Art. 39 Legge sui sussidi (LSubv)
Art. 39 Legge sui sussidi (LSubv)
1 L'autorità che ha concesso una sovvenzione con decisione può revocarla alle condizioni che seguono.
2 Nella decisione di revoca, l'autorità richiede in linea di principio la restituzione totale o parziale della sovvenzione già versata.
3 Salvo disposizioni contrarie, la restituzione può essere parziale solo quando particolari circostanze lo giustificano.
4 Prima di revocare la sua decisione, l'autorità informa il beneficiario della sovvenzione della sua intenzione e gli dà l'opportunità di esprimersi.
5 Quando il beneficiario è in colpa o altre circostanze lo giustificano, gli importi da restituire maturano interessi al tasso fissato dal Governo non appena si verifica il motivo della revoca.
6 La decisione di revoca entrata in vigore vale come titolo di rilascio definitivo ai sensi dell'articolo 80 della legge federale sull'esecuzione e fallimento.