizio delle contribuzioni emetta una decisione relativa all'esistenza e all'entità dell'assoggettamento

a) se contesta l'imposta alla fonte indicata sul certificato menzionato all'articolo 125, comma 1, lettera b; oppure

b) se il datore di lavoro non gli ha consegnato il certificato menzionato all'articolo 125, comma 1, lettera b.

2 Il debitore della prestazione imponibile è tenuto a trattenere l'imposta fino all'entrata in vigore della decisione.

3 L'imposta trattenuta dovuta dal debitore della prestazione imponibile, dopo l'intimazione, gli viene notificata mediante decisione emessa dal Servizio delle contribuzioni.

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1 Quando il debitore della prestazione imponibile ha effettuato una ritenuta insufficiente o non ne ha effettuata alcuna, l’Amministrazione delle imposte lo obbliga a versare l'imposta che non è stata trattenuta. Il diritto del debitore di rivalersi sul contribuente è riservato.

1bis Quando l’Amministrazione delle imposte non è in grado di recuperare successivamente tale imposta dal debitore della prestazione imponibile, può obbligare il contribuente a pagare l'imposta alla fonte dovuta.

2 Quando il debitore della prestazione imponibile ha effettuato una ritenuta d'imposta troppo elevata, deve restituire la differenza al contribuente.

3 Se il contribuente non lavora più al servizio del debitore della prestazione imponibile che ha effettuato una ritenuta d'imposta troppo elevata, l’Amministrazione delle imposte restituisce la differenza al contribuente. È riservato l'articolo 188, commi 3 e 4.

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Le decisioni emesse in materia di ritenuta alla fonte sono assimilate a decisioni di tassazione. In quanto tali, possono essere contestate dal contribuente, dal debitore della prestazione imponibile o dal comune mediante via di reclamo (art. 157 a 159), di ricorso alla Commissione cantonale dei ricorsi (art. 160 a 164) o di ricorso al Tribunale cantonale (art. 165 a 168).

Art 157

1 Il contribuente e il comune interessato possono inviare al Servizio delle contribuzioni un reclamo scritto contro qualsiasi decisione riguardante una materia regolata nelle parti prima, seconda, terza e quarta, titolo primo, con riserva delle decisioni emesse nei settori menzionati nell'articolo 168b. Il reclamo deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica della decisione.

2 Il reclamo presentato contro una decisione di tassazione già motivata può essere considerato come un ricorso e trasmesso alla Commissione cantonale dei ricorsi se il contribuente e gli altri aventi diritto vi acconsentono.

3 Il contribuente che è stato tassato d'ufficio può presentare un reclamo contro tale tassazione unicamente per il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare, ove necessario, i mezzi di prova.

4 Il Servizio delle contribuzioni trasmette al contribuente il reclamo del comune interessato e gli fissa un termine di 30 giorni per formulare le sue osservazioni.

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1. Il Servizio delle imposte verifica tutti gli elementi dell'imposta e può, dopo aver ascoltato il contribuente, modificare la tassazione a svantaggio di quest'ultimo.

2. Il reclamo può essere ritirato finché il Servizio delle imposte non abbia deliberato. Tuttavia, quest'ultimo non dà seguito a un ritiro se ammette che la decisione impugnata è infondata.

3. I principi che regolano la procedura di tassazione sono applicabili.

4. La nuova decisione del Servizio delle imposte contiene i motivi e le vie di ricorso.

5. Essa è notificata al contribuente e comunicata al comune.

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1 La procedura di reclamo è in linea di principio gratuita.

2 Tuttavia, le spese di perizia sono a carico del contribuente la cui contestazione viene respinta. In caso di accoglimento parziale del reclamo, l'autorità decide secondo apprezzamento.

3 Quando la tassazione è stabilita d'ufficio (art. 140), può essere richiesto al contribuente un onorario conformemente alla legislazione sugli onorari.

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Inoltre, la procedura è regolata dal Codice di procedura amministrativa.

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1 Il contribuente e il comune possono ricorrere contro la decisione sul reclamo presso la Commissione cantonale dei ricorsi.

2 L'organizzazione e il funzionamento della Commissione cantonale dei ricorsi così come la procedura sono regolati da un decreto del Parlamento.

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1 Il termine per il ricorso è di 30 giorni a partire dalla notifica o comunicazione della decisione.

2 Il memoria di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi; i mezzi di prova vi sono allegati.

3 Qualsiasi errore nella decisione impugnata e qualsiasi vizio di procedura costituiscono motivi di ricorso.

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1 La Commissione cantonale dei ricorsi invita il Servizio delle contribuzioni a esprimersi e a produrre il fascicolo ufficiale.

2 Essa accerta i fatti d'ufficio e adotta le misure istruttorie necessarie.

3 Sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal Codice di procedura amministrativa, ad eccezione dell'affermazione suppletiva.

4 Per il resto, la Commissione cantonale dei ricorsi ha le stesse competenze del Servizio delle contribuzioni nella procedura di tassazione e di reclamo.

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1 La Commissione cantonale dei ricorsi può essere suddivisa in al massimo tre sezioni per la preparazione delle decisioni.

2 Essa prende le decisioni in seduta plenaria, fatte salve le competenze del suo presidente che decide come giudice unico i ricorsi diventati privi di oggetto, riguardanti un'imposta o una multa non superiore a 300 franchi, o diretti contro decisioni in materia di spese.

3 Se la Commissione cantonale dei ricorsi intende modificare la decisione sul reclamo a sfavore del ricorrente, lo informa e gli dà l'opportunità di esprimersi.

4 Le decisioni contengono un riassunto dei fatti, le considerazioni in diritto e il dispositivo; esse sono comunicate al contribuente, al Servizio delle contribuzioni e al comune.

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1 La Commissione Cantonale dei Ricorsi percepisce emolumenti conformemente al decreto.

2 Le spese sono poste a carico delle parti secondo le regole generali della procedura amministrativa.

3 La Commissione Cantonale dei Ricorsi accorda le spese solo se la natura particolare del caso lo giustifica.

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Il contribuente, il Servizio delle imposte e il comune possono ricorrere contro la decisione della Commissione cantonale dei ricorsi presso la Corte amministrativa; ad eccezione del comune, essi godono della qualità di parte anche se il ricorso non proviene da loro stessi.

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1 Il termine per presentare ricorso è di 30 giorni a partire dalla comunicazione della decisione.

2 Il ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi, indicando i mezzi di prova.

3 I seguenti motivi possono essere invocati

a) la violazione del diritto, incluso l'eccesso o l'abuso del potere discrezionale;

b) l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti pertinenti.

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1 Il presidente del Tribunale amministrativo decide come giudice unico i ricorsi divenuti privi di oggetto, riguardanti un'imposta o una sanzione non superiore a 1.000 franchi o diretti contro decisioni in materia di spese.

2 Le altre decisioni sui ricorsi sono prese dal Tribunale amministrativo.

3 Il Tribunale amministrativo non è vincolato dalle conclusioni delle parti. Dopo aver ascoltato il contribuente, può anche modificare la tassazione a svantaggio di quest'ultimo.

