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SUGLSUBSubvGLSubvLSuss
CH-JU
Art. premier Legge sui sussidi (LSuss)
6. Finances, Régales » 62. Sovvenzioni
Art. premier Legge sui sussidi (LSuss)
1 La presente legge ha lo scopo di definire i principi applicabili alle sovvenzioni cantonali.
2 Essa deve garantire che queste
a) rispondano a un bisogno di interesse generale importante;
b) raggiungano i loro obiettivi in modo efficace ed efficiente;
c) siano adeguate alle possibilità finanziarie dello Stato;
d) siano assegnate secondo principi uniformi e in piena trasparenza;
e) favoriscano una ripartizione ponderata dei compiti e degli oneri tra lo Stato e i comuni.