Art. 30 Legge sull'imposta (LI)
Art. 30 Legge sull'imposta (LI)
1 Le spese necessarie per l'amministrazione del patrimonio mobiliare, così come le imposte alla fonte estere che non possono essere né rimborsate né imputate, sono deducibili.
2 Anche le spese di manutenzione, i premi assicurativi, la tassa immobiliare e le spese necessarie per l'amministrazione di immobili privati da parte di terzi possono essere dedotti. Le spese di investimento destinate a risparmiare energia e a preservare l'ambiente sono deducibili nei limiti fissati dal Dipartimento delle finanze. Le spese di demolizione in vista di una costruzione sostitutiva sono assimilate alle spese di risparmio energetico deducibili.
2bis Sono inoltre deducibili le spese causate da lavori di restauro di monumenti storici che il contribuente intraprende in virtù di disposizioni legali, in accordo con le autorità o su loro ordine, per la parte che eccede le sovvenzioni ricevute.
2ter Le spese di investimento menzionate al comma 2, seconda frase, e le spese di demolizione in vista di una costruzione sostitutiva, sono deducibili nel corso dei due periodi fiscali successivi, quando non possono essere interamente considerate durante il periodo fiscale corrente, in cui le spese sono state effettuate.
3 In luogo dell'importo effettivo delle spese di manutenzione e amministrazione, così come dei premi assicurativi relativi agli immobili privati, il contribuente può far valere una deduzione forfettaria.
4 Il Governo emana le disposizioni applicative necessarie. In particolare, fissa il tasso della deduzione forfettaria e può prescrivere che il passaggio, per uno stesso contribuente, dalla deduzione delle spese effettive a quella forfettaria non sia ammesso.