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Per la procedura si applicano inoltre le disposizioni del Codice di procedura amministrativa.

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1 La sentenza del Tribunale amministrativo può essere oggetto di ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale ai sensi dell'articolo 73, comma 1, della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni. Il contribuente, il Servizio delle contribuzioni e l'Amministrazione federale delle contribuzioni hanno legittimazione a ricorrere.

2 In materia d'imposta alla fonte, la legittimazione a ricorrere spetta anche al debitore del credito fiscale.

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1 In linea di principio, hanno un carattere politico preponderante ai sensi dell'articolo 162 del Codice di procedura amministrativa, in particolare le decisioni emesse

a) in materia di sgravio fiscale (art. 4);

b) in materia di privilegio fiscale (art. 5);

c) nel caso di deduzioni superiori al 10% del reddito netto ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera d;

d) ...;

e) nel caso di deduzioni superiori al 10% dell'utile netto ai sensi dell'articolo 71, comma 1, lettera c.

2 Se del caso, il ricorso davanti al giudice amministrativo e alla Corte amministrativa non è ammissibile e il ricorso davanti al Governo è l'unica via aperta se quest'ultimo non ha emesso la decisione.

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1 Una decisione passata in giudicato può essere riesaminata a favore del contribuente, su sua richiesta o d'ufficio

a) quando vengono scoperti fatti importanti o prove concludenti;

b) quando l'autorità che ha pronunciato la decisione non ha tenuto conto di fatti importanti o di prove concludenti di cui era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza, oppure ha violato in altro modo una delle regole essenziali della procedura;

c) quando un crimine o un delitto ha influenzato la decisione.

2 La revisione è esclusa quando il richiedente, usando la diligenza ragionevolmente esigibile, avrebbe potuto far valere il motivo di revisione invocato già nel corso della procedura ordinaria.

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La domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo, ma non oltre dieci anni dalla notifica della decisione.

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1 La revisione di una decisione è di competenza dell'autorità che ha emesso tale decisione.

2 Se esiste un motivo per la revisione, l'autorità annulla la decisione precedente e si pronuncia nuovamente.

3 Il rigetto della domanda di revisione e la nuova decisione possono essere impugnati attraverso le stesse vie legali della decisione precedente.

4 Per il resto, si applicano le disposizioni relative alla procedura seguita durante la decisione precedente.

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1 Gli errori di calcolo e di trascrizione contenuti in una decisione divenuta definitiva possono essere corretti dall'autorità che li ha commessi, su richiesta o d'ufficio, entro un termine di cinque anni dalla notifica.

2 La correzione dell'errore o il rifiuto di procedervi possono essere impugnati attraverso gli stessi mezzi di ricorso previsti per la decisione.

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1 Quando fatti o prove precedentemente sconosciuti all'autorità fiscale permettono di stabilire che una tassazione non è stata effettuata indebitamente o che una tassazione entrata in vigore è incompleta o che una tassazione non effettuata o incompleta è dovuta a un delitto o reato commesso contro l'autorità fiscale, quest'ultima procede al richiamo dell'imposta non percepita e addebita degli interessi.

2 Quando il contribuente ha presentato una dichiarazione completa e precisa riguardo al suo reddito, alla sua fortuna, al suo utile netto o al suo capitale proprio, e l'autorità fiscale ne ha accettato la valutazione, un richiamo dell'imposta è escluso, anche se tale valutazione fosse insufficiente.

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1 Entro il termine di un anno dal decesso, ma al più tardi fino alla redazione dell'inventario, ciascuno degli eredi ha diritto, indipendentemente dagli altri, alla rettifica fiscale semplificata sugli elementi del patrimonio e del reddito sottratti dal defunto, a condizione che

a) nessuna autorità fiscale abbia conoscenza della sottrazione d'imposta;

b) collabori senza riserve con l'amministrazione per determinare gli elementi del patrimonio e del reddito sottratti;

c) si adoperi per saldare la rettifica fiscale dovuta.

2 La rettifica fiscale è calcolata sulle tre annualità fiscali precedenti l'anno del decesso, in conformità alle disposizioni sulla tassazione ordinaria e percepita con gli interessi moratori.

3 La rettifica fiscale semplificata è esclusa in caso di liquidazione ufficiale della successione o di liquidazione della stessa secondo le norme di fallimento.

4 Anche l'esecutore testamentario o l'amministratore della successione possono richiedere la rettifica fiscale semplificata.

5 Il Governo può emanare, tramite ordinanza, le disposizioni applicative necessarie.

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1 Il diritto di avviare una procedura di richiamo d'imposta si estingue dieci anni dopo la fine del periodo fiscale per il quale, indebitamente, la tassazione non è stata eseguita o per il quale la tassazione entrata in vigore era incompleta.

2 L'introduzione di un procedimento penale a seguito di evasione fiscale o reato fiscale comporta anche l'apertura della procedura di richiamo d'imposta.

3 Il diritto di procedere al richiamo dell'imposta si estingue quindici anni dopo la fine del periodo fiscale a cui si riferisce.

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1 Il contribuente è informato per iscritto dell'apertura di una procedura per il recupero d'imposta.

1bis Se, al momento dell'apertura della procedura per il recupero d'imposta, non è stata né iniziata né pendente alcuna procedura penale per evasione fiscale né può essere esclusa a priori, il contribuente è informato che una procedura penale per evasione fiscale potrà successivamente essere avviata contro di lui.

2 Quando la procedura non è ancora iniziata al decesso del contribuente o non è terminata, essa può essere avviata o continuata contro gli eredi.

3 Per il resto, le disposizioni riguardanti i principi generali di procedura, le procedure di imposizione e di ricorso si applicano per analogia.

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1 Il Servizio delle contribuzioni, supportato da altri servizi, incassa le imposte cantonali e comunali previste dalla presente legge.

2 Il decreto sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale definisce le competenze dei servizi interessati.

3 Il Governo può affidare l'incasso di alcune imposte ai comuni.

4 In tal caso, i comuni sono responsabili dell'incasso e del versamento delle imposte cantonali.

5 Il Dipartimento delle Finanze può concedere ai comuni un'adeguata bonificazione per le imposte cantonali da essi incassate. Allo stesso modo, può richiedere loro il versamento di un tale contributo per l'incasso delle imposte comunali effettuato dallo Stato.

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1 Il Servizio delle contribuzioni è incaricato dell'imposizione e della riscossione dell'imposta minima dei grandi gruppi di imprese conformemente all'articolo 15 dell'ordinanza federale del 22 dicembre 2023 sull'imposizione minima dei grandi gruppi di imprese.

2 Lo Stato restituisce ai comuni idonei una quota del 15% dell'importo totale della parte cantonale dell'imposta complementare giurassiana.

3 La ripartizione della quota del 15% tra i comuni idonei avviene secondo i fattori determinati nel quadro della ripartizione dell'imposta tra i comuni.

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1 Le imposte, compresi gli interessi, le spese e le sanzioni, sono riscosse sulla base delle decisioni di tassazione. Quando la tassazione non è ancora effettuata entro il termine generale di scadenza, l'imposta è riscossa a titolo provvisorio.

2 L'imposta provvisoria è fissata sulla base dell'ultima tassazione conosciuta, dell'ultima dichiarazione presentata o dell'importo probabile di imposta dovuta. Resta salvo l'articolo 140a.

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1 Le imposte provvisorie possono essere riscosse tramite acconti.

2 I pagamenti per acconti sono imputati sulle imposte dovute secondo la tassazione definitiva.

3 Il Parlamento stabilisce le modalità di riscossione tramite decreto.

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1 Un conteggio finale è notificato al contribuente non appena la tassazione è effettuata. Può essere allegato alla notifica della tassazione.

2 È redatto sulla base della decisione di tassazione, dei versamenti precedentemente effettuati, nonché degli interessi.

3 Se gli importi percepiti a titolo provvisorio sono insufficienti, la differenza è richiesta; gli importi percepiti in eccesso sono restituiti.

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1 Quando gli importi delle imposte riscossi sulla base di una tassazione congiunta devono essere rimborsati ai coniugi che vivono in comunione di vita, ciascun coniuge è autorizzato a ricevere tali importi.

2 Quando gli importi delle imposte riscossi presso contribuenti sposati devono essere rimborsati dopo il loro divorzio o la loro separazione legale o di fatto, il rimborso avviene per metà a ciascun coniuge.

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1 Gli imposte periodiche ordinarie delle persone fisiche sono dovute alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo all'anno fiscale; quelle delle persone giuridiche sono dovute nell'anno in cui termina il periodo fiscale.

2 Il Governo stabilisce la scadenza degli acconti.

2bis Per le imposte dovute dalle persone giuridiche per le quali l'esercizio commerciale non coincide con l'anno civile, l'autorità fiscale può anticipare il termine generale di scadenza fino alla data della chiusura dell'esercizio commerciale.

2ter Ad eccezione delle scadenze previste ai commi 3 e 4, la scadenza non è subordinata a una fatturazione.

3 Sono dovute dalla notifica della decisione

a) le imposte stabilite secondo gli articoli 12, 37 e 37a;

b) l'imposta sui guadagni immobiliari;

c) i richiami d'imposta e le sanzioni fiscali.

4 L'imposta è, inoltre, dovuta

a) il giorno in cui il contribuente che intende lasciare definitivamente il paese prende disposizioni in vista della sua partenza;

b) al momento della richiesta di cancellazione dal registro delle imprese di una persona giuridica;

c) nel momento in cui un contribuente straniero cessa di avere un'impresa o una partecipazione in un'impresa del Cantone, un stabilimento permanente situato nel Cantone, un immobile situato nel Cantone o un credito garantito da tale immobile;

d) all'apertura del fallimento del contribuente;

e) al decesso del contribuente.

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1 La scadenza si applica agli importi d'imposta stabiliti dalle decisioni di imposizione o indicati nei conteggi provvisori.

2 Se l'importo definitivo dell'imposta è inferiore all'importo inizialmente stabilito, solo tale importo definitivo si considera maturato.

3 Il fatto che l'imposizione non sia stabilita alla data della scadenza dell'imposta, o che il credito fiscale sia contestato, non sospende la scadenza dell'imposta.

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1 Le imposte periodiche sul reddito e sulla fortuna, nonché sul beneficio e sul capitale, devono essere pagate alla scadenza generale.

2 Le imposte derivanti dal conteggio finale devono essere pagate entro un termine di 30 giorni.

3 Le altre imposte così come le ammende e le spese devono essere pagate entro i 30 giorni successivi alla scadenza.

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Il contribuente può effettuare pagamenti volontari fino al conteggio finale o fino alla scadenza.

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Il conteggio finale contiene il calcolo degli interessi compensatori

a) a favore del contribuente sugli importi fiscali percepiti in eccesso dalla loro data di pagamento fino al conteggio finale;

b) a carico del contribuente sugli importi fiscali dovuti sulla base della tassazione definitiva dalla data di scadenza generale.

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1 Le imposte periodiche ordinarie dovute sulla base del calcolo finale maturano interessi se non sono pagate entro il termine di pagamento del calcolo finale.

1bis Per le altre imposte dovute, le ammende e le spese non saldate entro il termine di pagamento, maturano interessi a partire dalla fine di tale termine.

2 I pagamenti volontari e l'imposta percepita in eccesso godono di un interesse remunerativo a decorrere dal giorno del loro pagamento. È fatta salva la disposizione dell'articolo 188, comma 2.

3 Le imposte dovute sulla base di una tassazione provvisoria ai sensi dell'articolo 140a non maturano interessi.

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1 Il Governo stabilisce per ogni anno fiscale i tassi di interessi compensatori, moratori e remuneratori, così come il tasso di interesse sui pagamenti volontari.

2 Il tasso di interesse si applica durante l'anno civile in questione a tutte le crediti fiscali, sanzioni e spese. Tuttavia, il tasso di interesse applicabile all'inizio di una procedura di esecuzione rimane valido fino alla conclusione della stessa.

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1 L'imposta si prescrive dopo cinque anni dall'entrata in vigore della decisione di tassazione.

2 ...

3 Per la sospensione e l'interruzione della prescrizione, l'articolo 151, capoverso 2, lettere b e c, e capoverso 3, è applicabile per analogia.

4 La prescrizione è acquisita in ogni caso entro dieci anni a partire dalla fine del periodo fiscale durante il quale la tassazione è entrata in vigore.

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1 Il contribuente che non ha pagato l'imposta dovuta entro i termini viene invitato a farlo tramite intimazione. La concessione di un accordo di pagamento equivale a una prima intimazione.

2 Fatto salvo il rilascio di garanzie, viene avviata un'azione esecutiva contro il contribuente che non ha dato seguito a una seconda intimazione.

2bis Se il debitore dell'imposta non ha domicilio in Svizzera o è stato ordinato il sequestro di beni di sua proprietà, la procedura esecutiva può essere avviata senza previa intimazione.

3 Nella procedura esecutiva, le decisioni di tassazione e le sentenze passate in giudicato che stabiliscono definitivamente un credito fiscale, così come le richieste di garanzie, sono assimilate a una sentenza esecutiva ai sensi dell'articolo 80 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento.

4 L'autorità è esonerata dal produrre le rivendicazioni fiscali negli inventari ufficiali e durante le convocazioni dei creditori.

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1 Se il pagamento del debito fiscale entro il termine prescritto dovesse avere conseguenze molto gravi per il debitore, le autorità di riscossione possono prorogare il termine di pagamento o autorizzare un pagamento rateale. Esse possono rinunciare a riscuotere gli interessi dovuti sugli importi il cui pagamento è differito.

2 Le agevolazioni di pagamento possono essere subordinate a condizioni o all'ottenimento di garanzie appropriate.

3 Le agevolazioni di pagamento concesse sono revocate qualora le circostanze che ne giustificavano la concessione non esistano più o se le condizioni alle quali sono subordinate non sono rispettate.

3bis Le autorità di riscossione si pronunciano in maniera definitiva.

