Art. 26 Legge sui sussidi (LSubv)
Art. 26 Legge sui sussidi (LSubv)
1 L’autorità indica nella sua decisione di concessione
a) la denominazione della sovvenzione;
b) la base legale su cui si fonda la sovvenzione;
c) gli obiettivi perseguiti;
d) i compiti per i quali è prevista la sovvenzione;
e) il beneficiario;
f) l'autorità competente;
g) la categoria di sovvenzione (art. 4);
h) la forma della sovvenzione (art. 15);
i) le condizioni e gli oneri;
j) il modo di sovvenzione (art. 19);
k) l'importo della sovvenzione;
l) la voce di bilancio interessata;
m) la durata della sovvenzione;
n) la data e la firma;
o) salvo riserva dell'articolo 86, comma 3, del Codice di procedura amministrativa, una motivazione, i termini e le vie di ricorso.
2 Se l'importo della sovvenzione non può essere fisso in via definitiva, o se la sovvenzione non è forfettaria o globale, l'autorità determina le spese suscettibili di essere considerate, la percentuale di partecipazione e l'importo massimo della sovvenzione.
3 Se necessario, la decisione specifica
a) il termine previsto per il versamento della sovvenzione;
b) una riserva relativa a una decisione futura del Parlamento in relazione al bilancio dello Stato;
c) la durata dell'affectation dei beni per i quali viene erogata la sovvenzione;
d) i compiti da svolgere e le modalità di esecuzione;
e) il termine fissato per il loro adempimento.