Art. 47 Legge sull'imposta (LI)
Art. 47 Legge sull'imposta (LI)
Possono essere detratte dal patrimonio netto
a) 54.000 franchi* per le coppie sposate che vivono in comunione domestica;
b) la metà di tale importo per gli altri contribuenti e per ogni figlio a carico che dà diritto alla deduzione prevista all'articolo 34, comma 1, lettera d; per i genitori tassati separatamente, nella misura in cui esercitano congiuntamente la potestà genitoriale sui loro figli a carico e purché non venga versato alcun contributo di mantenimento a favore dei figli, tale deduzione è concessa al genitore che beneficia della tariffa dell'articolo 35, comma 1; se nessuno dei genitori beneficia di questa tariffa, la deduzione è concessa a colui che beneficia della deduzione prevista all'articolo 34, comma 1, lettera d; il Governo può, mediante ordinanza, modificare questa disposizione se ciò gli permette di armonizzare la prassi con quella degli altri cantoni;
c) ...
d) ...