Art. 31 Legge sull'imposta (LI)
Art. 31 Legge sull'imposta (LI)
Il contribuente può dedurre
a) gli importi, i premi e i contributi legali, statutari, regolamentari o contrattuali versati nel contesto della previdenza sociale e professionale (art. 21);
b) gli importi, i premi e i contributi versati al fine di acquisire diritti contrattuali in un'istituzione riconosciuta di previdenza individuale legata ai sensi dell'articolo 82 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e nella misura prevista dal Consiglio federale;
c) i premi e i contributi versati in virtù della normativa sulle indennità di perdita di guadagno, delle disposizioni sull'assicurazione contro la disoccupazione e sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
d) i versamenti, i premi e i contributi di assicurazione di capitali e di assicurazione contro le malattie e gli infortuni che non rientrano nella lettera c, così come gli interessi su capitali di risparmio fino a un massimo di 6.400 franchi* per i contribuenti sposati che vivono in unione domestica e della metà di tale importo per gli altri contribuenti; questi importi sono aumentati, per i giovani in formazione, dall'anno successivo al loro 18° compleanno, dello stesso importo che è determinante per gli altri contribuenti; di 1.020 franchi* per ogni figlio a carico e di 740 franchi* quando il contribuente o uno dei coniugi che vivono in unione domestica non versa contributi secondo le lettere a e b; tali importi sono rivisti ogni due anni in funzione dell'evoluzione dei premi dell'assicurazione malattia.