4 Il Dipartimento delle Finanze precisa le modalità di concessione delle agevolazioni di pagamento.

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1 Il contribuente può ottenere la remissione totale o parziale dell'imposta dovuta, degli interessi o della sanzione se è caduto in stato di indigenza o se il pagamento comporta per lui conseguenze estremamente gravose.

2 La domanda di remissione deve essere presentata presso l'Ufficio delle Entrate e l'Amministrazione del distretto competente, che la trasmette ai comuni interessati concedendo loro un termine di 20 giorni per il preavviso.

3 La procedura di remissione è gratuita. Tuttavia, le spese possono essere poste a carico del richiedente, totalmente o parzialmente, se la sua richiesta è manifestamente infondata.

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1 L'Agenzia delle imposte decide sulla domanda di remissione dell'imposta.

1bis La procedura di remissione dell'imposta non ha effetto sospensivo.

1ter La domanda di remissione dell'imposta presentata dopo l’invio dell’atto di esecuzione è dichiarata irricevibile.

2 La decisione di remissione può essere accompagnata da condizioni.

2bis La decisione di remissione si applica anche alle imposte comunali.

3 Essa è soggetta a reclamo e ricorso alla Commissione cantonale dei ricorsi e al Tribunale amministrativo cantonale, da parte del contribuente e del comune. È riservato il ricorso al Governo contro la decisione sul reclamo, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera c, del Codice di procedura amministrativa.

4 Il termine per il reclamo e il ricorso è di 30 giorni dalla notifica della decisione.

5 Il reclamo deve essere motivato e includere eventuali offerte di prova.

6 La decisione di remissione può essere revocata. La decisione di revoca è soggetta agli stessi mezzi di impugnazione della decisione di remissione.

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Il Governo disciplina mediante ordinanza le condizioni di concessione e la procedura di rimessione.

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1 Il contribuente può richiedere la restituzione di un'imposta che ha pagato erroneamente, che non era dovuta o era dovuta solo parzialmente.

2 Gli importi delle imposte restituiti oltre trenta giorni dopo il loro pagamento sono soggetti a interessi al tasso fissato dal Governo a partire dalla data del loro pagamento.

3 La richiesta di restituzione deve essere indirizzata al Servizio delle contribuzioni entro cinque anni dalla fine dell'anno civile durante il quale è avvenuto il pagamento. Il rigetto della richiesta di restituzione apre le stesse vie di ricorso di una decisione di imposizione fiscale.

4 Il diritto alla restituzione si estingue dopo dieci anni dalla fine dell'anno in cui è avvenuto il pagamento.

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1 Il Governo è autorizzato a decretare un'amnistia fiscale per i capitali di risparmio che non superano i 50.000 franchi e i loro rendimenti.

2 L'amnistia consiste nella rinuncia al richiamo dell'imposta evasa e alle sanzioni fiscali.

3 Il Governo stabilisce le modalità dell'amnistia mediante ordinanza.

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1 L'imposta sul guadagno immobiliare, così come l'imposta sul reddito o sul profitto dei commercianti di immobili nella misura in cui si riferisce al bene immobile in questione, sono garantiti da un'ipoteca legale, conformemente all'articolo 88 della legge d'introduzione del Codice civile svizzero.

2 È riservato l'articolo 190a.

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1 In caso di alienazione di un immobile che comporti la percezione di un'imposta sul reddito o sul profitto oppure di un'imposta sul guadagno immobiliare, le parti hanno l’obbligo, salvo eccezioni, di depositare il 7% del ricavato dell’alienazione presso un ufficiale pubblico.

2 L'importo depositato ai sensi del paragrafo 1 così come eventuali integrazioni possono essere oggetto di pagamento volontario conformemente all'articolo 180a.

3 In caso di violazione della presente disposizione, l'articolo 198 si applica per analogia.

4 Il deposito previsto al paragrafo 1 ha l’effetto di estinguere il diritto all'iscrizione al registro fondiario dell'ipoteca legale prevista all'articolo 190, paragrafo 1.

5 Le alienazioni effettuate in applicazione delle disposizioni della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione forzata per debiti e fallimenti non sono soggette al deposito. In questi casi, l'imposta sul reddito o sul profitto o l'imposta sul guadagno immobiliare è, se del caso, garantita da un'ipoteca legale, conformemente all'articolo 190.

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**1** Se il contribuente non ha domicilio in Svizzera o se il credito fiscale sembra essere a rischio, il Servizio delle contribuzioni può richiedere garanzie in qualsiasi momento, anche prima che l'importo dell'imposta sia fissato da una decisione passata in giudicato.

**2** La richiesta di garanzie indica l'importo da garantire; essa è immediatamente esecutiva. Nella procedura di esecuzione, produce gli stessi effetti di una sentenza esecutiva.

**3** Le garanzie devono essere fornite in denaro, in titoli sicuri e negoziabili o sotto forma di fideiussione bancaria o di due fideiussori solidali solvibili.

**3bis** L'articolo 136a si applica alla rappresentanza del contribuente e alla notificazione della decisione di richiesta di garanzie.

**4** La decisione di richiesta di garanzie è soggetta a ricorso di diritto amministrativo davanti al Tribunale amministrativo entro 30 giorni dalla sua notifica; essa non è soggetta a opposizione.

**5** Il ricorso non sospende l'esecuzione della richiesta di garanzie.

**6** La procedura di sequestro secondo le disposizioni della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento è riservata.

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1 La domanda di garanzie è assimilata all'ordinanza di sequestro ai sensi dell'articolo 274 della legge federale sull'esecuzione per debiti e fallimento. Il sequestro è effettuato dall'Ufficio delle esecuzioni competente.

2 L'opposizione all'ordinanza di sequestro prevista all'articolo 278 della legge federale sull'esecuzione per debiti e fallimento è inammissibile.

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La persona giuridica può essere cancellata dal registro delle imprese solo quando l'autorità fiscale comunica al Servizio del registro delle imprese e del registro fondiario che le imposte dovute sono state pagate o che sono state oggetto di garanzie.

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1 Viene redatto un inventario fiscale alla morte di qualsiasi contribuente giurassiano.

2 Tuttavia, nessun inventario è redatto quando le circostanze permettono di presumere che non esista alcun patrimonio.

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1 L'inventario comprende, valutati al giorno del decesso, i beni del defunto, quelli del suo coniuge convivente e quelli dei figli minorenni sotto la sua potestà genitoriale.

2 I fatti rilevanti per la tassazione sono accertati e menzionati nell'inventario.

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1 Al fine di garantire l'esattezza dell'inventario, l'eredità è posta sotto sigilli senza ritardo.

2 Gli eredi e le persone che amministrano o custodiscono i beni ereditari non possono disporne, prima dell'inventario, senza il consenso del Servizio delle imposte.

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1 Gli eredi, i rappresentanti legali degli eredi, l'amministratore della successione e l'esecutore testamentario devono

a) fornire, conformemente alla verità, tutte le informazioni utili alla determinazione degli elementi imponibili appartenuti al defunto;

b) produrre tutti i libri, i documenti giustificativi, i rendiconti della situazione o i documenti che consentono di stabilire lo stato della successione;

c) consentire l'accesso a tutti i locali e mobili di cui disponeva il defunto.

