Art. 35 Legge sull'imposta (LI)
Art. 35 Legge sull'imposta (LI)
1 Le aliquote unitarie dell'imposta sul reddito dovuta per un anno dai contribuenti sposati che vivono in una comune convivenza familiare e dalle persone vedove, divorziate, separate o celibi/nubili che mantengono da sole un nucleo familiare indipendente con bambini a carico o persone bisognose di cui si assumono essenzialmente il mantenimento sono
0% per i primi 11.900 franchi* di reddito;
0,880% per i successivi 5.900 franchi*;
2,269% per i successivi 8.800 franchi*;
3,242% per i successivi 19.200 franchi*;
4,122% per i successivi 39.800 franchi*;
4,771% per i successivi 106.300 franchi*;
5,697% per i successivi 221.500 franchi*;
5,789% oltre.
1bis Quando i contribuenti celibi/nubili, divorziati o separati esercitano congiuntamente l'autorità genitoriale sui loro figli a carico, per i quali non viene versata nessuna contribuzione di mantenimento, e soddisfano le condizioni di applicazione della tariffa del comma 1, tale tariffa si applica al genitore che si assume de facto il carico maggiore. Il Governo può, con ordinanza, modificare questa disposizione se ciò gli consente di armonizzare la prassi con quella degli altri cantoni.
2 Le aliquote unitarie dell'imposta sul reddito dovuta per un anno dagli altri contribuenti sono le seguenti
0% per i primi 6.500 franchi* di reddito;
1,667% per i successivi 7.300 franchi*;
3,149% per i successivi 13.200 franchi*;
4,029% per i successivi 20.600 franchi*;
4,909% per i successivi 38.900 franchi*;
5,558% per i successivi 106.300 franchi*;
5,789% oltre.