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Art. 27 Legge sui sussidi (LSubv)

6. Finances, «Regalie» 62. Sovvenzioni
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Art. 27 Legge sui sussidi (LSubv)

1 Il contratto di diritto pubblico che prevede l'assegnazione di sovvenzioni è stipulato in forma scritta.

2 È concluso per un periodo determinato. Tale periodo non può superare i quattro anni. Qualsiasi rinnovo tacito è escluso.

3 Stipula che può essere risolto senza preavviso prima della scadenza alle condizioni dell'articolo 44. Può prevedere altre condizioni di risoluzione.

4 Per il resto, l'articolo 26 è applicabile per analogia.

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