2 Gli eredi e i rappresentanti legali degli eredi che convivevano con il defunto o che avevano la custodia o l'amministrazione di alcuni dei suoi beni devono altresì consentire la visita dei propri locali e mobili.

3 Gli eredi, i rappresentanti legali degli eredi, l'amministratore della successione o l'esecutore testamentario che, dopo l'allestimento dell'inventario, vengano a conoscenza dell'esistenza di beni successori non figuranti in esso, devono informare il Servizio delle imposte entro dieci giorni.

4 Almeno uno degli eredi che esercitano i diritti civili e il rappresentante legale degli eredi minorenni o protetti da una curatela generale o da un mandato per causa di inidoneità devono assistere all'inventario.

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1. I terzi che avevano la custodia o l'amministrazione dei beni del defunto o nei confronti dei quali il defunto aveva diritti o pretese valutabili in denaro sono tenuti a fornire all'erede che ne fa richiesta, per l'autorità competente, tutte le informazioni scritte che vi si riferiscono.

2. Se sussistono motivi seri che ostacolano l'adempimento dell'obbligo di fornire informazioni, il terzo può fornire direttamente all'autorità competente le informazioni richieste.

3. Per il resto, gli articoli 144 e 145 si applicano per analogia.

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1 Il Parlamento emana le disposizioni di applicazione mediante decreto.

2 Esso determina in particolare

a) l'autorità competente per redigere l'inventario;

b) la procedura per la redazione dell'inventario;

c) i rapporti tra l'inventario fiscale e le diverse forme di inventari previste dal diritto federale.

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1 Colui che, nonostante diffida e in maniera colpevole, non si conforma ad un obbligo che gli incombe in virtù della presente legge o di una delle sue misure di applicazione, è punito con una multa.

2 La multa ammonta a un massimo di 1.000 franchi, e a un massimo di 10.000 franchi nei casi gravi o di recidiva.

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1 Il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, agisce in modo tale che una tassazione non abbia potuto farsi indebitamente o che una tassazione entrata in vigore sia incompleta, o ottiene un rimborso o una remissione ingiustificata d'imposta, o ancora colui che, tenuto a riscuotere un'imposta alla fonte, non la trattiene o trattiene solo un importo insufficiente, è punito con una multa.

2 Di regola, la multa è fissata all'importo semplice dell'imposta sottratta. Essa può essere ridotta fino a un terzo in caso di colpa lieve o elevata fino al triplo in caso di colpa grave.

3 Quando il contribuente denuncia spontaneamente e per la prima volta una sottrazione d'imposta, viene rinunciato al procedibile penale (denuncia spontanea non punibile), a condizione che

a) nessuna autorità fiscale ne sia a conoscenza;

b) collabori senza riserve con l'amministrazione per determinare l'importo del richiamo d'imposta;

c) si adoperi per saldare il richiamo d'imposta dovuto.

4 Per ogni successiva denuncia spontanea, la multa è ridotta a un quinto dell'imposta sottratta se le condizioni previste dal comma 3 sono soddisfatte.

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Colui che tenta intenzionalmente di commettere una sottrazione d'imposta è punito con una multa fissata ai due terzi di quella che sarebbe stata inflitta in caso di sottrazione consumata.

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1 Chi incita a un'evasione fiscale, vi presta assistenza, la commette intenzionalmente in qualità di rappresentante del contribuente o vi partecipa è punito con una multa fissata indipendentemente dalla pena prevista per il contribuente.

2 La multa è al massimo di 10.000 franchi e al massimo di 50.000 franchi nei casi gravi o di recidiva. Inoltre, l'autorità fiscale può esigere dall'istigatore o dal complice il pagamento solidale dell'imposta evasa.

3 Quando una persona di cui al paragrafo 1 si autodenuncia spontaneamente e per la prima volta e le condizioni previste nell'articolo 199, paragrafo 3, lettere a e b, sono soddisfatte, si rinuncia al perseguimento penale e viene eliminata la responsabilità solidale.

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1 Chiunque occulti o distolga beni ereditari di cui è tenuto a dichiarare l'esistenza nella procedura di apposizione dei sigilli o di inventario, con l'intento di sottrarli all'inventario, è punito con una multa fino a 10.000 franchi, e fino a 50.000 franchi nei casi gravi o di recidiva.

2 Gli articoli 200 e 201 si applicano per analogia.

3 Quando una persona di cui al capoverso 1 si autodenuncia spontaneamente e per la prima volta, si rinuncia al procedimento penale per occultamento o distrazione di beni ereditari nella procedura di apposizione dei sigilli o di inventario e per i reati commessi nell'ambito di queste procedure (autodenuncia non punibile), a condizione che

a) nessuna autorità fiscale ne sia a conoscenza;

b) la persona interessata collabori senza riserve con l'amministrazione per correggere l'inventario.

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1 Quando sono state violate obbligazioni procedurali o che una sottrazione consumata o tentata è stata commessa a favore di una persona giuridica, le ammende previste colpiscono direttamente quest'ultima.

1bis Quando una persona giuridica ha istigato, prestato assistenza o partecipato, nell'esercizio della sua attività, alla sottrazione commessa da un terzo, l'articolo 201 le è applicabile per analogia.

2 Le pene previste per gli organi o i suoi rappresentanti ai sensi dell'articolo 201 restano riservate.

3 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia alle corporazioni e agli istituti di diritto straniero e alle comunità di persone straniere senza personalità giuridica.

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1 Quando una persona giuridica soggetta all'imposta denuncia spontaneamente e per la prima volta un'evasione fiscale commessa nella sua attività commerciale, si rinuncia al perseguimento penale (autodenuncia non punibile), a condizione che

a) nessuna autorità fiscale ne sia a conoscenza;

b) collabori senza riserve con l'amministrazione per determinare l'importo del recupero d'imposta;

c) si adoperi per pagare il recupero d'imposta dovuto.

2 L'autodenuncia non punibile può essere presentata anche

a) dopo una modifica della ragione sociale o uno spostamento della sede all'interno del territorio svizzero;

b) dopo una trasformazione ai sensi degli articoli 53 a 68 della legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione da parte della nuova persona giuridica, per quanto riguarda le evasione commesse prima della trasformazione;

c) dopo un'assorbimento ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a, della legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione o una scissione ai sensi dell'articolo 29, lettera b, della suddetta legge, da parte di una persona giuridica che continua a esistere, per quanto riguarda le evasione fiscali commesse prima dell'assorbimento o della scissione.

3 L'autodenuncia non punibile deve essere presentata dagli organi o dai rappresentanti della persona giuridica. La responsabilità solidale di questi organi o di questi rappresentanti è soppressa e si rinuncia al perseguimento penale.

4 Quando ex membri degli organi della persona giuridica o ex rappresentanti della persona giuridica denunciano per la prima volta un'evasione fiscale di cui nessuna autorità fiscale è a conoscenza, si rinuncia al perseguimento penale della persona giuridica, così come di tutti i membri e rappresentanti, ex o attuali. La loro responsabilità solidale è soppressa.

