641.11
STGLI
CH-JU
Art. 43 Legge d'imposta (LI)
6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni
Art. 43 Legge d'imposta (LI)
1 Il valore degli immobili e delle forze idrauliche è fissato da una procedura di valutazione ufficiale.
2 Esso è determinato in funzione del valore venale e del valore di rendimento.
2bis Nei limiti autorizzati dal diritto federale, il valore ufficiale degli immobili determinato sulla base del valore venale è stimato in maniera prudente e moderata.
3 I terreni e gli edifici destinati esclusivamente o principalmente all'agricoltura e il cui valore è determinato essenzialmente da tale attività sono stimati secondo il valore di rendimento.
4 Le regole di stima dettagliate e la procedura sono fissate da decreto del Parlamento.