621
SUGLSUBSubvGLSubvLSuss
CH-JU
Art. 4 Legge sui sussidi (LSuss)
6. Finances, «Règalies» 62. Sussidi
Art. 4 Legge sui sussidi (LSuss)
**Sono sovvenzioni:**
a) le indennità, che sono prestazioni pecuniarie accordate dallo Stato a terzi per attenuare o compensare gli oneri finanziari derivanti dall'esecuzione di compiti prescritti dal diritto cantonale o di compiti di diritto pubblico delegati dallo Stato;
b) gli aiuti finanziari, che sono prestazioni pecuniarie o altri benefici economici accordati e finanziati dallo Stato a terzi per garantire o promuovere la realizzazione di compiti di interesse pubblico che il beneficiario ha liberamente deciso di assumere.