5 Per ogni successiva autodenuncia, la sanzione è ridotta a un quinto dell'imposta evasa quando sono soddisfatte le condizioni previste al comma 1.

6 Quando una persona giuridica cessa di essere soggetta all'imposta in Svizzera, non è più possibile presentare un'autodenuncia spontanea.

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1 Il contribuente sposato che vive in comunione domestica con il coniuge risponde solo della sottrazione degli elementi imponibili che gli sono propri. L'articolo 201 è riservato.

2 Il solo fatto di controfirmare la dichiarazione dei redditi congiunta non costituisce un'infrazione ai sensi dell'articolo 201.

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1 I casi di sottrazione consumata, di tentativo di sottrazione, nonché di occultamento o distrazione di beni successori sono trattati dal Servizio delle imposte.

2 La violazione degli obblighi di procedura è repressa dall'autorità presso la quale il fascicolo fiscale è pendente.

3 L'autorità competente rispetto all'autore lo è anche per i partecipanti all'infrazione.

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1 L'apertura di un procedimento per infrazione è comunicata per iscritto all'interessato, che è invitato a pronunciarsi sui capi d'accusa formulati a suo carico.

2 Nei casi di apertura di un procedimento per evasione fiscale, l'interessato è inoltre informato del suo diritto di rifiutare di testimoniare e di collaborare.

3 I mezzi di prova raccolti nell'ambito del procedimento di accertamento dell'imposta non possono essere utilizzati nel procedimento per evasione fiscale se non sono stati raccolti né sotto minaccia di una tassazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 140, con inversione dell'onere della prova in applicazione dell'articolo 157, comma 3, né sotto minaccia di una sanzione in caso di violazione di un obbligo procedurale.

4 Terminata l'istruttoria, l'autorità emette una decisione di condanna o di non luogo a procedere, che è notificata per iscritto all'interessato.

5 La decisione di condanna contiene le seguenti indicazioni

a) il nome della persona condannata;

b) i periodi fiscali interessati;

c) l'atto punibile;

d) le disposizioni legali applicate;

e) l'importo dell'imposta evasa;

f) i mezzi di prova;

g) la colpa;

h) la sanzione;

i) le vie legali;

j) brevi motivazioni.

6 Le disposizioni concernenti i principi generali di procedura, le procedure di accertamento e di ricorso si applicano per analogia.

7 Le spese causate da misure speciali d'istruzione (perizia contabile, audizioni) sono in linea di principio a carico della persona dichiarata colpevole. Esse possono essere altresì addebitate a chi beneficia di un non luogo a procedere quando, con il suo comportamento colpevole, ha indotto l'autorità a intraprendere il procedimento penale o ha considerevolmente complicato o rallentato l'istruttoria.

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1 La prescrizione dell'azione penale è

a) in caso di violazione degli obblighi procedurali, di tre anni e, in caso di tentativo di evasione fiscale, di sei anni a partire dalla chiusura definitiva del procedimento durante il quale è stato commesso il reato;

b) in caso di evasione consumata, di dieci anni a partire dalla fine del periodo fiscale per il quale la tassazione non è stata effettuata o è stata effettuata in modo incompleto, o per il quale la ritenuta d'imposta alla fonte non è stata effettuata conformemente alla legge, o di dieci anni dalla fine dell'anno civile nel corso del quale è stata ottenuta una restituzione d'imposta illegale o un'esenzione d'imposta ingiustificata;

c) in caso di occultamento o distrazione di beni ereditari, di dieci anni dalla fine dell'anno civile nel corso del quale sono stati occultati o distratti beni ereditari nella procedura di inventario.

2 La prescrizione non decorre più se una decisione è stata emessa dall'autorità cantonale competente prima della scadenza del termine di prescrizione.

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1 Le ammende e le spese che risultano da un procedimento penale sono riscosse secondo le disposizioni degli articoli 176 a 191a.

2 La riscossione delle ammende e delle spese si prescrive in cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della tassazione.

3 La sospensione e l'interruzione della prescrizione sono regolate dall'articolo 151, commi 2 e 3.

4 La prescrizione si completa in ogni caso dieci anni dopo la fine dell'anno in cui le imposte sono state fissate definitivamente.

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1 Chiunque, con l'intento di commettere un'evasione fiscale, fa uso di documenti falsi, falsificati o inesatti nel loro contenuto, come libri contabili, bilanci, conti dei risultati, certificati di stipendio e altre attestazioni di terzi, con lo scopo di ingannare l'autorità fiscale, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. Una pena con sospensione condizionale può essere accompagnata da una multa fino a 10.000 franchi.

2 La repressione dell'evasione è riservata.

3 In caso di autodenuncia ai sensi degli articoli 199, comma 3, o 203a, comma 1, si rinuncia alla perseguibilità penale per tutte le altre infrazioni commesse con l'intento di evadere le imposte. Questa disposizione si applica anche ai casi previsti dagli articoli 201, comma 3, e 203a, commi 3 e 4.

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1. Chi, tenuto a percepire l'imposta alla fonte, distoglie gli importi percepiti a proprio favore o a favore di un terzo, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. Una pena con sospensione condizionale può essere accompagnata da una multa fino a 10.000 franchi.

2. In caso di autodenuncia spontanea ai sensi degli articoli 199, capoverso 3, o 203a, capoverso 1, si rinuncia all'azione penale per appropriazione indebita d'imposta alla fonte e per tutte le altre infrazioni commesse allo scopo di distogliere le imposte alla fonte. Questa disposizione si applica anche ai casi previsti dagli articoli 201, capoverso 3, e 203a, capoversi 3 e 4.

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1 La perseguibilità penale dei reati fiscali si prescrive entro quindici anni a partire dal giorno in cui l'autore ha commesso la sua ultima infrazione.

2 La prescrizione non decorre più se una sentenza di primo grado è stata emessa prima della scadenza del termine di prescrizione.

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1 Le disposizioni generali del Codice penale svizzero si applicano salvo disposizioni contrarie previste dalla presente legge.

2 La procedura si svolge secondo le norme del Codice di procedura penale.

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1 Per l'anno fiscale 1989, le persone fisiche e le persone giuridiche equiparate alle persone fisiche secondo il vecchio diritto possono dedurre le perdite subite a partire dall'esercizio commerciale chiuso nel 1983.

2 Le società di capitali e le società cooperative possono dedurre le perdite subite a partire dall'esercizio commerciale chiuso nel 1985.

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1 L'imposta sul reddito dovuta dalle persone fisiche per l'anno fiscale 1989 è determinata sulla base del reddito medio realizzato nel corso degli anni 1987 e 1988 (periodo di valutazione). L'imposizione alla fonte è riservata.

2 L'articolo 62 si applica ai redditi straordinari realizzati nel 1987 e 1988 che non possono essere tassati durante un anno fiscale intero a causa della fine dell'assoggettamento o di una tassazione intermedia avvenuta nel 1989.

