Art. 34 Legge sull'imposta (LI)
Art. 34 Legge sull'imposta (LI)
1 Le seguenti deduzioni personali sono concesse
a) …
b) 1.700 franchi* per le persone divorziate o separate che gestiscono un ménage indipendente, senza figli a carico, pur avendo il diritto di accogliere presso di sé i figli minorenni in applicazione delle disposizioni del Codice civile svizzero (CC);
c) 3.800 franchi* per i contribuenti che seguono un apprendistato o studi a titolo principale;
d) 5.400 franchi* per ogni figlio fino al compimento dei 18 anni o che segue un apprendistato o studi, al mantenimento del quale il contribuente provvede in modo preponderante; questo importo è elevato a 6.000 franchi* per figlio a partire dal terzo figlio a carico;
dbis) …
e) un supplemento di massimo 10.000 franchi* per ogni figlio che viene istruito fuori dal domicilio familiare e prende vitto e alloggio all'esterno; il supplemento è di massimo 2.900 franchi* se il figlio deve prendere fuori casa un solo pasto principale per giorno lavorativo e di massimo 2.600 franchi* per le spese di trasporto, a condizione che l'insieme delle spese di istruzione ammontino ad almeno 1.000 franchi* e che il reddito annuo netto del figlio, borse di studio comprese, non superi 18.000 franchi;
f) 2.300 franchi* per i contributi al mantenimento di una persona bisognosa, parzialmente o totalmente incapace di esercitare un'attività lucrativa, a condizione che l'aiuto del contribuente raggiunga almeno l'importo della deduzione; questa deduzione non è concessa né per i figli per i quali è concessa la deduzione menzionata sotto la lettera d, né al coniuge che dà diritto alla deduzione menzionata sotto la lettera g;
g) 8.400 franchi* quando il contribuente o il suo coniuge è invalido o ha raggiunto l'età che dà diritto alla percezione di una pensione semplice dell'assicurazione vecchiaia, a condizione che il reddito netto diminuito delle altre deduzioni personali non superi 35.100 franchi* per i contribuenti sposati che vivono in ménage comune e 27.400 franchi* per gli altri, dopo le seguenti correzioni
− le perdite commerciali non assorbite sono aggiunte;
− l'eccedenza di spese del patrimonio immobiliare privato e del patrimonio immobiliare commerciale è aggiunta;
− l'eccedenza di spese riguardante le comproprietà, le comunità ereditarie e altre collettività è aggiunta;
– il 3% del patrimonio imponibile diminuito del doppio dell'importo della deduzione dell'articolo 47, lettera a, per i contribuenti sposati che vivono in ménage comune, e del doppio dell'importo della deduzione dell'articolo 47, lettera b, per gli altri contribuenti, è aggiunto;
la deduzione è elevata a 9.700 franchi* quando entrambi i coniugi sono invalidi o hanno raggiunto l'età che dà diritto alla pensione sopra menzionata; essa si riduce di 510 franchi* per tranche di 810 franchi* che superano i limiti di reddito fissati;
h) 2.500 franchi* per le persone vedove, divorziate, separate o celibi/nubili che esercitano un'attività lucrativa e gestiscono un ménage indipendente con i loro figli a carico; in caso di esercizio comune dell'autorità parentale e a condizione che non venga versato alcun contributo di mantenimento a favore dei figli a carico, la deduzione è concessa al genitore che beneficia della tariffa dell'articolo 35, capoverso 1; il Governo può, per ordinanza, modificare questa disposizione se ciò gli consente di armonizzare la pratica con quella degli altri cantoni;
i) 3.500 franchi* per i coniugi che vivono in ménage comune.
2 Le condizioni determinanti sono quelle che esistono alla fine del periodo fiscale o di imposizione; per le deduzioni previste sotto le lettere e ed f, sono prese in considerazione le spese sostenute durante l'anno fiscale.
3 Se il padre e la madre sono tassati separatamente, colui che deduce i contributi di mantenimento versati ai figli non ha diritto alle deduzioni previste dalle lettere d ed e del capoverso 1. Tuttavia, possono rivendicare la metà delle deduzioni menzionate quando esercitano in comune l'autorità parentale sui loro figli a carico e non viene versato alcun contributo di mantenimento a favore dei figli. Il Governo può, per ordinanza, modificare questa disposizione se ciò gli consente di armonizzare la pratica con quella degli altri cantoni.
4 In caso di imposizione parziale, le deduzioni personali sono concesse solo proporzionalmente alla parte degli elementi imponibili nel Cantone.