Art. 74 Legge sulla polizia cantonale (LPol)
Art. 74 Legge sulla polizia cantonale (LPol)
1 Prima dell'apertura di un'istruzione penale da parte del Ministero pubblico, la polizia cantonale può condurre indagini preliminari in modo segreto se le seguenti condizioni sono soddisfatte
a) indizi sufficienti lasciano pensare che un reato potrebbe essere commesso;
b) la gravità o la particolarità del reato previsto giustifica l'impiego del metodo; e
c) altri mezzi utilizzati fino a quel momento non hanno avuto successo o le ricerche possibili, se non fossero segrete, non avrebbero possibilità di successo o sarebbero eccessivamente difficili.
2 Solo un agente di polizia può procedere a indagini preliminari in modo segreto, con esclusione degli assistenti di sicurezza pubblica.
3 Con l'accordo del comandante, l'agente in questione può essere dotato di un'identità fittizia.
4 La misura è ordinata da un ufficiale di polizia.
5 L'intervento di agenti infiltrati richiede l'approvazione del giudice delle misure coercitive. La domanda deve essere presentata al più tardi entro 24 ore dopo che la misura è stata ordinata.
6 Per il resto, le disposizioni del Codice di procedura penale svizzero sono applicabili per analogia, in particolare per quanto riguarda la comunicazione alla persona soggetta alla misura.