3 Un'imposta speciale calcolata conformemente all'articolo 62 può inoltre essere percepita in modo generale sui redditi straordinari realizzati nel 1987 e 1988 quando, in assenza di tale imposizione, il contribuente realizzerebbe un notevole risparmio d'imposta a causa del passaggio all'imposizione annuale.

4 I redditi straordinari comprendono in particolare i benefici in capitale e i guadagni di liquidazione, i rendimenti straordinari di partecipazioni, i guadagni provenienti dal commercio di immobili, le rivalutazioni contabili di elementi di patrimonio, le provvigioni e riserve sciolte, gli ammortamenti e provvigioni giustificati dall'uso commerciale che sono stati omessi, nonché le remissioni di crediti non giustificate.

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1 Per il primo periodo fiscale (2001) successivo alla modifica menzionata all'articolo 56, la tassazione relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche è regolata dal nuovo diritto.

2 I redditi straordinari realizzati durante il periodo fiscale precedente la modifica o durante un esercizio chiuso nel corso di tale periodo sono soggetti a un'imposta annua intera, al tasso applicabile a tali soli redditi, per l'anno fiscale in cui sono stati acquisiti; gli articoli 36, 37 e 37a sono riservati. Le spese che sono in rapporto immediato con l'acquisizione dei redditi straordinari possono essere dedotte. Le deduzioni previste all'articolo 34 non sono concesse.

3 Sono in particolare considerati come redditi straordinari le prestazioni in capitale, i redditi insolitamente elevati rispetto agli anni precedenti, i redditi non periodici di patrimonio e i redditi straordinari provenienti da un'attività lucrativa indipendente, come i guadagni in capitale, le rivalutazioni contabili di elementi di patrimonio, le provisioni sciolte, così come le provisioni e gli ammortamenti giustificati dall'uso commerciale che sono stati omessi.

4 Le spese straordinarie sostenute durante il periodo fiscale precedente la modifica sono detratte dal reddito imponibile relativo al periodo fiscale precedente la modifica, in caso di assoggettamento nel Cantone il 1° gennaio 2001; le tassazioni entrate in vigore sono riviste a favore del contribuente.

5 Sono considerate come spese straordinarie

a) le spese di manutenzione degli immobili privati, nella misura in cui eccedono l'importo della deduzione forfettaria;

b) i contributi dell'assicurato versati a istituzioni della previdenza professionale per il riscatto di anni di contribuzione;

c) le spese di malattia, d'incidente, d'invalidità, di perfezionamento e di riconversione professionale, nella misura in cui superano le spese già prese in considerazione.

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Il contribuente deve presentare nel 2001 una dichiarazione dei redditi compilata in conformità alle disposizioni del sistema di imposizione praenumerando annuale. Il suo scopo è determinare i redditi e le spese straordinarie secondo l'articolo 215a e richiedere il rimborso dell'imposta anticipata sui rendimenti dell'anno 2000.

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1 L'imposta sul reddito dovuta dalle persone giuridiche assimilate alle persone fisiche secondo il diritto previgente per l'anno fiscale 1989 è determinata in linea di principio in base al risultato dell'esercizio chiuso durante lo stesso anno.

2 Se il reddito imponibile, tassato provvisoriamente, degli anni d'accertamento 1987 e 1988 è superiore o inferiore del 30%, ma almeno di 5.000 franchi e in ogni caso da 50.000 franchi, rispetto al reddito calcolato secondo il comma 1, l'imposta sarà determinata sulla base della media tra quest'ultimo e il reddito imponibile realizzato nel 1987/1988.

3 Un'imposta speciale, calcolata conformemente all'articolo 86, comma 2, sarà percepita sui redditi straordinari realizzati durante gli anni d'accertamento che non saranno stati presi in considerazione per la determinazione del reddito imponibile.

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Il nuovo diritto si applica alle società di capitali e alle società cooperative per la prima volta nella determinazione dell'imposta sul reddito e dell'imposta sul capitale dovute per l'anno fiscale 1989.

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Le indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione rimangono imponibili al 90% fino all'adeguamento completo del diritto cantonale alla legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2000.

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1 Le persone divorziate, separate o celibi/nubili che percepiscono contributi di mantenimento per i figli a loro carico fissati prima del 1º gennaio 1994 hanno diritto, per gli anni fiscali dal 1994 al 1998, a una detrazione supplementare di 1.200 franchi per ciascun figlio per il quale viene versato un contributo.

2 Il diritto a questa detrazione scompare se il contributo di mantenimento è stato modificato dopo il 1º gennaio 1994.

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1 L'eliminazione dall'adeguamento delle detrazioni e delle aliquote dell'imposta sul reddito all'evoluzione dell'indice dei prezzi al consumo (art. 38) per l'anno fiscale 1994.

2 L'indice di partenza determinante per l'adeguamento successivo è quello al 1º gennaio 1993. I residui al 1º gennaio 1993 restano in conto.

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1 Le spese causate dalla malattia, dagli incidenti o dall'invalidità del contribuente o di una persona di cui egli si occupa, sostenute durante l'anno 1993, sono deducibili secondo l'articolo 32, comma 1, lettera e, al momento della tassazione dell'anno 1994.

2 Queste spese non danno diritto a una riduzione d'imposta per l'anno fiscale 1993 (art. 185), a meno che non siano ripetitive e dovute a una condizione o malattia cronica (ricovero in un istituto, diabete).

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Articolo 18, comma 1, lettera a, si applica alle assicurazioni sul capitale pagate tramite un premio unico e stipulate dopo il 31 dicembre 1998.

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1 I benefici in conto capitale provenienti da partecipazioni, il ricavato della vendita dei diritti di sottoscrizione ad esse relativi nonché i benefici di rivalutazione ai sensi dell'articolo 670 del Codice delle obbligazioni non rientrano nel calcolo del rendimento netto ai sensi dell'articolo 78, comma 2, se la società per azioni o la società cooperativa deteneva le partecipazioni in questione prima del 1º gennaio 2000 e realizza questi benefici prima del 1º gennaio 2007.

2 Per le partecipazioni detenute prima del 1º gennaio 2000, i valori determinanti per l'imposta sul beneficio, all'inizio dell'esercizio commerciale che si conclude durante l'anno civile 2000, sono considerati come costo di investimento (art. 74a, co. 5, e 78, co. 5, lettera a).

3 Se una società per azioni o una società cooperativa trasferisce una partecipazione che deteneva prima del 1º gennaio 2000 a una società del medesimo gruppo situata all'estero e tale partecipazione è pari almeno al 20% del capitale azionario o del capitale sociale di un'altra società, la differenza tra il valore determinante per l'imposta sul beneficio e il valore commerciale di tale partecipazione è aggiunta all'utile netto imponibile. In questo caso, le partecipazioni in questione sono considerate come acquisite prima del 1º gennaio 2000. Simultaneamente, la società per azioni o la società cooperativa può costituire una riserva non imponibile pari a tale differenza. Questa riserva sarà sciolta e tassata se la partecipazione è venduta a un terzo estraaneo al gruppo o se la società i cui diritti di partecipazione sono stati trasferiti aliena una parte significativa dei suoi attivi e passivi o ancora se viene liquidata. La società per azioni o la società cooperativa allega alla propria dichiarazione dei redditi un elenco delle partecipazioni che costituiscono oggetto di una riserva non imponibile ai sensi del presente articolo. La riserva non imponibile è sciolta senza incidenza fiscale il 31 dicembre 2006.

