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Art. 191 Legge d'imposta (LI)

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni
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Art. 191 Legge d'imposta (LI)

**1** Se il contribuente non ha domicilio in Svizzera o se il credito fiscale sembra essere a rischio, il Servizio delle contribuzioni può richiedere garanzie in qualsiasi momento, anche prima che l'importo dell'imposta sia fissato da una decisione passata in giudicato.

**2** La richiesta di garanzie indica l'importo da garantire; essa è immediatamente esecutiva. Nella procedura di esecuzione, produce gli stessi effetti di una sentenza esecutiva.

**3** Le garanzie devono essere fornite in denaro, in titoli sicuri e negoziabili o sotto forma di fideiussione bancaria o di due fideiussori solidali solvibili.

**3bis** L'articolo 136a si applica alla rappresentanza del contribuente e alla notificazione della decisione di richiesta di garanzie.

**4** La decisione di richiesta di garanzie è soggetta a ricorso di diritto amministrativo davanti al Tribunale amministrativo entro 30 giorni dalla sua notifica; essa non è soggetta a opposizione.

**5** Il ricorso non sospende l'esecuzione della richiesta di garanzie.

**6** La procedura di sequestro secondo le disposizioni della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento è riservata.

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