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Art. 120 Legge sull'imposta (LI)

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Art. 120 Legge sull'imposta (LI)

1 Il Servizio delle contribuzioni stabilisce la scala delle ritenute in base alle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, fatta eccezione per i guadagni accessori.

2 Le ritenute comprendono l'imposta federale, l'imposta cantonale, l'imposta comunale e l'imposta ecclesiastica; resta salvo il paragrafo 5.

3 Quando entrambi i coniugi che vivono nella stessa abitazione svolgono un'attività lucrativa, le ritenute sono calcolate secondo una scala particolare che tiene conto di questa doppia attività.

4 La scala tiene conto delle spese professionali (art. 24) e dei premi e contributi assicurativi (art. 31, lettere a, c e d) sotto forma di forfait, così come delle detrazioni per la doppia attività dei coniugi (art. 32, co. 2) e per carichi di famiglia (art. 34, co. 1, lettere d, h e i).

5 Il Servizio delle contribuzioni deve restituire l'imposta ecclesiastica trattenuta se una persona soggetta a tassazione alla fonte ne fa richiesta dimostrando di non essere membro di una Chiesa riconosciuta; è applicabile l'articolo 188.

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