Art. 25 Legge sull'imposta (LI)
Art. 25 Legge sull'imposta (LI)
1 Le spese relative ad un'attività lucrativa indipendente, giustificate dall'uso commerciale o professionale, sono deducibili.
2 Costituiscono in particolare tali spese
a) gli ammortamenti e le accantonamenti secondo gli articoli 26 e 27;
b) le perdite contabilizzate subite su elementi del patrimonio commerciale;
c) i versamenti a istituzioni di previdenza a favore del personale dell'impresa, a condizione che sia escluso qualsiasi uso contrario alla loro finalità e che tali istituzioni soddisfino le prescrizioni stabilite dal Governo;
d) gli interessi dei debiti commerciali così come gli interessi versati sulle partecipazioni indicate all'articolo 16, capoverso 2bis;
e) le spese di formazione e perfezionamento a fini professionali del personale dell’impresa, comprese le spese di riconversione;
f) le sanzioni volte a ridurre il beneficio, nella misura in cui non abbiano carattere penale.
3 Non sono in particolare deducibili
a) i pagamenti di commissioni occulte ai sensi del diritto penale svizzero;
b) le spese che permettono la commissione di reati o che costituiscono la controparte alla commissione di reati;
c) le ammende e le pene pecuniarie;
d) le sanzioni amministrative finanziarie, nella misura in cui abbiano carattere penale.
4 Se sanzioni ai sensi del capoverso 3, lettere c e d, sono state pronunciate da un'autorità penale o amministrativa estera, sono deducibili se
a) la sanzione è contraria all'ordine pubblico svizzero; oppure se
b) il contribuente può dimostrare in modo credibile di aver intrapreso tutto ciò che è ragionevolmente esigibile per comportarsi conformemente al diritto.