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621 SUGLSUBSubvGLSubvLSuss CH-JU

Art. 4 Legge sui sussidi (LSuss)

6. Finances, «Règalies» 62. Sussidi
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Art. 4 Legge sui sussidi (LSuss)

**Sono sovvenzioni:**

a) le indennità, che sono prestazioni pecuniarie accordate dallo Stato a terzi per attenuare o compensare gli oneri finanziari derivanti dall'esecuzione di compiti prescritti dal diritto cantonale o di compiti di diritto pubblico delegati dallo Stato;

b) gli aiuti finanziari, che sono prestazioni pecuniarie o altri benefici economici accordati e finanziati dallo Stato a terzi per garantire o promuovere la realizzazione di compiti di interesse pubblico che il beneficiario ha liberamente deciso di assumere.

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