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Art. 70 Legge d'imposta (LI)

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Art. 70 Legge d'imposta (LI)

**1 L'imposta sugli utili ha per oggetto l'utile netto.**

2 L'utile netto imponibile comprende

a) il saldo del conto perdite e profitti, eliminando qualsiasi riportato dall'anno precedente;

b) tutti i prelievi effettuati sul risultato commerciale prima del calcolo del saldo del conto perdite e profitti, che non servono a coprire spese giustificate dall'uso commerciale, come

− le spese di acquisizione, produzione o miglioramento di beni immobilizzati;

− gli ammortamenti e le riserve che non sono giustificati dall'uso commerciale;

− i versamenti ai fondi di riserva;

− la liberazione del capitale proprio tramite fondi appartenenti alla persona giuridica, a condizione che provengano da riserve costituite da utili non tassati;

− le distribuzioni aperte o celate di profitto e i vantaggi forniti a terzi che non sono giustificati dall'uso commerciale;

c) gli interessi sul capitale proprio celato (art. 79, comma 2, lettera b);

d) i redditi e i profitti in capitale, ad eccezione dei guadagni immobiliari, così come i proventi di liquidazione e di rivalutazione che non sono stati accreditati al conto perdite e profitti.

3 L'utile netto imponibile delle persone giuridiche che non tengono un conto perdite e profitti si determina secondo il comma 2, applicato per analogia.

4 Le prestazioni che le imprese di economia mista che svolgono un compito di interesse pubblico forniscono, in maniera preponderante, a imprese ad esse collegate sono valutate al prezzo attuale di mercato, al loro costo attuale di produzione maggiorato di un margine appropriato o al loro prezzo di vendita finale attuale diminuito di un margine di profitto; il risultato di ciascuna impresa è aggiustato di conseguenza.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

ADM 2020 106 · ju (art. 70 al. 2 let. b LI)
Company v. Tax Authority: Property Valuation Dispute
Cited to justify the application of the same considerations for state tax as for federal direct tax due to harmonization.