Art. 16 Legge sull'imposta (LI)
Art. 16 Legge sull'imposta (LI)
**1 Tutti i redditi derivanti da un'attività lucrativa indipendente, come lo sfruttamento di un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, o l'esercizio di una professione liberale sono imponibili.**
**2 Costituiscono in particolare tali redditi:**
a) i profitti in conto capitale provenienti dall'alienazione, dalla realizzazione o dalla rivalutazione contabile di elementi del patrimonio commerciale; il trasferimento di elementi del patrimonio commerciale nel patrimonio privato o in un'impresa o uno stabilimento stabile situato all'estero è assimilato a un'alienazione;
b) i profitti in conto capitale che provengono dalla locazione non temporanea di un'impresa, assimilata a un trasferimento nel patrimonio privato, fatto salvo l'articolo 16a, comma 1;
c) i prelievi dell'esercente per fini privati;
d) il valore realizzato, ma non ancora imponibile, del lavoro personale del contribuente a beneficio del suo immobile (articolo 97, comma 2, lettera e), valutato al valore di mercato attuale.
**2bis Il patrimonio commerciale comprende tutti gli elementi del patrimonio che servono, totalmente o prevalentemente, all'esercizio dell'attività lucrativa indipendente; lo stesso vale per le partecipazioni di almeno il 20% del capitale azionario o del capitale sociale di una società per azioni o di una società cooperativa, nella misura in cui il titolare le dichiari come patrimonio commerciale al momento della loro acquisizione.**
**3 L'articolo 70 si applica per analogia ai contribuenti che tengono una contabilità regolarmente conforme.**