Legislator Giurisprudenza & Legislazione
641.11 STGLI CH-JU

Art. 43 Legge d'imposta (LI)

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni
Apri la fonte ufficiale Atto completo (297 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 43 Legge d'imposta (LI)

1 Il valore degli immobili e delle forze idrauliche è fissato da una procedura di valutazione ufficiale.

2 Esso è determinato in funzione del valore venale e del valore di rendimento.

2bis Nei limiti autorizzati dal diritto federale, il valore ufficiale degli immobili determinato sulla base del valore venale è stimato in maniera prudente e moderata.

3 I terreni e gli edifici destinati esclusivamente o principalmente all'agricoltura e il cui valore è determinato essenzialmente da tale attività sono stimati secondo il valore di rendimento.

4 Le regole di stima dettagliate e la procedura sono fissate da decreto del Parlamento.

← Art. 42 Legge sull'imposta (LI) 6. Finances, regali » 64. Imposte e tributi » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni Art. 43A Legge d'Imposta (LI) →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →