Legislator Giurisprudenza & Legislazione
641.11 STGLI CH-JU

Art. 151 Legge sull'imposta (LI)

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni
Apri la fonte ufficiale Atto completo (297 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 151 Legge sull'imposta (LI)

1 Il diritto di procedere alla tassazione si prescrive dopo cinque anni a partire dalla fine dell'anno fiscale.

2 La prescrizione non decorre o è sospesa

a) durante le procedure di reclamo, di ricorso o di revisione;

b) finché il credito d'imposta è garantito da garanzie o il recupero è rinviato;

c) finché il contribuente o una persona solidalmente responsabile con lui del pagamento dell'imposta non ha domicilio in Svizzera o non vi risiede.

3 Un nuovo termine di prescrizione inizia a decorrere

a) quando l'autorità adotta un provvedimento volto a fissare o far valere il credito d'imposta e ne informa il contribuente o una persona solidalmente responsabile con lui del pagamento dell'imposta;

b) quando il contribuente o una persona solidalmente responsabile con lui riconosce espressamente il debito d'imposta;

c) quando viene avviata un'azione penale a seguito di evasione consumata o reato fiscale.

4 La prescrizione del diritto di procedere alla tassazione si compie in ogni caso 15 anni dopo la fine dell'anno fiscale.

← Art. 150 Legge sull'imposta (LI) 6. Finances, regali » 64. Imposte e tributi » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni Art. 151A Legge sull'imposta (LI) →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →