641.11
STGLI
CH-JU
Art. 133 Legge d'imposta (LI)
6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni
Art. 133 Legge d'imposta (LI)
1 La tassazione è determinata sulla base di una dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente.
2 Il contribuente ha il diritto di fornire tutti gli elementi che ritiene utili per la determinazione della sua tassazione.
3 Egli può offrire mezzi di prova e richiedere atti istruttori.
4 L'autorità è tenuta a esaminare i fatti allegati dal contribuente, così come le prove offerte, e ad amministrare le prove richieste, nella misura in cui questi mezzi non appaiono immediatamente privi di pertinenza.