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Art. 40 Legge sui sussidi (LSubv)

6. Finances, «Règalies» 62. Sussidi
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Art. 40 Legge sui sussidi (LSubv)

1 L'autorità può revocare una sovvenzione quando le circostanze che ne hanno giustificato l'assegnazione si sono modificate in modo significativo, o quando sono emersi fatti nuovi importanti.

2 La revoca è possibile anche in caso di cambiamento della legislazione.

3 Il beneficiario della sovvenzione può rivendicare un equo indennizzo per le spese sostenute in buona fede.

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