Art. 191 Legge d'imposta (LI)
Art. 191 Legge d'imposta (LI)
**1** Se il contribuente non ha domicilio in Svizzera o se il credito fiscale sembra essere a rischio, il Servizio delle contribuzioni può richiedere garanzie in qualsiasi momento, anche prima che l'importo dell'imposta sia fissato da una decisione passata in giudicato.
**2** La richiesta di garanzie indica l'importo da garantire; essa è immediatamente esecutiva. Nella procedura di esecuzione, produce gli stessi effetti di una sentenza esecutiva.
**3** Le garanzie devono essere fornite in denaro, in titoli sicuri e negoziabili o sotto forma di fideiussione bancaria o di due fideiussori solidali solvibili.
**3bis** L'articolo 136a si applica alla rappresentanza del contribuente e alla notificazione della decisione di richiesta di garanzie.
**4** La decisione di richiesta di garanzie è soggetta a ricorso di diritto amministrativo davanti al Tribunale amministrativo entro 30 giorni dalla sua notifica; essa non è soggetta a opposizione.
**5** Il ricorso non sospende l'esecuzione della richiesta di garanzie.
**6** La procedura di sequestro secondo le disposizioni della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento è riservata.