Art. 70 Legge d'imposta (LI)
Art. 70 Legge d'imposta (LI)
**1 L'imposta sugli utili ha per oggetto l'utile netto.**
2 L'utile netto imponibile comprende
a) il saldo del conto perdite e profitti, eliminando qualsiasi riportato dall'anno precedente;
b) tutti i prelievi effettuati sul risultato commerciale prima del calcolo del saldo del conto perdite e profitti, che non servono a coprire spese giustificate dall'uso commerciale, come
− le spese di acquisizione, produzione o miglioramento di beni immobilizzati;
− gli ammortamenti e le riserve che non sono giustificati dall'uso commerciale;
− i versamenti ai fondi di riserva;
− la liberazione del capitale proprio tramite fondi appartenenti alla persona giuridica, a condizione che provengano da riserve costituite da utili non tassati;
− le distribuzioni aperte o celate di profitto e i vantaggi forniti a terzi che non sono giustificati dall'uso commerciale;
c) gli interessi sul capitale proprio celato (art. 79, comma 2, lettera b);
d) i redditi e i profitti in capitale, ad eccezione dei guadagni immobiliari, così come i proventi di liquidazione e di rivalutazione che non sono stati accreditati al conto perdite e profitti.
3 L'utile netto imponibile delle persone giuridiche che non tengono un conto perdite e profitti si determina secondo il comma 2, applicato per analogia.
4 Le prestazioni che le imprese di economia mista che svolgono un compito di interesse pubblico forniscono, in maniera preponderante, a imprese ad esse collegate sono valutate al prezzo attuale di mercato, al loro costo attuale di produzione maggiorato di un margine appropriato o al loro prezzo di vendita finale attuale diminuito di un margine di profitto; il risultato di ciascuna impresa è aggiustato di conseguenza.