Art. 151 Legge sull'imposta (LI)
Art. 151 Legge sull'imposta (LI)
1 Il diritto di procedere alla tassazione si prescrive dopo cinque anni a partire dalla fine dell'anno fiscale.
2 La prescrizione non decorre o è sospesa
a) durante le procedure di reclamo, di ricorso o di revisione;
b) finché il credito d'imposta è garantito da garanzie o il recupero è rinviato;
c) finché il contribuente o una persona solidalmente responsabile con lui del pagamento dell'imposta non ha domicilio in Svizzera o non vi risiede.
3 Un nuovo termine di prescrizione inizia a decorrere
a) quando l'autorità adotta un provvedimento volto a fissare o far valere il credito d'imposta e ne informa il contribuente o una persona solidalmente responsabile con lui del pagamento dell'imposta;
b) quando il contribuente o una persona solidalmente responsabile con lui riconosce espressamente il debito d'imposta;
c) quando viene avviata un'azione penale a seguito di evasione consumata o reato fiscale.
4 La prescrizione del diritto di procedere alla tassazione si compie in ogni caso 15 anni dopo la fine dell'anno fiscale.