4 Se l'esercizio commerciale termina dopo l'entrata in vigore della presente modifica, l'imposta sul beneficio è fissata per tale esercizio commerciale secondo il nuovo diritto.

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1 L'adeguamento delle deduzioni dell'imposta sul reddito all'evoluzione dell'indice dei prezzi al consumo (art. 38 LI) è soppresso per l'anno fiscale 2001.

2 L'indice di partenza determinante per il seguente adeguamento è quello del 31 agosto 2000. Gli importi residui risultanti dagli ultimi adeguamenti rimangono in conto.

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Le prestazioni in capitale ai sensi degli articoli 37, comma 1, e 123, comma 3, lettera c, maturate tra il 1º gennaio 2004 e l'entrata in vigore delle nuove tariffe degli articoli 37, comma 2, e 123, comma 3, lettera c, sono tassate secondo queste nuove tariffe.

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Le disposizioni sul richiamo d'imposta del vecchio diritto si applicano alle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della presente modifica.

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Per l'imposta alla fonte, le tabelle tariffarie fissate a fine novembre 2012 sono applicabili per l'anno fiscale 2013.

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Il nuovo diritto si applica al giudizio delle infrazioni commesse durante i periodi fiscali precedenti all'entrata in vigore della modifica del 26 ottobre 2016, se è più favorevole rispetto al diritto vigente durante tali periodi fiscali.

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Il Parlamento è autorizzato a apportare mediante decreto modifiche alle disposizioni di forma della presente legge, se ciò consente di adeguarsi alle disposizioni della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta e ne risultano semplificazioni e agevolazioni per i contribuenti.

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1 Il Governo è competente per intraprendere iniziative volte alla negoziazione del tasso iniziale del 4,5 % previsto nell'Accordo dell'11 aprile 1983 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativo all'imposizione delle retribuzioni dei lavoratori frontalieri.

2 Il Governo determina a intervalli regolari, ma almeno una volta per legislatura, se le condizioni che hanno portato alla fissazione del tasso vigente si siano modificate.

3 Al termine dell'esame previsto al comma 2, il Governo invia un rapporto al Parlamento che decide dell'opportunità di incaricare il Governo d'intraprendere le opportune iniziative volte a rinegoziare il tasso di retrocessione.

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**1** Se persone giuridiche sono state tassate sulla base degli articoli 83 e 84 del vecchio diritto, le riserve latenti esistenti alla fine di tale imposizione, inclusa la plusvalenza creata dal contribuente stesso, devono, al momento della loro realizzazione, essere tassate separatamente nei cinque anni successivi, nella misura in cui non sono state tassabili fino ad allora. L'aliquota unitaria d'imposta è fissata allo 0,522% dell'utile imponibile.

**2** L'importo delle riserve latenti che il contribuente fa valere, inclusa la plusvalenza che ha creato lui stesso, è fissato da una decisione dell'autorità fiscale.

**3** Gli ammortamenti delle riserve latenti, inclusa la plusvalenza creata dal contribuente stesso, che sono stati dichiarati alla fine dell'imposizione basata sugli articoli 83 e 84 del vecchio diritto sono presi in considerazione nel calcolo della limitazione della riduzione fiscale prevista dall'articolo 71b.

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1 Per i primi e secondi periodi fiscali successivi all'entrata in vigore della presente disposizione, l'aliquota unitaria dell'imposta sul reddito di impresa equivale al 2,406% dell'utile imponibile.

2 Per i terzi, quarti, quinti e sesti periodi fiscali successivi all'entrata in vigore della presente disposizione, l'aliquota unitaria dell'imposta sul reddito di impresa equivale al 2,118% dell'utile imponibile.

3 Per il settimo periodo fiscale successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, l'aliquota unitaria dell'imposta sul reddito di impresa equivale al 2,062% dell'utile imponibile.

4 Per l'ottavo periodo fiscale successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, l'aliquota unitaria dell'imposta sul reddito di impresa equivale al 2,005% dell'utile imponibile.

5 Per il nono periodo fiscale successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, l'aliquota unitaria dell'imposta sul reddito di impresa equivale al 1,949% dell'utile imponibile.

6 Per il decimo periodo fiscale successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, l'aliquota unitaria dell'imposta sul reddito di impresa equivale al 1,893% dell'utile imponibile.

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Lors du transfert de la commune de Moutier dans le canton du Jura, les évaluations officielles effectuées par le canton de Berne restent valables jusqu'à la prochaine mise à jour ou au plus tard jusqu'à la prochaine révision générale des valeurs officielles et des forces hydrauliques.

Durante il trasferimento del comune di Moutier nel cantone del Giura, le valutazioni ufficiali effettuate dal cantone di Berna rimangono valide fino al prossimo aggiornamento o al più tardi fino alla prossima revisione generale dei valori ufficiali e delle forze idrauliche.

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1 In occasione del trasferimento del comune di Moutier nel cantone del Giura, le persone fisiche e le persone giuridiche che beneficiavano dello status di commerciante professionale in immobili riconosciuto dall'autorità fiscale bernese al 31 dicembre 2025 verranno riconosciute tale status dall'autorità fiscale giurassiana.

2 Spetta al contribuente fornire la prova dell'ottenimento dello status di commerciante professionale in immobili da parte dell'autorità fiscale bernese.

3 È fatta salva la revoca dello status di commerciante professionale in immobili da parte dell'autorità fiscale giurassiana in caso di modifica nella situazione del contribuente.

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1 Durante il trasferimento del comune di Moutier nel cantone del Giura, alle persone giuridiche che beneficiavano di un'esenzione fiscale concessa dall'autorità fiscale bernese al 31 dicembre 2025, in ragione della continuazione di scopi di servizio pubblico o di pura utilità pubblica, viene riconosciuta la suddetta esenzione fiscale dall'autorità fiscale giurassiana.

2 Spetta al contribuente fornire la prova della concessione dell'esenzione fiscale da parte dell'autorità fiscale bernese.

3 È riservata la revoca dell'esenzione fiscale da parte dell'autorità fiscale giurassiana in caso di modifiche nella situazione del contribuente.

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1 Durante il trasferimento del comune di Moutier nel cantone del Giura, alle persone fisiche che erano tassate secondo la spesa durante l'anno fiscale 2025 viene riconosciuto detto status e le basi imponibili dall'autorità fiscale giurassiana.

2 Spetta al contribuente fornire la prova dell'assegnazione dello status da parte dell'autorità fiscale bernese.

3 È riservata la revoca dello status o una modificazione delle basi imponibili da parte dell'autorità fiscale giurassiana in caso di cambiamento nella situazione del contribuente.

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La legge del 26 ottobre 1978 sugli imposte dirette dello Stato e dei comuni è abrogata.

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La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

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Il Governo stabilisce l'entrata in vigore della presente legge.

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