Art. 186 Legge d'imposta (LI)
Art. 186 Legge d'imposta (LI)
1 L'Agenzia delle imposte decide sulla domanda di remissione dell'imposta.
1bis La procedura di remissione dell'imposta non ha effetto sospensivo.
1ter La domanda di remissione dell'imposta presentata dopo l’invio dell’atto di esecuzione è dichiarata irricevibile.
2 La decisione di remissione può essere accompagnata da condizioni.
2bis La decisione di remissione si applica anche alle imposte comunali.
3 Essa è soggetta a reclamo e ricorso alla Commissione cantonale dei ricorsi e al Tribunale amministrativo cantonale, da parte del contribuente e del comune. È riservato il ricorso al Governo contro la decisione sul reclamo, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera c, del Codice di procedura amministrativa.
4 Il termine per il reclamo e il ricorso è di 30 giorni dalla notifica della decisione.
5 Il reclamo deve essere motivato e includere eventuali offerte di prova.
6 La decisione di remissione può essere revocata. La decisione di revoca è soggetta agli stessi mezzi di impugnazione della decisione di remissione.