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Art. 26 Legge sui sussidi (LSubv)

6. Finances, «Règalies» 62. Sussidi
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Art. 26 Legge sui sussidi (LSubv)

1 L’autorità indica nella sua decisione di concessione

a) la denominazione della sovvenzione;

b) la base legale su cui si fonda la sovvenzione;

c) gli obiettivi perseguiti;

d) i compiti per i quali è prevista la sovvenzione;

e) il beneficiario;

f) l'autorità competente;

g) la categoria di sovvenzione (art. 4);

h) la forma della sovvenzione (art. 15);

i) le condizioni e gli oneri;

j) il modo di sovvenzione (art. 19);

k) l'importo della sovvenzione;

l) la voce di bilancio interessata;

m) la durata della sovvenzione;

n) la data e la firma;

o) salvo riserva dell'articolo 86, comma 3, del Codice di procedura amministrativa, una motivazione, i termini e le vie di ricorso.

2 Se l'importo della sovvenzione non può essere fisso in via definitiva, o se la sovvenzione non è forfettaria o globale, l'autorità determina le spese suscettibili di essere considerate, la percentuale di partecipazione e l'importo massimo della sovvenzione.

3 Se necessario, la decisione specifica

a) il termine previsto per il versamento della sovvenzione;

b) una riserva relativa a una decisione futura del Parlamento in relazione al bilancio dello Stato;

c) la durata dell'affectation dei beni per i quali viene erogata la sovvenzione;

d) i compiti da svolgere e le modalità di esecuzione;

e) il termine fissato per il loro adempimento.

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