641.11
STGLI
CH-JU
Art. 56 Legge d'imposta (LI)
6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni
Art. 56 Legge d'imposta (LI)
1 Il reddito imponibile si determina in base ai redditi acquisiti durante l'anno fiscale.
2 Il reddito dell'attività lucrativa indipendente si determina in base al risultato degli esercizi commerciali chiusi durante l'anno fiscale.
3 I contribuenti che esercitano un'attività lucrativa indipendente devono procedere alla chiusura dei loro conti ad ogni periodo fiscale, in caso di cessazione della loro attività lucrativa indipendente, così come in caso di fine dell'assoggettamento. La chiusura dei conti non è obbligatoria quando l'attività lucrativa è iniziata solo nel corso dell'ultimo trimestre.
4 Il Governo emana le disposizioni di esecuzione necessarie.