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641.11 STGLI CH-JU

Art. 133 Legge d'imposta (LI)

6. Finances, regalie » 64. Imposte e diritti » 641. Imposte dirette dello Stato e dei comuni
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Art. 133 Legge d'imposta (LI)

1 La tassazione è determinata sulla base di una dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente.

2 Il contribuente ha il diritto di fornire tutti gli elementi che ritiene utili per la determinazione della sua tassazione.

3 Egli può offrire mezzi di prova e richiedere atti istruttori.

4 L'autorità è tenuta a esaminare i fatti allegati dal contribuente, così come le prove offerte, e ad amministrare le prove richieste, nella misura in cui questi mezzi non appaiono immediatamente privi di pertinenza.

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